Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5419/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTERICORRENTE INCIDENTALE- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1578/2023, depositata il 18/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il geometra NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il pagamento del saldo del compenso per la progettazione e direzione dei lavori di due complessi immobiliari, uno composto da ventiquattro appartamenti e l’altro da tre ville bifamiliari. La convenuta ha resistito, proponendo riconvenzionale per far dichiarare la nullità dell’incarico e la condanna dell’attore al
risarcimento del danno per il negligente espletamento del mandato professionale.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’incarico relativamente alla sola progettazione, liquidando il compenso per la direzione dei lavori. Su appello della committente, l a Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha affermato che il geometra non poteva né progettare né sovrintendere all’esecuzione di opere in cemento armato, non potendo gli edifici essere qualificati come ‘ modesti ‘ ; ha ordinato la restituzione di euro 63.000,00, indebitamente versati dalla committente, respingendo l’appello incidentale del COGNOME volto ad ottenere il pagamento del saldo. La NOME ha proposto ricorso principale in due motivi, cui ha resistito NOME COGNOME con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.
Il Consigliere delegato, ravvisati profili di infondatezza del ricorso principale e del ricorso incidentale, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Il solo ricorrente principale ha chiesto la decisione del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente incidentale non ha formulato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e ha rinunciato all’ impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità del contratto avente ad oggetto anche la progettazione delle tre villette bifamiliari e per non aver la sentenza disposto la restituzione di quanto versato a titolo di acconto per tali attività.
Il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell’ art. 2033 c.c.
e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte d’Appello condannato il COGNOME alla restituzione solo di parte degli acconti e al netto degli accessori di legge (€ 63.000,00) , anziché del l’intera
somma fatturata e pagata da NOME (€ 78.624,00) , senza tener conto di quanto dedotto nella comparsa di risposta del primo grado di giudizio riguardo al pagamento di € 78.624,00 con riferimento al contratto dei 24 appartamenti e delle fatture emesse dal Petracca, non avendo questi contestato di aver ricevuto l’intero importo chiesto in restituzione.
I due motivi sono infondati.
La Corte di merito ha evidenziato che già il tribunale aveva dichiarato la nullità di entrambi i contratti relativamente alla sola progettazione (cfr. sentenza di appello pag. 3), con statuizione confermata in secondo grado ed estesa alla direzione dei lavori con riferimento sia ai 24 appartamenti, che alle tre villette bifamiliari oggetto dell’ incarico conferito il 9.5.2011 (cfr. sentenza, pag. 7).
La pronuncia ha, quindi, regolato l’intera res litigiosa, senza limitarsi a dichiarare l’ invalidità relativamente all’incarico riguardante i 24 appartamenti.
Ha inoltre disposto la restituzione del solo importo che il geometra aveva ammesso di aver ricevuto, negando valore probatorio ai documenti prodotti in causa.
Il fatto asseritamente omesso l’effettuazione dei pagamenti appare valutato, non occorrendo che il giudice desse conto di tutti gli elementi istruttori (Cass. su 8053/2014).
La sentenza ha affermato che il geometra aveva riconosciuto di aver percepito solo parte delle somme chieste in restituzione. L’assunto che la committente avesse anticipato somme superiori attiene al giudizio di fatto basato sull’insufficienza degli elementi di prova, non posta efficacemente in discussione in questa sede.
Anche la circostanza che il resistente non avesse contestato di aver percepito €. 78.624,00 è solo genericamente enunciat a, mancando in ricorso la trascrizione, nei passaggi rilevanti, delle difese del professionista. Ai fini del rispetto dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di
non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. 15058/2024; Cass. 12840/2017).
Per giunta, questa Corte ha più volte affermato che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27240/2019; Cass. 3680/2019).
Il ricorso principale è, quindi, respinto; quello incidentale è, come detto, rinunciato.
Le spese sono compensate in considerazione dell’esito del presente giudizio di legittimità e dell’avvenuta rinuncia al ricorso incidentale. Poiché l’impugnazione principale è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., ma è stata disposta la compensazione delle spese, va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il solo quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto, avendo il ricorrente incidentale rinunciato all’impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso incidentale, dispone l’integrale compensazione delle spese di legittimità e condanna i l ricorrente principale al pagamento di € 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione