Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
R.G.N. 11725/21
C.C. 17/9/2024
Appalto -Pagamento corrispettivo
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11725/2021) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quale titolare della RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. depositata il 10 aprile 2024, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 274/2021, pubblicata il 22 febbraio 2021, asseritamente notificata il 24 febbraio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dal ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 1092/2014 del 23 giugno 2014, il Tribunale di Teramo ingiungeva, a carico della RAGIONE_SOCIALE, il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 72.600,00, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo per ‘i lavori di consulenza del verde’ svolti dal 2009 al 2012, come da fattura n. 58 del 31 dicembre 2012.
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2014, la RAGIONE_SOCIALE spiegava opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Teramo, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, poiché i lavori indicati nella fattura azionata in via monitoria non erano mai stati né commissionati né eseguiti.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 30 gennaio 2015 era rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. mentre, con ordinanza del 23 ottobre 2015, era disattesa la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis e di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio (per converso, era ammessa la prova per interpello deferita al legale rappresentante della società opponente).
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 792/2016, depositata il 21 giugno 2016, accoglieva l’opposizione spiegata e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nessuna somma era dovuta per la causale azionata.
2. -Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2017, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea mancata ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente e ritualmente formulate da parte opposta nel giudizio di primo grado; 2) il difetto di motivazione in ordine all’implicito rigetto della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata; 3) la necessità di riformare il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell’accoglimento delle domande all’esito del gravame.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale insisteva per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che doveva essere confermata la carenza di valenza probatoria della fattura n. 58 del 31 dicembre 2012 nel giudizio di opposizione a cognizione piena, attesa la contestazione del sottostante rapporto; b ) che, peraltro, anche la fattura in sé considerata era stata contestata dalla società opponente, la quale aveva negato di averla mai ricevuta, rappresentando che essa non era stata annotata nella sua contabilità e che non corrispondeva ad alcun contratto stipulato tra le parti, né ad alcuna prestazione eseguita dalla ditta opposta in favore della società opponente; c ) che le opere eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE erano consistite nella mera realizzazione di una recinzione, il cui compenso -come da fattura n. 36NUMERO_DOCUMENTO -era stato regolarmente corrisposto; d ) che doveva essere confermata la valutazione in ordine alla genericità del primo e del quinto capitolo di prova testimoniale e alla inammissibilità degli altri capitoli di prova articolati da parte opposta, in quanto contenenti indicazioni di fatto -ossia delle attività di manutenzione delle siepi, degli alberi, dei terreni e dei parchi -non tempestivamente allegate in giudizio; e ) che la definitiva fissazione del thema decidendum
doveva avvenire con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., nella specie non depositata da parte opposta, che aveva invece dedotto tardivamente i fatti costitutivi della domanda solo con la formulazione dei capitoli di prova nella seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.; f ) che, infatti, prima di allora, l’oggetto delle prestazioni svolte era stato genericamente indicato nella ‘consulenza del verde’, senza precisare l’oggetto delle operazioni pattuite e attuate, il numero degli interventi eseguiti e le date di tali interventi; g ) che anche la decisione di rigettare l’istanza di ammissione dell’invocata consulenza tecnica d’ufficio doveva essere confermata, a fronte dell’inconsistenza del quadro probatorio e della lacunosità di quello allegatorio delineato entro la scadenza del primo termine destinato all’integrazione del thema decidendum , sicché detta consulenza avrebbe assunto funzione meramente esplorativa alla ricerca di fatti non provati e non tempestivamente allegati; h ) che la domanda subordinata di arricchimento senza causa era inammissibile, poiché proposta dalla ditta opposta nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo conseguito per il credito azionato a titolo di mero adempimento contrattuale, peraltro all’esito di comparsa di costituzione depositata tardivamente.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 24 febbraio 2024, depositata il 26 febbraio 2024,
accettata il 1° marzo 2024, comunicata il 4 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con atto depositato il 10 aprile 2024, COGNOME NOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
5. -Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Preliminarmente si rileva che, nonostante non sia stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione (asseritamente avvenuta il 24 febbraio 2021), ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., il ricorso di legittimità è ugualmente procedibile, atteso che la notifica di tale ricorso è avvenuta -il 23 aprile 2021 -entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della pronuncia -avvenuta il 22 febbraio 2021 -(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).
