Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4053 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4053 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15437/2022 R.G. proposto da :
NOME, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE ;
-ricorrente-
contro COGNOME NOME COGNOME;
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE n. 299/2022, depositata il 13/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci amministratori della gioielleria RAGIONE_SOCIALE, hanno impugnato la sentenza n. 771/2016 del Giudice di pace di Termini Imerese, che aveva rigettato l’opposizione da loro proposta avverso il decreto che aveva loro ingiunto il pagamento di euro 3.074,15 in favore di NOME COGNOME.
Il Tribunale di Termini Imerese -con la sentenza 13 aprile 2022, n. 299 -ha accolto l’appello e in riforma della sentenza di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha accolto il primo motivo di gravame, con il quale gli appellanti lamentavano la ‘erronea valutazione della prova del credito, per avere il Giudice di pace errato nel ritenere provato il credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto’.
Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione NOME COGNOME Stefano, quale titolare dell’omonima ditta.
Gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
il primo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., errata pronuncia in ordine a un punto decisivo della controversia’; il Tribunale ha errato nell’affermare che l’appellato non ha assolto l’onere probatorio, in quanto controparte nei propri scritti difensivi non ha mai contestato il quantum della fattura emessa; le uniche argomentazioni dell’opposizione vertono esclusivamente in ordine alla prova del rapporto sottostante e alla inidoneità della fattura quale fonte di prova in favore della parte che l’ha emessa; inoltre, il credito vantato dal ricorrente per le prestazioni rese e non retribuite, oltre a trovare ampia base probatoria nella fattura non pagata, è provato documentalmente in
forza del registro delle merci in lavorazione per conto terzi vidimato dalla Questura di Palermo ed è confermato dall’espletamento della prova testimoniale resa da COGNOME e NOME COGNOME
b) il secondo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.’; il Tribunale ha errato laddove non ha considerato e comunque ha erroneamente valutato tutte le prove documentali prodotte dall’odierno ricorrente e non ha considerato che nessuna contestazione era stata mossa da controparte in ordine al quantum dovuto; infine, con l’allegazione della scrittura contabile vidimata si è consentito al giudice di verificare le singole prestazioni rese con le voci e gli importi presenti nelle fatture.
I motivi sono inammissibili in quanto carenti sotto il profilo della specificità.
Il giudice d’appello ha accolto il gravame di COGNOME e COGNOME affermando che il ricorrente, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali assunte, non ha provato il quantum a lui dovuto per l’attività prestata e che, in particolare, né la fattura, né l’estratto del registro delle merci in lavorazione per conto terzo forniscono elementi sufficienti a tal fine.
Di fronte a tali affermazioni, il ricorrente da un lato obietta che la prova del corrispettivo a lui dovuto non era necessaria, in quanto gli intimati non avevano ‘mai contestato il quantum della fattura emessa’ e che d’altro canto il corrispettivo, ‘oltre a trovare ampia base probatoria nella fattura non pagata’, sarebbe stato ‘provato documentalmente in forza del registro delle merci in lavorazione per conto terzi’, che andrebbe ‘qualificato come prova legale’, e sarebbe stato confermato dai testi escussi.
A prescindere dall’erroneità dell’affermazione relativa alla sufficienza nel giudizio di opposizione della documentazione unilaterale prodotta in sede di ricorso monitorio, è generico il richiamo alle dichiarazioni testimoniali e soprattutto è generico il riferimento alla mancanza di contestazione del quantum dovuto,
alla luce dell’omessa specificazione del tipo di rapporto intercorso tra le parti (a pag. 7 si parla di ‘merce commissionata’, a pag. 9 di ‘attività di lavoro’) e all’assenza di qualunque riferimento a un eventuale accordo tra le parti in relazione al supposto ‘corrispettivo’.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione