Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10349-2019 proposto da
NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1755 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 4 ottobre 2018 (R.G.N. 719/2017).
R.G.N. 10349/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/01/2024
giurisdizione Iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 2 aprile 2019 e affidato a quattro motivi, il COGNOME NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari, recante il numero 1 755 del 2018 e depositata il 4 ottobre 2018.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame del COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda di accredito di 114 giornate di lavoro agricolo per l’anno 200 3.
1.2. -A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che, nell’ipotesi di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, grava sul lavoratore l’onere di provare lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate. A tale scopo, non sono sufficienti le registrazioni e le denunce aziendali, documenti di formazione unilaterale.
Nel caso di specie, non è stata neppure specificamente censurata la statuizione d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe istanze di prova per testi , incentrata sull’inconferenza, sulla genericità e sulla natura valutativa RAGIONE_SOCIALEe richieste istruttorie articolate.
Quanto alle garanzie prescritte in tema di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la «specialità RAGIONE_SOCIALEa materia», contraddistinta da provvedimenti taciti e automatici e da esigenze di celere definizione, non è compatibile con il dovere d’indicare in ogni atto il termine e l’autorità cui è possibile proporre ricorso.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato il 7 maggio 2019.
-Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il COGNOME NOME COGNOME sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, secondo comma, Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Bari nel reputare inapplicabile alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa disoccupazione agricola l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, che avrebbe portata generale, in quanto espressione «del più generale principio di buon andamento ed imparzialità RAGIONE_SOCIALE‘agire amministrativo contenuto nell’art. 97 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa Carta Costituzionale» (pagina 9 del ricorso per cassazione).
1.2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l ‘in sufficienza RAGIONE_SOCIALEe motivazioni addotte a supporto RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dagli elenchi anagrafici.
1.3. -Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 1, comma 136, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, e imputa alla Corte territoriale di non aver considerato che il potere di autotutela è stato esercitato senza il rispetto del «termine ragionevole di tre anni dall ‘acquisizione di efficacia» dei provvedimenti revocati (pagina 11 del ricorso per cassazione).
1.4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta, infine, la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ.
La sentenza impugnata avrebbe violato le norme sulla distribuzione degli oneri probatori, che imporrebbero all’RAGIONE_SOCIALE di provare le ragioni del disconoscimento effettuato, e avrebbe attribuito rilievo decisivo alle generiche contestazioni racchiuse nel provvedimento di cancellazione.
-Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il terzo mezzo, che muovono dalla comune premessa ermeneutica RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 e, in particolare, dall’assunto RAGIONE_SOCIALEa cogenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo de lla motivazione e de ll’operatività dei limiti all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autotutela anche nella materia RAGIONE_SOCIALEa disoccupazione agricola.
Le censure non colgono nel segno.
2.1. -Questa Corte ha chiarito di recente che «vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall ‘ ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all ‘i nadempimento RAGIONE_SOCIALE ‘ ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così, espressamente, già Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all ‘ obbligo di motivazione sancito
dall ‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento RAGIONE_SOCIALE ‘ ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l ‘ indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza RAGIONE_SOCIALEa sua situazione soggettiva, l ‘ assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento RAGIONE_SOCIALE ‘ ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del 2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.)» (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482).
2.2. -Per tali dirimenti ragioni, è conforme a diritto la pronuncia impugnata, nella parte in cui nega l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990.
Né la parte ricorrente delinea argomenti idonei a infirmare le menzionate enunciazioni di principio.
-Infondata, infine, è anche la quarta doglianza.
3.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che l’ iscrizione di un lavoratore nell ‘ elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo, disconosca l ‘ esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull ‘ art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l ‘ onere di provare l ‘ esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a
fondamento del diritto d ‘ iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001).
Nel confermare tale orientamento, richiamato anche nel controricorso (pagina 5), questa Corte ha da ultimo puntualizzato che «l ‘ agevolazione probatoria garantita dall ‘ iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un ‘ inversione RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo RAGIONE_SOCIALEa veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro; in quest ‘ ottica, anzi, la cancellazione RAGIONE_SOCIALE ‘ iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest ‘ ultimo essendo propriamente l ‘ atto che comporta a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ assicurato l ‘ onere di provare l ‘ esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l ‘ obbligo di accertare l ‘ esistenza e l ‘ inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3556).
3.2. -La sentenza impugnata è conforme ai principi enunciati da questa Corte in tema di ripartizione degli oneri probatori. Principi che gli argomenti esposti nel ricorso non valgono a scalfire.
-In definitiva, il ricorso dev’essere nel suo complesso respinto.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Come questa Corte ha affermato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, in quanto concernente la mera reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, il regime di esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali previsto dall ‘ art. 152 disp. att. cod. proc. civ. costituisce espressione di uno ius singulare , come tale non applicabile a casi non espressamente indicati, e opera in relazione ai soli giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il
diritto alla prestazione sia l ‘ oggetto diretto RAGIONE_SOCIALEa domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 25 marzo 2024, n. 7987, n. 7986 e n. 7967).
6. -L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione