Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2098 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2098 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18308-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 1363/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 250/2020;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 18308/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 24.1.2022 n. 1363, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME volto ad opporsi sia al verbale di accertamento che al conseguente avviso di addebito dell’importo di € 40.029,38, richieste a titolo di differenze contributive dovute per le irregolarità riscontrate nel corso di un accesso ispettivo.
Il tribunale ha accolto il ricorso perché ha ritenuto che non fossero emersi elementi per ritenere che il rapporto lavorativo di NOME, che il COGNOME aveva denunciato come ‘lavoratore o domestico’ , fosse invece riconducibile a quello di ‘portierato’, come sostenuto dall’Istituto . I verbalizzanti, infatti, avevano raccolto elementi assolutamente insufficienti per ritenere fondata tale diversa qualificazione, non potendosi valutare le sole dichiarazioni del prestatore, portatore di un interesse all’a ccertamento contributivo, e risultando prive di rilevanza le altre emergenze istruttorie.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (che era nel senso che le prestazioni rese dal dipendente del COGNOME erano inquadrabili nella declaratoria relativa al contratto di portierato, per il quale andava versata la relativa contribuzione e non erano, invece, inquadrabili nella declaratoria del lavoro domestico), ha ritenuto di valorizzare invece le dichiarazioni del dipendente, in quanto liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, potendo essere considerate prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale,
con il concorso di altri elementi istruttori, che la Corte territoriale ha ravvisato nel nomen iuris utilizzato dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento (‘rapporto di portierato’), nel fatto che nello stabile al cui servizio era adibito esisteva un intero piano adibito ad attività imprenditoriale e nelle dichiarazioni rese dagli altri testi assunti.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 comma 1 c.c., dell’art. 246 c.p.c. e degli artt. 1 e 18 del CCNL proprietari di fabbricati, nonché dell’art. 10 del CCNL lavoro domestico, perché erroneamente la Corte del merito aveva fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal lavoratore interessato alla riqualificazione, reputandole idonee ad assolvere all’ onus probandi circa i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte distrettuale non aveva valutato le prove secondo un prudente apprezzamento, avendo posto a fondamento della propria decisione la deposizione dei dipendente, cioè, di un soggetto incapace di testimoniare, in quanto avente un interesse all’ accertamento di un obbligo contributivo, dal quale avrebbe tratto un beneficio, e valutando invece come irrilevanti
prove che avrebbero condotto ad esito opposto a quello favorevole all’ente previdenziale.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 comma 4 del d.lgs. n. 124/04, dell’art. 3 comma 1 della legge n. 241/90 e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte distrettuale aveva omesso di considerare che il riferimento alla partita iva per l’esercizio, quale impresa individuale, di attività agricola (nello stabile al cui servizio era adibito il NOME), era un elemento istruttorio che non era stato dedotto, fin dal primo momento, nel verbale ispettivo.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nello status di professore universitario a tempo pieno rivestito dal prof. COGNOME, che non consentiva di essere anche titolare di un’impresa agricola individuale.
Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione della Corte di appello che ha fondato la decisione su molteplici elementi, valutando la deposizione del dipendente quale semplice audizione di persona informata sui fatti, ‘come in potere del giudicante, ai sensi dell’art. 421 c.p.c.’ (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); pertanto, le dichiarazioni del COGNOME sono state esaminate dalla Corte territoriale come elementi di prova da valutare in concorso con ogni altro fatto allegato e provato (cfr. la stessa p. 4 cit.).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto investe le valutazioni istruttorie espresse dalla Corte d’appello, che sono incensurabili nella presente sede di legittimità, se non in
‘ristretti limiti’ (cfr. Cass. n. 1892/16, 27000/16) non ricorrenti nella specie.
Il terzo motivo è inammissibile, perché non decisivo, in quanto l’esame dei molteplici elementi istruttori da parte della Corte del merito ha condotto a una valutazione complessiva della stessa, non condivisa dal ricorrente che sollecita, nella sostanza, una ‘rivisitazione’ del merito della causa.
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto lo status lavorativo del ricorrente, quale datore di lavoro, non ha avuto rilevanza in funzione della individuazione delle mansioni che il COGNOME aveva svolto a servizio dell’immobile cui era adibito, che, secondo il ragionamento della Corte d’appello, era un immobile adibito non ad esclusiva residenza familiare, ma anche ad ufficio ovvero ad attività imprenditoriale (infatti, secondo la Corte d’appello, il COGNOME non aveva contestato il contenuto della visura camerale che documentava l’esistenza di un’impresa agricola avente sede nel civico dove era ubicato l’immobile, né che lo stesso COGNOME fosse titolare di una partita Iva per l’esercizio, in forma di impresa individuale ,di un’attività agricola) .
La mancata costituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE esonera il collegio da provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.2025 Il Presidente DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME