Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12756/2023 R.G . proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME , elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 7928/2022 emessa dalla Corte d’appello di Roma depositata il 6.12.2022
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 6.12.2022 la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di NOME, NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, ha accolto solo parzialmente l’appello e, per l’effetto, ha revocato la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata dal Tribunale, confermando nel resto la sentenza appellata e ha condannato il RAGIONE_SOCIALE appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio, salvo la compensazione per un terzo. Ha proposto ricorso per cassazione il MEF con unico motivo, a cui hanno resistito con controricorso i signori COGNOME.
In data 21.9.2023 il Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALEa 1° Sezione civile -Area 4 – RAGIONE_SOCIALE Amministrazione ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis c.p.c., comunicata in pari data, del seguente testuale tenore:
« Con l’unico motivo il MEF denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. e lamenta che la Corte di Appello, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., abbia errato nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie basata sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, nonché nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui art. 115 c.p.c., supponendo la necessità di una prova a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione e così giudicando in contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa norma. Il MEF osserva che l’affermazione compiuta dal giudice di secondo grado circa l’onere RAGIONE_SOCIALEa parte interessata di riprodurre in appello i documenti a sé favorevoli (imputando tale onere alla Amministrazione appellante) aveva perso di vista però il riparto ‘primigenio’ RAGIONE_SOCIALE‘onere
probatorio, in applicazione del quale, nel caso di specie, la mancata riproduzione RAGIONE_SOCIALEa lettera raccomandata del 31.3.2009 impediva di considerare superata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Amministrazione sin dal primo grado di giudizio e riproposta come primo motivo di impugnazione. Resistono con controricorso i signori COGNOME. Il motivo si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte e non offre ragioni per disattenderlo, con la conseguente inammissibilità ex art.360- bis, n.1, c.p.c. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga RAGIONE_SOCIALE‘erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame. (Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013, Rv. 625141 -01; Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005, Rv. 586371 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016 Rv. 640106 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021, Rv. 663229 – 01) Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. Si comunichi ai difensori RAGIONE_SOCIALEe parti. »
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis , comma 2, c.p.c. osservando che : «Tuttavia, l’Amministrazione ricorrente non ha contestato l’erronea valutazione, da parte del giudice del merito di documenti prodotti
dalla controparte e da questi non depositati in appello, quanto che in assenza di tale documento non fosse raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto fatto valere in giudizio, dovendosi così ritenere applicabile il principio richiamato in fattispecie avente ad oggetto la prescrizione del diritto. »
4. Per quanto in questa sede rileva nel ricorso il MEF ha dato atto:
che costituendosi tempestivamente in primo grado, l’Amministrazione aveva chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea, eccependo la prescrizione ordinaria del diritto fatto valere, in quanto la deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione, con cui era stato deciso di non concedere l’ indennizzo per l’ avviamento RAGIONE_SOCIALEa cava e relativa attrezzatura perché in fase di esaurimento al momento RAGIONE_SOCIALEa confisca, era stata notificata all’interessato il 27.5.1999 e il ricorso era stato proposto dopo più di dieci anni, nel 2012;
che con sentenza n. 24129 pubblicata il 28.12.2017, il Tribunale di Roma, esaminando l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, l’ha dichiarata infondata perché la data del 27.5.1999, in cui la deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione era stata consegnata a mano di NOME COGNOME, doveva essere intesa come quella di decorrenza del decennio prescrizionale, e, quindi, ha ritenuto che l’invio, tramite raccomandata postale, RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione in mora del MEF in data 31.3.2009 avesse tempestivamente interrotto il decennio prescrizionale decorrente dalla suddetta data del 27.5.1999;
che l’Amministrazione con il primo motivo di appello aveva reiterato l’eccezione di prescrizione e si era lamentata che il Tribunale avesse erroneamente attribuito valore di atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione alla lettera inviata al MEF il 31.3.2009, la quale avrebbe in tal modo interrotto la prescrizione decennale del diritto fatto valere, il cui esordio
era iniziato il 27.5.1999; in tale data infatti la Commissione interministeriale incaricata RAGIONE_SOCIALEa richiesta revisione RAGIONE_SOCIALEa stima dei beni già appartenuti al sig. NOME COGNOME in Libia, aveva comunicato, con nota ricevuta a mani dal sig. NOME COGNOME, di aver riconosciuto l’indennizzo per l’avviamento relativo all’attività di autotrasporto e di officina meccanica, ma non per l’attività di cava;
che secondo l’Amministrazione appellante, alla lettera del 31.3.2009 non poteva riconoscersi efficacia interruttiva, poiché essa non aveva costituito in mora l’Amministrazione, ma aveva richiesto l’applicazione dei benefici RAGIONE_SOCIALEa legge n. 7 del 2009.
