SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4819 2025 – N. R.G. 00003282 2021 DEPOSITO MINUTA 13 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 3282/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all’udienza a trattazione scritta del l’ 11.2.2025 tra:
in persona del L.R.p.t. nonché liquidatore Sig. ( cod. fisc. con sede in Roma, INDIRIZZO, P.I. , ele.te dom.ta in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (cod. fisc. – per le comunicazioni, avvisi e notifiche di cancelleria si comunicano i seguenti dati: PEC Fax 063701105) dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce al l’ atto di appello P. C.F.
-APPELLANTE –
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata, nel giudizio di primo grado, presso il suo studio sito in Roma, alla INDIRIZZO
-APPELLATA –
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell’art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, INDIRIZZO capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al n.35412.6 dell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017 e per essa la con sede legale in INDIRIZZO iscritta nel Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale , nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale con atto a rogito Notaio di Roma in data 31.8.2018, Rep. n. 57298 -Racc. n. 29003, registrato a Roma 5 il 4.9.2018 al n.12057 serie 1T, che agisce in persona del Procuratore Speciale Dott. a tanto abilitato ed all’uopo dotato degli opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal Notaio Dott.ssa di Milano in data 17.9.2018, Rep. 268 Racc. 201, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. -PEC: ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione , ai sensi dell’art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c. e dell’art. P. P. C.F.
10 D.P.R. n. 123/2001, e presso il di lei Studio in Roma, INDIRIZZO elettivamente domiciliata.
-TERZA INTERVENUTA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 486/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. 486/21 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della
ha così statuito:
-Accerta in relazione al conto corrente n. 112438.51 l’illegittimo addebito alla parte attrice di € 47.560,08, risultando il relativo saldo a debito per € 130.230,88 secondo i criteri indicati in motivazione;
-Rigetta ogni altra domanda;
-Compensa tra le parti le spese di lite;
-Pone le spese di CTU. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido’.
A fondamento del gravame ha posto un unico assorbente motivo rappresentato dalla erroneità della sentenza di primo grado per violazione di legge nella parte in cui il Tribunale avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della espletata ctu. e, quindi, avrebbe escluso la continuità del c/c n. 3024z acceso presso la , poi passato a poi ad ed infine alla rispetto al c/c n. 12438.51 che la convenuta aveva riferito essere stato acceso ex novo. Tutto ciò, omettendo di considerare che con l’atto di cessione di azienda, tutti i rapporti della originaria ditta erano entrati a far parte del patrimonio attivo e passivo della odierna appellante ex art. 2558 c.c. ed erano, pertanto, pienamente opponibili anche ai terzi. Contr RAGIONE_SOCIALE
Della continuazione dei rapporti, peraltro, la ctu., avente natura chiaramente percipiente, avrebbe dovuto tenere conto, ben potendo l’ausiliario, nell’ambito dei suoi poteri, anche procedere alla acquisizione di ogni documentazione utile ai fini della ricostruzione del rapporto complessivo tra le parti, secondo l’insegnamento della stessa S.C.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
preliminarmente disporre la rinnovazione della CTU che consideri la continuità del conto corrente 12438.51, rispetto al conto corrente 3220z intrattenuto con la incorporata ;
in parziale riforma della appellata sentenza
accertare e dichiarare in relazione al rapporto di conto corrente n. 3024z che la banca ha illegittimamente addebitato al cliente attraverso illegittima capitalizzazione annuale somme per l’importo complessivo € 19.681,37;
accertare e dichiarare in relazione al rapporto n. 12438.51, così trasformatosi con la che a ragione dell’applicazione di interessi usurari e di illegittima capitalizzazione sussiste un credito in favore del correntista per l’importo di € 129.422,49;
accertare e dichiarare per quanto attiene al diverso rapporto n. 14118.28 per il periodo compreso tra il 01 febbraio 2011 ed il 13.12.2013 che per le stesse ragioni di cui al punto 2) si è verificato un saldo in favore del correntista per l’importo di € 14.980,62, oltre interessi e per l’effetto:
condannare la società convenuta alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 169.084, 00 oltre interessi dalla data dell’istanza di mediazione al soddisfo’.
Con il favore delle spese di lite per il primo ed il secondo grado’.
Non si è costituita la benchè ritualmente citata e di cui va dichiarata la contumacia.
