Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
redatte e non attività meramente preparatorie e ciò attiene all’interpretazione del significato dell’incarico e dell’impegno rilevante rispetto ad esso, sicché non si può ragionare ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.;
analoghe considerazioni escludono che abbia rilievo la questione sull’assenza di vincoli di orario o presenza e, per quanto attiene alla mancata convocazione delle riunioni per fatto imputabile alla Regione, vale quanto detto rispetto al fatto che l’oggetto del contendere qui non è il risarcimento del danno, ma il diritto al pagamento di attività di lavoro autonomo -e non subordinato -che, per essere sussistente, deve trovare fondamento nell’esecuzione della prestazione;
per altro verso, la Corte d’Appello afferma che « nessuno dei documenti in atti » comprova l’effettivo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, sicché affermare che un documento (ad es. la relazione del 26.3.2010) invece fornirebbe quella dimostrazione, non consiste nella denuncia di omesso esame di un fatto, ma della portata probatoria di un documento, il che non rientra nel perimetro di quanto denunciabile in sede di legittimità (v. anche Cass., S.U., 5 marzo 2024, n. 5792), né vi è la netta negazione di un certo fatto, ma solo un apprezzamento della capacità probatoria del materiale istruttorio;
3.2
al di là di ciò, comunque, il Tribunale, sul punto, ha ritenuto che la documentazione prodotta riguardasse gli anni 2008 e 2009 e che, in riferimento all’attività svolta nell’anno 2010, l’unico documento, consistente nel verbale della riunione del 10 dicembre, non fosse sufficiente, mancando prova degli atti tipici previsti dal contratto, ovverosia di report scritti con cadenza almeno trimestrale, della relazione di fine annualità, di contestazioni e verifiche di attuazione dei programmi;
è nella medesima logica del costante riscontro documentale del controllo che va letta anche la sentenza della Corte territoriale di conferma quella pronuncia;
ciò sia nel senso per cui le attività caratterizzanti l’incarico erano di natura documentale, avendo valorizzato -la sentenza qui
impugnata -il fatto che l’incontro del dicembre non fosse « sfociato nella redazione degli atti in questione, in cui come rilevato, l’attività di comitato si concretizza », con apprezzamento destinato a far perdere di rilievo ad attività di disamina o preparatorie;
ma anche nel senso che, rispetto al controllo dell’attività regionale del 2010, erano mancati i riscontri documentali e costanti richiesti dalla prestazione, come può evincersi dalla parte in cui è fatto riferimento all’inidoneità dei « documenti in atti » a comprovare « per l’anno 2010 » l’effettivo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, oltre a quanto poi argomentato anche in appello sull’insufficienza di quanto risultante dal verbale del dicembre 2010;
d’altra parte, è solo in questa logica che si spiega anche il dato derivante dalle pronunce rese nei giudizi intentati dagli altri componenti che, per il 2010, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, attesterebbe l’impossibilità o estrema difficoltà di funzionamento per fatti imputabili alla Regione;
3.3
su tali premesse, manca ancora il presupposto tipico di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. , ovverosia l’omesso esame di fatti decisivi, in quanto non si può dire che sia mancata la disamina documentale, né di fatti, potendosi ritenere che secondo i giudici di merito l’attività tipica dovesse svolgersi costantemente anno per anno e dovesse avere consistenza documentale e che l’attività da imputare al 2008 e 2009 avesse avuto remunerazione nei report ed altri documenti che riguardavano quell’anno, mentre nulla di concreto risultava rispetto alle attività regionali del 2010;
la correttezza o meno di tali valutazioni giuridiche e di apprezzamento del senso del contratto non trova specifica censura, anche attraverso il richiamo dei canoni ermeneutici (art. 1362 ss. c.c.) e gli apprezzamenti istruttori attengono al merito, sicché vale il principio per cui non è rituale, in sede di legittimità, la censura
che evidenzi difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);
anche questo motivo è dunque inammissibile;
4.
il quarto motivo denuncia, in via subordinata, la violazione dell’art. 36 Cost. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la sentenza impugnata non ha riconosciuto un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto;
anche tale motivo è inammissibile;
4.1
va intanto detto che l’art. 36 della Costituzione è senza dubbio mal richiamato rispetto al lavoro autonomo (Cass. 22 febbraio 2021, n. 4667; Cass. 23 marzo 2004, n. 5807);
4.2
d’altra parte, il ragionamento della sentenza impugnata va inteso nel senso, comune alle pronunce dei due gradi giudizio, che era mancata la prova delle attività caratterizzanti l’ufficio, di stampo spiccatamente documentale (v. supra , punti 3.1, 3.2 e 3.3), non surrogabili, sub specie di adempimento, da generiche attività di asserito studio o da verbali di riunioni ritenuti -nella valutazione istruttoria del giudice del merito – inconsistenti e dunque inidonei a radicare presupposti propri dell’adempimento all’obbligazione assunta;
anche da questo punto di vista, ogni diversa impostazione volta a valorizzare quelle attività per ottenere una almeno parziale
retribuzione riguarda ancora il merito ed è dunque parimenti inammissibile per i principi già richiamati al punto 3.3, ultima parte;
5.
il quinto motivo lamenta ancora ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma c.p.c., per non essersi disposta la compensazione, quanto meno per il fatto che la medesima domanda era stata accolta in altri giudizi e nei riguardi altre parti;
anche tale motivo è inammissibile;
infatti, la determinazione sulle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di chi si dolga di ciò, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128);
nella fattispecie, la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare, nella determinazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, non reputando evidentemente sussistere i presupposti per pervenire ad una loro compensazione totale o parziale secondo i criteri di cui all’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis ;
si tratta, anche in questo caso, di una valutazione espressione di un potere discrezionale e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità;
6. anche le spese di questo grado seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre alle spese generali, in misura del 15 % ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21.5.2024.