Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14135 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23551/2019 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrenti incidentali –
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 131/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dirigenti medici di primo livello, hanno agito, con separati ricorsi, poi riuniti, contro l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che:
fosse dichiarata l’illegittimità delle delibere n. 96 del 1999 e 261 del 1999, con le quali l’azienda aveva provveduto alla graduazione delle funzioni della dirigenza sanitaria medica e veterinaria per l’anno 1999;
fosse dichiarato il loro diritto alla pesatura di 51 punti, come riconosciuta ad altri colleghi che svolgevano identiche mansioni e funzioni;
fosse condannata parte convenuta a corrispondere loro la differenza del trattamento economico di posizione.
Sono intervenuti altri dirigenti che hanno chiesto accertarsi il loro diritto ad un incarico di alta professionalità sin dal 1° gennaio 1998, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a pagare le differenze retributive dal 1998 al 2008, relativamente alla retribuzione di posizione, e dal 2009 in poi quanto alle altre differenze, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1024/2016, ha rigettato le domande.
Tutti i soccombenti hanno proposto, con distinti ricorsi, poi riuniti, appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 131/2019, ha rigettato.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con distinti controricorsi nei confronti di entrambi i gruppi di ricorrenti.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da una parte, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altra, hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente si osserva che Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Qualora i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre è incidentale quello depositato per secondo (Cass., Sez. 1, n. 25662 del 4 dicembre 2014).
Nella specie, dagli atti di causa il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME risulta essere stato notificato il 19 luglio 2019 a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e il 23 luglio 2019 all’RAGIONE_SOCIALE.
Invece, il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME è stato notificato agli altri ricorrenti e all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 24 luglio 2019.
Pertanto, il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto notificato successivamente, si converte in ricorso incidentale.
È esaminato, quindi, il ricorso (da considerare principale) di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con il primo motivo essi lamentano la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e la mancata percezione di fatti non contestati.
La doglianza è inammissibile, in quanto la corte territoriale ha negato l’applicabilità, nella specie, del principio di non contestazione, stante la genericità dell’allegazione.
Peraltro, i ricorrenti hanno omesso di riportare nel ricorso il contenuto degli atti difensivi di controparte (se non uno stralcio minimo e del tutto irrilevante) dai quali tale non contestazione si sarebbe dovuta ricavare.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali contestano la violazione dell’art. 24 Cost., del principio della prossimità, vicinanza e disponibilità della prova, dell’art. 40 d.lgs. n. 198 del 2006 e dell’art. 1218 c.c.
La doglianza è inammissibile, in quanto essi criticano la valutazione del materiale istruttorio agli atti operata dalla corte territoriale, chiedendo a questo Collegio di sostituirsi al giudice del merito.
Peraltro, con riguardo alla richiamata violazione dell’art. 40 d.lgs. n. 198 del 2006, non risulta che sia mai stata prospettata in corso di causa l’esistenza di
11) Viene esaminato, dunque, il ricorso (da qualificare come incidentale) di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
12) Con il primo motivo essi lamentano la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
Sostengono che i giudici dei gradi di merito non avrebbero giustificato il rigetto della domanda e non avrebbero chiarito il motivo per cui essi non avrebbero dato prova dei fatti costitutivi della domanda.
La corte territoriale, in particolare, non avrebbe tenuto in conto la nota prot. 3205 del 1998, con la quale il responsabile del settore avrebbe proposto uno schema organizzativo funzionale per l’affidamento degli incarichi professionali ai veterinari di I livello e dal quale si sarebbero ricavate le funzioni e mansioni svolte dai dirigenti delle varie aree, fra cui i ricorrenti e dal quale si sarebbe dovuto desumere che essi avrebbero dovuto avere una pesatura identica a quella di coloro ai quali l’azienda aveva poi concesso una pesatura maggiore.
Questa nota non sarebbe mai stata contestata da controparte.
Inoltre, non sarebbe stata esaminata la nota prot. 5222 del 17 settembre 2009, proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE stessa, dove sarebbe stato chiarito che essi avrebbero ricevuto erroneamente un punteggio più basso del dovuto.
In aggiunta a ciò, essi avrebbero denunciato la disparità di trattamento perché l’ASP avrebbe determinato una retribuzione di posizione variabile aziendale 1999 senza il rispetto delle procedure stabilite dagli artt. 15, comma 2, penultimo capoverso, d.l. n. 502 del 1992, e 19 d.l. n. 29 del 1953 ed in violazione del CCNL, senza mai modificare i relativi criteri, nonostante fosse decorso oltre un decennio dalla prima applicazione, con la conseguenza che alcuni loro colleghi che svolgevano identiche mansioni con carichi di lavoro talvolta inferiori avevano beneficiato di una pesatura maggiore.
La doglianza è inammissibile, in quanto la corte territoriale ha esaminato l’appello dei ricorrenti incidentali e ha ritenuto che non fosse stata né fornita né offerta prova dell’identità delle mansioni che i medesimi ricorrenti incidentali affermavano di avere svolto.
In particolare, ha valutato che non ricorrevano i presupposti per un onere di contestazione della parte controricorrente, attesa la genericità dell’allegazione, e che la prova articolata era del tutto inammissibile.
Quanto alle note richiamate nel ricorso, si evidenzia, oltre all’inammissibilità della doglianza sul punto in quanto i documenti in esame non sono stati trascritti neppure in sintesi rilevante, la palese non decisività delle stesse, considerato che non provano né l’attribuzione formale di incarichi ai ricorrenti né l’esercizio effettivo, da parte loro, delle mansioni vantate.
