Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
Oggetto
R.G.N. 1494/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 1494-2022 proposto da: COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1127/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/06/2021 R.G.N. 83/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 28.6.21 la corte d’appello di Bari, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 16.7.19, ha rigettato la domanda della lavoratrice in epigrafe per l’accredito di contributi quale operaia a tempo determinato per 103 giorni nel 2011 (il cui rapporto di lavoro in agricoltura era stato disconosciuto dall’Inps a seguito di controllo ispettivo) e l’accertamento della irripetibilità dell’indennità di disoccupazione agricola percepita per lo stesso anno.
In particolare, ritenuto -a differenza del giudice di prime cure- non decorso il termine decadenziale ex articolo 22 del decreto legge 7/70 convertito in legge 83/70, la corte territoriale ha valutato le prove raccolte ed escluso l’effettività del rapporto lavorativo in agricoltura.
Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per un motivo, l’Inps ha depositato procura.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del
provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione ai numeri 4 e 5 dell’articolo 360 comma 1 c.p.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata e omessa motivazione, per avere la corte territoriale trascurato elementi probatori da cui si desume che le rettifiche operate dal datore non avevano riguardato la ricorrente, per aver dato rilievo a contestazioni generiche del rapporto operate dall’Inps basate su mere valutazioni presuntive, senza tener conto di documenti quali il CUD, le buste-paga e il modello UNILAV prodotti, nonché delle risultanze delle prove testimoniali.
Il ricorso è infondato in quanto tende ad un riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (v. Sez. L, Sentenza n. 12133 del 19/08/2003, Rv. 565973 -01, secondo la quale l’onere di provare l’avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione; l’apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di
legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente).
Invero, la corte territoriale ha basato la sua decisione sull’esame delle risultanze istruttorie acquisite ritualmente, dubitando dell’effettività del lavoro della lavoratrice in questione, specificamente sottolineando come l’onere della prova del rapporto e della sua effettività oltre ogni dubbio fosse della lavoratrice e che nella specie non fosse stato ottemperato.
Spese irripetibili ex articolo 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 15