SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4819 2025 – N. R.G. 00003282 2021 DEPOSITO MINUTA 13 08 2025  PUBBLICAZIONE 13 08 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME                                                       Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME                                                                 Consigliere rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME                                                                    Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di RAGIONE_SOCIALE trattenuta  in  decisione  sulle  conclusioni  scritte  delle  parti  all’udienza  a  trattazione scritta del l’ 11.2.2025 tra:
in persona del L.R.p.t. nonché liquidatore Sig. ( cod. fisc. con sede in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, P.I. , ele.te dom.ta in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (cod. fisc. – per le comunicazioni, avvisi e notifiche di cancelleria si comunicano i seguenti dati: PEC Fax P_IVA) dal quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce al l’ atto di appello Controparte_1 Controparte_2 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 C.F._2 Email_1
-APPELLANTE –
in persona del legale rappresentante, rappresentata  e  difesa  nel  giudizio  di  primo  grado  dall’AVV_NOTAIO  ed elettivamente domiciliata, nel giudizio di primo grado, presso il suo studio sito in AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO. Controparte_3
-APPELLATA –
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi dell’art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di AVV_NOTAIO , iscritta al n.35412.6 dell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017 e per essa la con sede legale in INDIRIZZO, iscritta nel Registro delle Imprese di al numero e codice fiscale , nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, giusta procura speciale con atto a rogito AVV_NOTAIO in data 31.8.2018, Rep. n. 57298 -Racc. n. 29003, registrato a AVV_NOTAIO 5 il 4.9.2018 al n.NUMERO_DOCUMENTO, che agisce in persona del Procuratore Speciale AVV_NOTAIO a tanto abilitato ed all’uopo dotato RAGIONE_SOCIALE opportuni poteri giusta procura con firma autenticata dal AVV_NOTAIO Milano in data 17.9.2018, Rep. 268 Racc. 201, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. -PEC: ), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione , ai sensi dell’art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c. e dell’art. Controparte_4 P.IVA_2 CP_5 […] CP_3 CP_3 P.IVA_3 Persona_1 Controparte_6 Persona_2 C.F._3 Email_2
10 D.P.R. n. 123/2001, e presso il di lei Studio in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata.
-TERZA INTERVENUTA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 486/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato  la ha impugnato la sentenza n. 486/21 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della Controparte_1 Controparte_7
ha così statuito: […]
-Accerta  in  relazione  al  conto  corrente  n. 112438.51  l’illegittimo  addebito  alla parte attrice di € 47.560,08, risultando il relativo saldo a debito per € 130.230,88 secondo i criteri indicati in motivazione;
-Rigetta ogni altra domanda;
-Compensa tra le parti le spese di lite;
-Pone le spese di CTU. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido’.
A fondamento del gravame ha posto un unico assorbente motivo rappresentato dalla erroneità della sentenza di primo grado per violazione di legge nella parte in cui il Tribunale avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della espletata ctu. e, quindi, avrebbe escluso la continuità del c/c n. 3024z acceso presso la , poi passato a poi ad ed infine alla rispetto al c/c n. 12438.51 che la convenuta aveva riferito essere stato acceso ex novo. Tutto ciò, omettendo di considerare che con l’atto di cessione di azienda, tutti i rapporti della originaria ditta erano entrati a far parte del patrimonio attivo e passivo della odierna appellante ex art. 2558 c.c. ed erano, pertanto, pienamente opponibili anche ai terzi. Contr Contr CP_10 Controparte_3 CP_1
Della  continuazione  dei  rapporti,  peraltro,  la  ctu.,  avente  natura  chiaramente percipiente, avrebbe dovuto tenere conto, ben potendo l’ausiliario, nell’ambito dei suoi poteri, anche procedere alla acquisizione di ogni documentazione utile ai fini della  ricostruzione  del  rapporto  complessivo  tra  le  parti,  secondo  l’insegnamento della stessa S.C.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Piaccia  all’Ecc.ma  Corte  d’Appello  adita,  ogni  contraria  domanda,  istanza  ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
 preliminarmente  disporre  la  rinnovazione  della  CTU  che  consideri  la  continuità del  conto  corrente  12438.51,  rispetto  al  conto  corrente  3220z  intrattenuto  con  la incorporata ; Controparte_11
in parziale riforma della appellata sentenza
accertare e dichiarare in relazione al rapporto di conto corrente n. 3024z che la banca ha illegittimamente addebitato al cliente attraverso illegittima capitalizzazione annuale somme per l’importo complessivo € 19.681,37;
accertare e dichiarare in relazione al rapporto n. 12438.51, così trasformatosi con la che a ragione dell’applicazione di interessi usurari e di illegittima capitalizzazione sussiste un credito in favore del correntista per l’importo di € 129.422,49; Controparte_7
 accertare  e  dichiarare  per  quanto  attiene  al  diverso  rapporto n. 14118.28 per il periodo compreso tra il 01 febbraio 2011 ed il 13.12.2013 che per le stesse ragioni di cui al punto 2) si è verificato un saldo in favore del correntista per l’importo di € 14.980,62, oltre interessi e per l’effetto:
 condannare  la  società  convenuta  alla  restituzione  in  favore  dell’attrice  della somma  di  €  169.084,  00  oltre  interessi  dalla  data  dell’istanza  di  mediazione  al soddisfo’.
Con il favore delle spese di lite per il primo ed il secondo grado’.