Del tutto prive di incidenza, poi, stante la genericità, sono le doglianze concernenti la disparità di trattamento e il mancato rispetto delle procedure stabilite dagli artt. 15, comma 2, penultimo capoverso, d.l. n. 502 del 1992, e 19 d.l. n. 29 del 1953 e del CCNL.
Non sussistono, quindi, violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c.
13) Con il secondo motivo NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME contestano la mancanza di motivazione della sentenza.
Essi sostengono che con il loro ricorso introduttivo avrebbero denunciato, oltre alla disparità di trattamento, anche la violazione degli artt. 15, comma 2, penultimo capoverso, d.l. n. 502 del 1992, 19 d.l. n. 29 del 1953 e del CCNL, nonché l’inadempimento contrattuale dell’azienda, la quale non avrebbe proceduto a revisionare la graduazione delle funzioni e ad effettuare una selezione per l’attribuzione degli incarichi, nonostante fosse passato quasi un ventennio.
Tali censure sarebbero state reiterate in appello ed argomentate con riferimento alla specifica normativa violata e ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
La doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale, anche
perché la corte territoriale ha motivato in maniera chiara e completa in ordine alla mancata prova dell’esercizio delle mansioni dalle quali sarebbe dipesa l’attribuzione della pesatura richiesta.
Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono dell’omessa valutazione di tutta una serie di fatti specificamente riportati nell’atto di impugnazione.
Essi evidenziano anche che per la denunciata violazione degli artt. 15, comma 2, penultimo capoverso, d.l. n. 502 del 92, dell’art. 19 d.l. n. 29 del 1953 e del CCNL, non vi sarebbe stata alcuna pronuncia
La doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi del ricorso incidentale, anche per la sua estrema genericità.
Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art. 24 Cost., del principio di prossimità, vicinanza e disponibilità della prova e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. nonché 1218 e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non dimostrate le mansioni da loro svolte.
La doglianza è inammissibile, avendo la corte territoriale con chiarezza enunciato le ragioni che hanno condotto a considerare non provate le mansioni asseritamente svolte e chiarito che, alla luce della genericità delle affermazioni dei ricorrenti incidentali, non poteva esservi alcun onere di contestazione a carico del datore di lavoro.
Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali contestano l’erronea applicazione degli artt. 183 e 437 c.p.c. e la totale carenza di motivazione della sentenza perché la corte territoriale avrebbe fatto riferimento alla tematica della
mutatio libelli senza precisare se fossero state proposte domande o eccezioni nuove.
La doglianza è inammissibile, non avendo i ricorrenti incidentali alcun interesse a proporla.
Con il sesto motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la corte territoriale non abbia tenuto conto che, sulla base di quanto esposto dagli art. 51 ss. del CCNL del 12 settembre 1996 e della graduazione delle funzioni, si sarebbe dovuto procedere al conferimento dell’incarico sulla scorta di una valutazione oggettiva delle funzioni svolte e alla luce di criteri predeterminati e non intuitu personae , come era, invece, avvenuto, per di più senza dare la possibilità ad essi ricorrenti incidentali di modificare nel tempo il loro status professionale.
Viene ripresentata, quindi, la questione della disparità di trattamento.
La doglianza è inammissibile, avendo la corte territoriale inequivocabilmente, come pure il giudice di primo grado, chiarito che i ricorrenti incidentali non avevano provato di avere svolto le funzioni che si vantavano di avere esercitato.
Con il settimo motivo i ricorrenti incidentali ripropongono le loro considerazioni in ordine all’avvenuta dimostrazione delle circostanze da loro dedotte.
Essi lamentano il danno subito per l’inadempimento contrattuale consistito nell’assenza di una doverosa graduazione delle funzioni.
La doglianza è inammissibile, stante la sua estrema genericità e perché la corte territoriale ha escluso che i ricorrenti avessero fornito la prova delle loro affermazioni.
19) Con l’ottavo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992, dei principi di correttezza e buona fede, in relazione agli artt. 2, 3 e 36 Cost., dell’art. 97 Cost., degli artt. 7 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 28 CCNL in quanto non sarebbe stato accertato l’inadempimento contrattuale dell’azienda, che non avrebbe proceduto negli anni a revisionare la graduazione delle funzioni, né alla selezione per l’attribuzione degli incarichi, nonostante fosse passato quasi un ventennio.
Essi richiamano anche il principio di rotazione degli incarichi e di selezione imparziale.
La doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni sinora esposte, anche in quanto i ricorrenti incidentali non hanno neppure ben chiarito come avrebbero potuto ottenere, se il datore di lavoro avesse agito come da loro prospettato, la pesatura richiesta.
Inoltre, essi non hanno esposto sulla base di quale fondamento vi sarebbe dovuta essere una rotazione degli incarichi in loro favore e in che termini le selezioni avvenute non sarebbero state imparziali.
20) Con il nono motivo i ricorrenti incidentali contestano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La doglianza è inammissibile, avendo la corte territoriale deciso in ordine alle spese di lite applicando le comuni regole sulla soccombenza.
21) Il ricorso principale e quello incidentale sono dichiarati inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Esse sono poste in solido a carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, ai sensi dell’art. 97, comma 1, c.p.c., attesa la comunanza degli interessi e delle difese.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale;
condanna, in solido, i ricorrenti principali e quelli incidentali a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 18