Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13664/2021 R.G. proposto da : REGIONE ABRUZZO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 633/2020 depositata il 29/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la Regione Abruzzo per ottenere la condanna al pagamento dei conguagli inerenti al servizio di trasporto pubblico, annualità 2004-2007;
il Tribunale, davanti al quale resisteva la Regione, accoglieva la domanda per quanto ritenuto di ragione all’esito di una consulenza tecnica disposta d’ufficio, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, per quel che ancora importa in questa sede:
-l’eccezione in ordine alla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, in specie quanto al costo dei chilometri percorsi e quindi al servizio effettivamente reso, era stata svolta solo e tardivamente in comparsa conclusionale, neppure potendo ritenersi che per formularla avrebbe dovuto attendersi l’esito dell’istruttoria, stante l’allegazione specifica svolta dall’originaria attrice nell’atto introduttivo;
-il secondo motivo di gravame in ordine alla carenza motivazionale della decisione di prime cure era infondato posto che, confermata l’inammissibilità dei documenti tardivamente consegnati al perito giudiziale dalla difesa dell’amministrazione, il Tribunale aveva chiaramente indicato le ragioni dell’accoglimento della pretesa, individuandole in ragione della maggiore aderenza del terzo conteggio peritale proposto ai dati effettivi della realtà aziendale nel contesto economico in considerazione, e, per altro verso, scrutinando partitamente la ritenuta infondatezza delle critiche tecniche formulate dalla Regione sulla detrazione dei contributi erogati alle aziende per il rinnovo dei contratti collettivi di
lavoro, nonché in ordine alla determinazione del costo del carburante e all’incidenza degli ammortamenti;
-infine, spettava il maggior danno integrato presuntivamente dalla differenza, dalla data della mora, tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato, non superiori ai 12 mesi, e tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284, primo comma, cod. civ.;
avverso questa decisione ricorre la Regione Abruzzo formulando tre motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso la sRAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 167, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’amministrazione, con l’atto di costituzione in giudizio in primo grado, aveva escluso potesse dirsi sorto il diritto vantato dalla controparte «per non essere stato all’epoca emanato il provvedimento amministrativo di quantificazione del conguaglio», comunque deducendo «che i contributi dovevano essere erogati nei limiti del chilometraggio assentito dall’ente», con necessità di provare le distanze percorse e l’inesistenza di un limite sul punto, mentre la società istante aveva solo prodotto una propria dichiarazione di «riepilogo delle percorrenze effettuate e dei costi sostenuti annualmente dalla società»;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 194, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dal riportato verbale di operazioni peritali era emerso che era stata depositata, ad opera del consulente della parte originariamente convenuta, copia delle determine di pagamento degli acconti per gli anni 2004-2007, senza obiezioni dalla difesa avversaria;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 49, legge Regione Abruzzo n. 62 del 1983, come introdotto dalla l.r. n. 38 d 2017, 11, preleggi, 10, l.r. n. 38 del 2017, 6, l.r. n. 64 del 2017, 3, 4, 6, ed Allegato, regolamento comunitario CE n. 1370 del 2007, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
ritenendo che non vi fosse limite chilometrico per il computo delle compensazioni, il relativo contratto avrebbe dovuto valutarsi nullo per indeterminatezza dell’oggetto ovvero violazione dei limiti legali di spesa pubblica;
l’abbattimento del 75% operato quanto alla voce ammortamenti aveva finito per abbattere il costo effettivo e il ricavo presunto, e, atteso il meccanismo previsionale regionale volto a premiare i soggetti più virtuosi ovvero con minori costi, per incrementare il computato deficit standard e, dunque, il conguaglio finale, a vantaggio dell’azienda privata;
la considerazione dei contributi per i rinnovi contrattuali nella costruzione del costo aziendale e non nel deficit complessivo, aveva analogamente abbattuto il costo aziendale a conclusivo vantaggio della RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
il primo motivo è inammissibile;
la censura non si misura compiutamente con la ragione decisoria sul punto;