Si è invece costituita, nella sua qualità di cessionaria del credito, la e, per essa, quale mandataria, la la quale, nel contestare l’avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
‘Voglia la Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa,
in via principale e nel merito confermare integralmente, in ogni suo capo e statuizione, la Sentenza definitiva n. 486/2021, pubblicata in data 6.4.2021 dal Tribunale Ordinario di Tivoli a definizione del giudizio recante numero 3228/2016 di R.G.;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dalla attrice, disporre la compensazione, anche parziale, delle somme che dovessero essere liquidate in favore di quest’ultima a titolo di restituzione o di risarcimento danni o di spese di lite con il credito vantato da Banca
nei confronti di essa attrice’.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.’
Alla udienza a trattazione scritta dell’11.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va premesso che la domanda attorea di accertamento e rideterminazione del credito vantato nei confronti della società appellante da parte della originaria creditrice
è stata sostanzialmente accolta salvo la parte in cui la appellante aveva richiesto ritenersi la continuità dei due rapporti sopra indicati con la conseguente più favorevole riduzione dell’avverso credito nei suoi confronti.
Il Tribunale ha deciso facendo espresso richiamo alla espletata ctu. ed ai principi in essa richiamati e non contestate dalle parti.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
E’ principio consolidato che l’attore che agisca con la azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell’indebito quale conseguenza della applicazione di somme e commissioni non dovute, ha l’onere di allegare e fornire la prova di quanto sostenuto e posto a fondamento della propria domanda.
Su tale principio non v’è contestazione tra le parti.
Ciò che invece è oggetto di specifica contestazione attiene alla erroneità della ctu. e, quindi, della sentenza impugnata che ha fatto sue le conclusioni dell’ausiliario del giudice il quale ha negato la sussistenza della prova della successione tra il c/c 3024z sorto tra la originaria banca creditrice e la e quello oggetto invece di ctu. per le seguenti ragioni: ‘ Con riferimento al conto n. 3020Z, come già rilevato nella stesura provvisoria, si precisa innanzitutto che la modifica di numera zione con il n. 10288G, sostenuto dalla consulente dell’attrice, non può
essere accertata in base ai documenti in atti, mancando gli estratti conto completi con la relativa movimentazione che consentirebbe di verificare l’unitarietà del rapporto.
La consulente ha poi allegato il contratto di cessione di azienda del 02/04/03 tra la e la stessa nonché l’estratto conto mensile del 31/05/03 del conto n. 10288G, da cui si evince il giroconto, ad estinzione di detto rapporto, sul conto n. 12438.51 intestato alla medesima banca.
A prescindere dalla prosecuzione o meno del rapporto n. 10288G nel rapporto n. 12438.51, si osserva che l’assenza in atti degli estratti conto completi, non consentirebbe comunque di ricalcolare con puntualità il relativo saldo ‘ .
Ora, non c’è dubbio che solo in sede di osservazioni alla ctu. è stata allegata la circostanza che vi sarebbe stata una continuazione di rapporti frutto di una cessione di azienda avvenuta peraltro nel 2003, laddove in ogni caso difetta la prova stessa della eccepita continuità.
Non appare possibile affermare che attraverso una c.d. consulenza percipiente possa provvedersi a sanare il vizio nel quale è comunque incorsa la parte attrice sia nella fase della allegazione che della prova nel rispetto delle preclusioni maturate.
In effetti, nell’atto di citazione non è in alcun allegato in che modo il c/c CODICE_FISCALE fosse riconducibile alla odierna appellante né sulla base di quale documentazione tale tesi potesse essere ricavabile visto che, come sopra appunto evidenziato, solo in sede di osservazioni critiche alla bozza di ctu. è stato prodotto l’atto di cessione di azienda all’esito delle maturate preclusioni .
In ogni caso, come considerato dal ctu., non sarebbe stato possibile verificare la unitarietà del rapporto.
Ogni ulteriore considerazione è del tutto ultronea e il motivo è pertanto infondato anche alla luce della ultima recente Giurisprudenza di Legittimità a mente della quale in ogni caso è necessario che il ctu. si attenga ai quesiti a lui sottoposti (Cass. SS.UU. 3086/22 e 6500/22).
Nel caso in esame il ctu. ha adempiuto in modo corretto all’incarico che gli è stato commissionato dal Giudice di prime cure il quale ha appunto valutato sia le
allegazioni che le prove offerte dalla odierna appellante ancor prima di conferire l’incarico peritale.
Per le suesposte ragioni, pertanto il gravame va respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando su ll’appello proposto dalla avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 486/21, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede:
dichiara la contumacia della
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore dell a sola terza costituita, delle spese e competenze del presente grado che, per l’intero, liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla in ordine alle spese della appellata contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall’art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell’ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore Dott. NOME
COGNOME