È stata conseguente fissata adunanza in camera di consiglio per la decisione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso appare inammissibile per le ragioni esposte nella proposta di definizione, condivise dal Collegio, che le considerazioni esposte dal RAGIONE_SOCIALE non riescono a scalfire.
Il MEF denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova e nel supporre la necessità di una prova a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il MEF contesta l’affermazione compiuta dal giudice di secondo grado circa l’onere RAGIONE_SOCIALEa parte interessata di riprodurre in appello i documenti a sé favorevoli (nel caso imputando tale onere alla Amministrazione appellante) perché invece sarebbe stato necessario aver riguardo al riparto primigenio RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio,
in applicazione del quale, nel caso di specie, la mancata riproduzione RAGIONE_SOCIALEa lettera raccomandata del 31.3.2009 impediva di considerare superata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Amministrazione sin dal primo grado di giudizio e riproposta come primo motivo di impugnazione.
Come già rilevato nella proposta, la censura si pone in contrasto con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, senza offrire valide ragioni per modificarlo, con la conseguente inammissibilità ex art.360bis , n.1, c.p.c.
Infatti secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha superato i più risalenti orientamenti richiamati dal ricorrente in memoria, nel vigente ordinamento processuale il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata ( novum judicium ), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ( revisio prioris instantiae ).
Di conseguenza, l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, quando, come in questo caso l’appellante si dolga RAGIONE_SOCIALE‘erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame (Sez. U, n. 3033 del 8.2.2013; Sez. U, n. 28498 del 23.12.2005,; Sez. 3, n. 11797 del 9.6.2016 ; Sez. 6 – 3, n. 40606 del 17.12.2021).
Il dissenso del RAGIONE_SOCIALE si basa esclusivamente sull’assunto che, quale appellante, l’Amministrazione ricorrente non avrebbe contestato l’erronea valutazione da parte del giudice del merito di documenti prodotti dalla controparte e da questa non depositati in
appello, ma avrebbe sostenuto che in assenza di tale documento non fosse raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto fatto valere in giudizio, dovendosi così ritenere applicabile il principio richiamato avente ad oggetto la prescrizione del diritto.
Affermazione questa che non si può condividere per due distinte ragioni.
In primo luogo, come emerge dallo stesso primo motivo di appello (« Erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione »), trascritto dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il MEF appellante aveva proprio contestato l’interpretazione e il valore giuridico del documento prodotto in primo grado (considerato dal Tribunale valido atto interruttivo) e non riprodotto in appello ex adverso.
