Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Oggetto: Risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4784/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in LentiniINDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
BONFIGLIO CONCETTA SEBASTIANA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Catania, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2615/2019 resa dalla Corte d’Appello di Catania, depositata il 26/11/2019 e notificata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME, premesso che, con contratto del 20/02/2001, aveva venduto alla società RAGIONE_SOCIALE la propria produzione di arance qualità moro al prezzo di lire 170 al chilogrammo, che quest’ultima, corrisposta la somma di lire 5 milioni a titolo di acconto, aveva provveduto solo parzialmente alla raccolta del frutto pendente, rifiutandosi di proseguire, e che, in ragione di ciò, era stata costretta a vendere i frutti a terzi con notevole ritardo rispetto ai tempi ordinari e a un prezzo notevolmente inferiore, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa- Sezione distaccata di Lentini, la società onde ottenere la risoluzione del contratto e la condanna della controparte al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la ditta RAGIONE_SOCIALE, chiese il rigetto della domanda, sostenendo che il contratto prevedesse la vendita di arance ritenute commerciabili ad insindacabile giudizio dell’acquirente, sicché aveva raccolto soltanto i frutti ritenuti tali.
Il Tribunale adito, sul presupposto che le condizioni contrattuali non fossero state contestate, rigettò la domanda proposta, con sentenza n. 78/08 del 25/06/2008, che, impugnata da NOME COGNOME, fu riformata dalla Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 858/13 del 24/04/2013, con la quale fu dichiarata la risoluzione del contratto tra le parti e condannata la società al risarcimento del danno, quantificato in € 1.871,12.
Il giudizio di legittimità, incardinato dalla società, si concluse con l’ordinanza n. 8909/15 del 05/05/2015, che cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.
Questa Corte, in particolare, accoglieva l’unico motivo proposto, col quale si lamentava la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per la mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, delle deposizioni di testi in relazione al contratto intercorso tra le parti e ai documenti prodotti e per avere posto a fondamento
della sua decisione un fatto (che tali agrumi sono appetiti dal mercato ben oltre il mese di Marzo), ritenuto notorio, che tale non era, affermando l’erroneità della pronuncia di merito, sia in quanto aveva posto a fondamento della sua decisione un fatto notorio (le arance sono appetite anche dopo il mese di Marzo) del tutto irrilevante con riferimento alla possibilità di commercializzazione dei mori di Sicilia e comunque non rientrante nell’ordinario bagaglio di conoscenze dell’uomo medio, sia in quanto, per ritenere provato l’inadempimento, aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto dell’acquirente di proseguire la raccolta dopo il 22 Marzo senza però esaminare la questione controversa (tenuto conto che era contestata la possibilità di commercializzazione delle arance non raccolte), ossia se quel tipo di arancia fosse commercializzabile (nel circuito commerciale coerente con l’impresa dell’acquirente e con il prezzo praticato) nel caso di maturazione oltre il termine previsto dal suo calendario di maturazione.
Il giudizio d’appello, ritualmente notificato in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, si concluse, nel contraddittorio con NOME COGNOME, con la sentenza n. 2615/2019, pubblicata il 26/11/2019, con la quale la Corte d’Appello di Catania accolse l’appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò risolto il contratto tra le parti in ragione dell’inadempimento della ditta RAGIONE_SOCIALE e condannò quest’ultima al pagamento dell’importo di € 1.871,12, oltre alla restituzione dell’importo di € 4.491,63.
Contro la predetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, nn. 3-5, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di valutare la prova, testimoniale e documentale, secondo i costanti canoni giurisprudenziali e di valutare, con motivazione soltanto apparente ed apodittica, le deposizioni dei testi in relazione al contratto intercorso tra le parti e ai documenti versati in atti. In particolare, i giudici di merito avevano affermato che spettasse all’acquirente provare l’incommerciabilità delle arance non raccolte o il fatto che queste non fossero venute a maturazione, nonché l’inutilità di effettuare ulteriori raccolte di frutti ancora pendenti, senza considerare, unitamente alla deposizione dei testi, né il telegramma inviato dalla ditta COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE il 04/04/2001, col quale si rifiutava il prodotto a causa della fioritura ritardata e del fatto che non potesse più essere raccolto, né il fax ricevuto dalla ditta COGNOME da parte della RAGIONE_SOCIALE col quale si contestava la qualità delle arance di varietà COGNOME. Inoltre, benché i testi avessero chiarito che il contratto obbligasse la ditta a raccogliere le sole arance moro commerciabili, avevano errato allorché avevano considerato tali le sole arance mature, in quanto non avevano considerato che fossero commerciabili soltanto quelle di buona qualità e di prima fioritura indipendentemente dalla pezzatura, da vendersi, peraltro, non oltre il mese di marzo. Infine, la COGNOME, benché gravata dell’onere di provare il reale contenuto del contratto, non aveva dimostrato che quello stipulato prevedesse la raccolta di tutti i mori esistenti sul terreno, essendosi limitata ad allegare la mancata raccolta del frutto.
2. Il motivo è infondato.
Si premette che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito ( giudizio di rinvio in senso proprio ) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura
rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass., Sez. 2, 31/5/2021, n. 15143).
Ora, la pronuncia rescindente ha riguardato la sola questione della prova dell’inadempimento, che, avuto riguardo all’oggetto del contratto, ossia la vendita di arance di qualità moro commerciabili, e alla contestazione in ordine alla possibilità di commercializzazione delle arance non raccolte, non poteva dirsi dimostrato attingendo al notorio in merito alla commerciabilità di tale tipo di prodotto dopo il mese di marzo, non essendo una tale cognizione propria dell’uomo medio, e che non poteva essere ravvisato senza esaminare la questione controversa della commerciabilità (nel circuito commerciale coerente con l’impresa dell’acquirente e con il prezzo praticato) di quel tipo di arancia se maturata oltre il termine previsto dal suo calendario di maturazione.
A fronte di tali questioni, i giudici di merito, premesso che spettava all’acquirente dimostrare che le arance non raccolte fossero incommerciabili, che queste non fossero venute a maturazione e che fosse inutile effettuare l’ulteriore raccolta dei frutti ancora pendenti, hanno ritenuto che tale prova non fosse stata fornita, restando, invece, irrilevante la verifica della commerciabilità del frutto in caso di maturazione oltre il termine previsto dal calendario di maturazione. Infatti, era stato lo stesso rappresentante legale della società ad affermare che, secondo l’accordo raggiunto, la raccolta sarebbe dovuta avvenire anche in tempi diversi, e che l’operazione di raccolta era avvenuta, a distanza di tre mesi dall’accordo, una sola volta (sebbene i testi avessero parlato dei giorni 23 e 24 marzo) ed era stata concentrata su un solo lotto, contenente 400 su 2800 piante dell’intero fondo, mentre le
dichiarazioni rese da altri testi erano generiche, oltre ad implicanti valutazioni.
Orbene, a fronte di tali considerazioni e delle doglianze oggi proposte, non può che affermarsene l’inammissibilità, atteso che, quanto al difetto di motivazione, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza -di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez . 3, 12/10/2017, n. 23940), aspetti questi non ravvisabili nella specie, avendo i giudici
adeguatamente argomentato in ordine ai motivi della statuizione di accoglimento dell’appello.
Quanto alla dedotta violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. e di quello di cui all’art. 115 cod. proc. civ., occorre evidenziare come il primo si configuri unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, e il secondo possa essere dedotto come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come si legge, invece, nel motivo di ricorso.
Quanto, infine, all’omesso esame di elementi di fatto (mail e comunicazioni), si osserva come l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053), aspetti questi insussistenti nella specie, non essendo stato chiarito il motivo per il quale l’esame del telegramma inviato dalla ditta
COGNOME alla COGNOME il 04/04/2001, col quale si rifiutava il prodotto a causa della fioritura ritardata e del fatto che non potesse più essere raccolto, e il fax ricevuto dalla ditta COGNOME da parte della RAGIONE_SOCIALE, col quale si contestava la qualità delle arance di varietà COGNOME, avrebbero dovuto comportare, se esaminati, il ribaltamento della decisione con carattere di certezza.
In conclusione, dichiarata l’infondatezza della censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 749,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/10/2024.
Il Presidente NOME COGNOME