Non si è costituita la benchè ritualmente citata e di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_3
Si è invece costituita, nella sua qualità di cessionaria del credito, la e,  per  essa,  quale  mandataria,  la la  quale,  nel  contestare  l’avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso: Controparte_4 […] CP_5
‘Voglia  la  Corte  di  Appello  di  AVV_NOTAIO,  ogni  contraria  eccezione, deduzione  ed istanza disattesa,
 in  via  principale  e  nel  merito  confermare  integralmente,  in  ogni  suo  capo  e statuizione,  la  Sentenza  definitiva  n.  486/2021,  pubblicata  in  data  6.4.2021  dal Tribunale Ordinario di Tivoli a definizione del giudizio recante numero 3228/2016 di R.G.;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande  proposte  dalla  attrice,  disporre  la  compensazione,  anche  parziale,  delle somme  che  dovessero  essere liquidate in favore  di quest’ultima a titolo di restituzione o di risarcimento danni o di spese di lite con il credito vantato da Banca Controparte_3
nei confronti di essa attrice’. […]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.’
Alla udienza a trattazione scritta dell’11.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va premesso che la domanda attorea di accertamento e rideterminazione del credito vantato  nei  confronti  della  società  appellante  da  parte  della  originaria  creditrice
è  stata  sostanzialmente  accolta  salvo  la  parte  in  cui  la appellante aveva richiesto ritenersi la continuità dei due rapporti sopra indicati con la conseguente più favorevole riduzione dell’avverso credito nei suoi confronti. Controparte_3
Il Tribunale ha deciso facendo espresso richiamo alla espletata ctu. ed ai principi in essa richiamati e non contestate dalle parti.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
E’  principio  consolidato  che  l’attore  che  agisca  con  la  azione  di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell’indebito quale conseguenza della applicazione di somme e commissioni non dovute, ha l’onere di allegare e fornire la prova di quanto sostenuto e posto a fondamento della propria domanda.
Su tale principio non v’è contestazione tra le parti.
Ciò che invece è oggetto di specifica contestazione attiene alla erroneità della ctu. e, quindi, della sentenza impugnata che ha fatto sue le conclusioni dell’ausiliario del giudice il quale ha negato la sussistenza della prova della successione tra il c/c 3024z sorto tra la originaria banca creditrice e la e quello oggetto invece di ctu. per le seguenti ragioni: ‘ Con riferimento al conto n. 3020Z, come già rilevato nella stesura provvisoria, si precisa innanzitutto che la modifica di numera zione con il n. NUMERO_DOCUMENTO, sostenuto dalla consulente dell’attrice, non può Parte_1
essere accertata in base ai documenti in atti, mancando gli estratti conto completi con  la  relativa  movimentazione  che  consentirebbe  di  verificare  l’unitarietà  del rapporto.
La consulente ha poi allegato il contratto di cessione di azienda del 02/04/03 tra la e la stessa nonché l’estratto conto mensile del 31/05/03 del conto n. 10288G, da cui si evince il giroconto, ad estinzione di detto rapporto, sul conto n. 12438.51 intestato alla medesima banca. Controparte_12 Controparte_1
A prescindere dalla prosecuzione o meno del rapporto n. 10288G nel rapporto n. 12438.51,  si  osserva  che  l’assenza  in  atti  RAGIONE_SOCIALE  estratti  conto  completi,  non consentirebbe comunque di ricalcolare con puntualità il relativo saldo ‘ .
Ora,  non  c’è  dubbio  che  solo  in  sede  di  osservazioni  alla  ctu. è  stata  allegata  la circostanza che vi sarebbe stata una continuazione di rapporti frutto di una cessione di azienda avvenuta peraltro nel 2003, laddove in ogni caso difetta la prova stessa della eccepita continuità.
Non  appare  possibile  affermare  che  attraverso  una  c.d.  consulenza  percipiente possa provvedersi a sanare il vizio nel quale è comunque incorsa la parte attrice sia nella fase della allegazione che della prova nel rispetto delle preclusioni maturate.
In  effetti,  nell’atto  di  citazione  non  è  in  alcun  allegato  in  che  modo  il  c/c  3024z fosse  riconducibile  alla  odierna  appellante né  sulla  base  di  quale  documentazione tale tesi potesse essere ricavabile visto che, come sopra appunto evidenziato, solo in sede di osservazioni critiche alla bozza di ctu. è stato prodotto l’atto di cessione di azienda all’esito delle maturate preclusioni .
In  ogni  caso,  come  considerato  dal  ctu.,  non  sarebbe  stato  possibile  verificare  la unitarietà del rapporto.
Ogni ulteriore considerazione è del tutto ultronea e il motivo è pertanto infondato anche  alla  luce  della  ultima  recente  Giurisprudenza  di  Legittimità  a  mente  della quale in ogni caso è necessario che il ctu. si attenga ai quesiti a lui sottoposti (Cass. SS.UU. 3086/22 e 6500/22).
Nel caso in esame il ctu. ha adempiuto in modo corretto all’incarico che gli è stato commissionato  dal  Giudice  di  prime  cure  il  quale  ha  appunto  valutato  sia  le
allegazioni  che  le  prove  offerte  dalla  odierna  appellante  ancor  prima  di  conferire l’incarico peritale.
Per  le  suesposte  ragioni,  pertanto  il  gravame  va  respinto  con  la  conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando su ll’appello proposto dalla avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 486/21, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbite, così provvede: Controparte_1
dichiara la contumacia della
Controparte_7
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore dell a sola terza costituita, delle spese e competenze del presente grado che, per l’intero, liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla in ordine alle spese della appellata contumace.
Dà  atto  della  sussistenza  nei  confronti  della  appellante,  dei  presupposti  richiesti dall’art.  13  comma  1  quater  primo  periodo  D.P.R.  30.5.2002  n.  115,  per  il pagamento dell’ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore AVV_NOTAIO
COGNOME