la Corte territoriale ha osservato che non erano stati contestati i presupposti del diritto di credito, individuati, in specie, nei chilometri percorsi e nei costi sostenuti;
questa l’allegazione fatta, con circostanziata dichiarazione ‘propria’, su cui avrebbe dovuto quindi svolgersi, nell’ottica della ratio decidendi, la contestazione puntuale;
la deduzione dell’amministrazione per cui non era stato all’epoca emanato il provvedimento amministrativo di quantificazione del
conguaglio, presupponente la spettanza nei limiti dell’assentito, come pianamente affermato in questa sede;
non poteva evidentemente costituire (nel caso in linea subordinata) contestazione delle sopra dette ricostruzioni fattuali, almeno per ovvero: premesso che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., 06/12/2021, n. 38681, pag. 4, in fattispecie analoga, citata in memoria da parte controricorrente), va detto che, come desumibile da quanto appena sopra indicato, la società istante adduceva distanze e costi effettivi comunque svolti e sostenuti, e la contestazione della correlata misura è profilo differente rispetto a quello del criterio di computo della debenza;
in questo quadro, poi:
la sussistenza di un tetto chilometrico cui parametrare il conguaglio costituiva, logicamente, fatto impeditivo da provare ad opera dell’amministrazione;
ii) il Collegio di merito ha sposato, nell’ambito del suo proprio sindacato, gli accertamenti fattuali già propri del Tribunale che, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, aveva accertato «la sola entità della pretesa» (pag. 3 della sentenza in questa sede gravata);
il secondo motivo è inammissibile;
questa Corte ha spiegato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a
fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio e, in questa cornice ricostruttiva, la violazione del contraddittorio costituisce fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso (Cass., 01/02/2022, n. 3086 e succ. conf.);
come ogni mancato esame di documenti (qui quelli dichiarati non acquisibili dal consulente giudiziale), per essere rilevante in questa sede, deve sussistere la potenziale decisività degli stessi (cfr., ad esempio, Cass., 13/06/2024, n. 16583);
nella fattispecie, la difesa erariale discorre di determine di pagamento degli acconti, ma nulla dice né sul fatto che fossero state seguite da mandati di pagamento attuati, né sulla considerazione o meno nell’elaborato peritale degli acconti conclusivamente risultanti;
non a caso nel controricorso si riporta un passo dell’elaborato peritale giudiziale che, nell’ambito della ricostruzione come detto effettuata e condivisa dal giudicante di merito, ha indicato di aver «tenuto conto degli importi degli acconti erogati alla società» quali anche riepilogati dal consulente tecnico regionale;
nulla di specifico spiega la censura su tale punto, così non permettendo di apprezzare compiutamente la decisività della stessa quale formulata;
il terzo motivo è inammissibile;
come si è detto scrutinando la prima censura, la sussistenza e l’entità del limite chilometrico si atteggiava a fatto impeditivo rispetto alla pretesa formulata, e avrebbe dovuto essere provato dalla parte pubblica interessata che, in questa sede, volendosene giovare avrebbe dovuto indicare specificatamente quando e come lo aveva dedotto e dimostrato;
anche in questo caso, difatti, nel controricorso si evoca (a pag. 17) un’avvenuta produzione documentale volta ad attestare il tetto in parola, indicato, però, come corrispondente alle distanze svolte;
in altri termini, così come per l’abbattimento degli ammortamenti e la considerazione dei contributi per i rinnovi contrattuali, nel ricorso e nella censura non si riporta né s’illustra sostanzialmente nulla riguardo a come la perizia d’ufficio sia arrivata alle conclusioni condivise dalla Corte distrettuale, e non si rende possibile comprendere la contrapposizione logica della tesi della parte pubblica a quelle conclusioni, tesi affermata assertivamente invocando la legislazione regionale solo per indicare la ragione conclusiva della maggiore debenza in tal modo stabilita (a favore delle aziende con minori costi) ma non spiegando le ragioni delle singole scelte ricostruttive peritali e giudiziali opposte, quindi, apoditticamente;
lo stesso regolamento unionale (temporalmente successivo alle annualità oggetto di giudizio) viene invocato allo stesso modo genericamente, senza neppure misurarsi con i criteri che ne costituiscono il contenuto quanto ai ‘costi sostenuti’ e non ‘assentiti’ (come, in specie, ex artt. 1, 6, par. 1, Allegato punto 2); ne deriva quanto anticipato;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 15.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 08/01/2025.