2. -Tanto premesso, con il primo motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 163, 167 e 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto infondata la domanda di pagamento proposta in sede monitoria per difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria e, comunque, per difetto di prova circa
l’esistenza del contratto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché circa l’esecuzione delle relative prestazioni, riaffermando l’inammissibilità delle richieste istruttorie, in quanto generiche e volte a dimostrare fatti non tempestivamente allegati.
E ciò senza attribuire la giusta valutazione alla fattura n. 58 del 31 dicembre 2012, come azionata in sede monitoria, dalla quale si sarebbe potuta desumere l’attività di consulenza prestata, in modo da giustificare l’ammissione delle prove costituende articolate con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
2.1. -Il motivo è infondato.
Ed invero tale censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha, nell’ordine, chiarito: – che la sola fattura, quale documento unilaterale riconducibile all’asserito creditore, non avrebbe avuto valenza probatoria nel giudizio di opposizione a cognizione piena; – che, peraltro, tale fattura era stata contestata dall’opponente, il quale aveva negato di averla ricevuta e rappresentato che non risultava annotata nella sua contabilità e che non corrispondeva ad alcun contratto stipulato tra le parti, né ad alcuna prestazione eseguita dalla parte opposta in favore di parte opponente, sicché nessun ulteriore documento poteva cristallizzare tale contratto e la sua esecuzione; – che l’altra fattura n. 36/2011, relativa ai compensi per prestazioni consistite nella realizzazione di una recinzione su incarico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stata regolarmente pagata da quest’ultima; -che le prove testimoniali non erano state, dunque, ammesse, poiché il primo e il quinto capitolo erano generici mentre gli altri capitoli contenevano l’indicazione di fatti non tempestivamente
allegati in giudizio entro il limite massimo della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis .
Con il ricorso monitorio, infatti, l’asserito creditore si è limitato a dedurre che le prestazioni svolte consistevano genericamente nella svolta ‘consulenza del verde’, senza precisare l’oggetto delle operazioni pattuite e attuate, il numero degli interventi eseguiti e le date di tali interventi. Solo in sede di articolazione della prova testimoniale si è dato atto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe prestato nel periodo 2009-2012 le attività di manutenzione delle siepi, degli alberi, dei terreni e dei parchi presso gli stabilimenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Ovindoli.
Ora, la prestazione relativa alla ‘consulenza’ del verde è semanticamente e ontologicamente eterogenea rispetto all’attività di ‘manutenzione’ delle siepi, degli alberi, dei terreni e dei parchi.
Ne discende che, con la seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., parte opposta non ha addotto fatti secondari, bensì i fatti principali costitutivi della pretesa azionata, sicché non può operare il principio nomofilattico a mente del quale, in tema di preclusioni processuali, all’esito della distinzione tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l’allegazione di questi ultimi non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020).
3. -Con il secondo motivo svolto il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 163 e 183 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio richiesta, in quanto meramente esplorativa, sull’assunto dell’inconsistenza del quadro assertivo e asseverativo offerto dalla società opposta, senza la giusta valutazione della fattura n. 58 del 31 dicembre 2012, azionata in sede monitoria, che -pur non potendo assurgere al rango di prova del contratto e della sua esecuzione -avrebbe avuto funzione quantomeno integrativa, relativamente al quadro allegatorio, invece ritenuto carente.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
Al riguardo, la sentenza impugnata ha precisato che la consulenza tecnica d’ufficio invocata non poteva essere ammessa, attesa l’inconsistenza del quadro probatorio e la lacunosità di quello allegatorio, con la conseguenza che essa avrebbe assunto funzione meramente esplorativa alla ricerca di fatti non provati e, ancora prima, non tempestivamente allegati.
Siffatti elementi non sono stati affatto confutati dalla doglianza esposta, non assurgendo, a monte, la sola fattura contestata al rango di prova nel giudizio d’opposizione.
Sicché il motivo si appalesa inammissibile, poiché la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
D’altronde, la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (c.d. consulenza percipiente).
Solo in questo caso è consentito al consulente tecnico d’ufficio anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Sez. 6-L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 9060 del 06/06/2003), come accaduto nel caso di specie.
4. -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 4.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda