Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17908 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4483/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliata digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PALERMO n. 4814/2021 depositata il 2/01/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta, nella camera di consiglio del 7/04/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, già detenuto presso il carcere di Agrigento, per quasi novecento giorni (esattamente 893), ha chiesto al Tribunale di Palermo la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 35 ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 354 del 26/07/1975, nella misura di euro 7.144,00, allegando di essere stato ristretto in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU;
la domanda, nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stata rigettata dal Tribunale, in composizione monocratica, con decreto pubblicato il 2/01/2023;
avverso il decreto decisorio in unico grado lo COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese;
il ricorso è stato chiamat o per l’adunanza camerale del 7/04/2025, alla quale il Collegio ha riservato la decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza .
Considerato che:
in via preliminare rileva il Collegio che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in data 22/02/2023, come si desume dalla relata di notifica, che porta evidente l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL, riferibile all’Avvocatura distrettuale del capoluogo di regione siciliano e non risulta che vi sia stata notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato di Roma , che non si è costituita in giudizio in modo da realizzare la sanatoria pure ammessa da questa Corte (Cass. n. 9411 del 27/04/2011 Rv. 617809 – 01);
i l ricorso, in quanto concernente un’articolazione centrale dello Stato, ossia il RAGIONE_SOCIALE, doveva essere notificato all’Avvocatura Generale di Roma e pertanto dovrebbe farsi luogo, in
rito, a ordine di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica al fine di consentire l’esplicazione piena del contraddittorio ;
il Collegio, nondimeno, ritiene che il ricorso possa essere deciso sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida, che comporta un minore dispendio di attività processuale, ed appare, pertanto, maggiormente conforme all’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, e ciò in considerazione RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza dell’impugnazione (Sez. U n. 9936 del 8/05/2014 Rv. 630490 -01; Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 -01; Cass. n. 10839 del 18/04/2019 Rv. 653636 – 01);
questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 1885 del 17/01/2024 Rv. 670060 – 01) che nella valutazione dello spazio individuale minimo in cella collettiva, pari a tre metri di superficie calpestabile, alla luce dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE Corte EDU e di quella delle Sezioni Unite penali RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento dovendosi, pertanto, detrarre l’area destinata a servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui i letti a castello;
il ricorrente COGNOME ha omesso, come già evidenziato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, di munirsi di idonea certificazione, prima dell’instaurazione del giudizio, sullo stato dei luoghi e segnatamente delle celle di detenzione presso la casa circondariale di Agrigento, dove egli è stato ristretto e la mancata ottemperanza da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’ordine di esibizione, emanato dal Tribunale e ritualmente notificato al l’articolazione periferica del RAGIONE_SOCIALE contumace, non vale a supplire a detta inerzia probatoria;
invero, questa Corte (Cass. n. 2148 del 27/01/2017 Rv. 642868 – 01) ha già affermato che l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex
art. 116, secondo comma, c.p.c., cosicché, in carenza di diversi elementi di prova, ai quali fare riferimento, la sola inosservanza dell’ordine di esibizione non comporta , di per sé, che il quadro probatorio sia delineato in senso favorevole alla parte che ne ha chiesto l’emanazione;
ciò in quanto pure secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 31251 del 03/11/2021 Rv. 662746 – 01) l’ ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante;
a tanto consegue che la situazione di detenzione contraria ai livelli minimi delineati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, anche in considerazione delle allegazioni fattuali dello stesso COGNOME, che ha affermato di essere stato ristretto, con altro detenuto, in una cella di sei metri quadrati di spazio, oltre allo spazio dei servizi igienici, come risulta dal decreto impugnato, non si è concretizzata, o, quantomeno, non risulta in giudizio provato che si sia concretizzata;
a tanto consegue l’infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dell’impugnazione ;
nulla deve essere disposto per le spese di lite, non avendo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potuto spiegare alcuna attività difensiva;
la decisione di rigetto del ricorso comporta, nondimeno, che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di