Scriveva infatti l’appellante: « Il Giudice, nel pronunciare la sentenza impugnata, ha dichiarato infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal MEF, capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che non appare condivisibile. Al riguardo, il Tribunale di Roma ha dichiarato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione in quanto ha riconosciuto efficacia interruttiva all”atto di costituzione in mora del RAGIONE_SOCIALE convenuto di cui risulta documentato l’invio tramite raccomandata postale in data 31.3.2009′, il quale è stato ‘offerto in comunicazione con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.’. Al contrario, dalla consultazione del fascicolo risulta che, in data 31.3.2009, è stato inviato all’Amministrazione non un atto di costituzione in mora, ma esclusivamente la domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 7/2009. Da ciò, non appare corretto ritenere interrotto il decennio prescrizionale, in quanto all’istanza in parola non sembra possa essere riconosciuta altra efficacia se non quella di dare impulso ad un procedimento amministrativo nuovo, avente ad oggetto benefici ulteriori rispetto a quelli già concessi. L’articolo 4, c. 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 7/2009, infatti, prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo a domanda degli
interessati, con espressa possibilità di confermare le precedenti istanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge. È evidente che le disposizioni ora citate non comportano riaperture di termini o la decorrenza di nuovi termini prescrizionali, né in ordine alla revisione RAGIONE_SOCIALEe stime dei beni confiscati, effettuate dall’Amministrazione sulla base RAGIONE_SOCIALEe precedenti leggi, né in ordine alla contestazione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni sul valore dei predetti beni. Il successivo c. 3, prevede invece che ‘ai fini RAGIONE_SOCIALEa corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui al comma 1, le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità dalla Commissione interministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l’integrazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione mancante.’: dunque la presente disposizione prevede la possibilità di presentare un’istanza di riesame RAGIONE_SOCIALEe precedenti determinazioni negative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione competente, ma sulla base di nuova documentazione che gli interessati avevano l’onere di produrre.
Ebbene, con la lettera in esame i Sig.ri COGNOME non hanno richiesto alcuna revisione RAGIONE_SOCIALEa stima, revisione alla quale, peraltro, avevano espressamente rinunciato fin dal 1997, quando la legge 98/94 aveva riconosciuto ai beneficiari degli originari indennizzi, un’analoga possibilità di riesame RAGIONE_SOCIALEe istanze.
Da quanto sopra esposto, si evince che le disposizioni contenute nella legge n. 7/2009 non hanno comportato una generale riapertura dei termini di prescrizione per la contestazione RAGIONE_SOCIALEe stime effettuate per la valutazione del valore dei beni confiscati in Libia, ma una facoltà, in capo agli aventi diritto, molto più circoscritta, nei presupposti (domande respinte, presentazione di nuova documentazione) e nelle modalità procedurali (presentazione di apposita istanza entro il termine di centoottanta giorni). »
È agevole constatare che l’appellante sollecitava in tal modo il giudice di appello a riconsiderare valore ed efficacia giuridica del documento prodotto in primo grado e non riprodotto in appello dalla parte appellata.
In secondo luogo, quand’anche il motivo avesse inteso far valere il difetto di prova RAGIONE_SOCIALE‘atto interruttivo, appare dirimente l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza sopra ricordata, che diversamente ridistribuisce gli oneri probatori fra le parti e responsabilizza l’appellante che sollecita la revisio prioris instantiae alla produzione in appello dei documenti acquisiti in primo grado e il cui esame è necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del gravame, eventualmente l’attività ripristinatoria consentita alla regola RAGIONE_SOCIALE‘art.76 disp.att. c.p.c.
Recentemente questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. U , n. 4835 del 16.2.2023 ), ha ripreso e integrato l’orientamento sopra illustrato, chiarendo che in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di «non dispersione (o di acquisizione) RAGIONE_SOCIALEa prova» che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive RAGIONE_SOCIALEa parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione; affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo RAGIONE_SOCIALEa parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito RAGIONE_SOCIALEa copia rilasciata alle altre parti a norma
RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 disp. att. c.p.c.; se la parte ha puntualmente allegato nell’atto di appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice -il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo – ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.
Anche considerando l’ obiettiva «apertura» contenuta nella sentenza sopra citata a favore RAGIONE_SOCIALEa parte che non ha prodotto il documento mancante, nella specie il RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto copia RAGIONE_SOCIALEa lettera in questione , ottenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.76 disp.att. c.p.c. né ha provveduto ad allegare in modo specifico e puntuale il contenuto del documento in questione, che chiedeva di rivalutare, che non risulta aver trascritto o adeguatamente sintetizzato.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis , comma 3, cod.proc.civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 cod.proc.civ.
Secondo questa Corte, la novità normativa contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore
somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma).
Risulta così « codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 -ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza RAGIONE_SOCIALEa risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo). » (Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n. 27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024).
Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto RAGIONE_SOCIALEe predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento, a favore di controparte, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una
somma equitativamente determinata in misura pari all’importo RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad € 2.000,00.
Il Collegio condivide al riguardo l’opinione accolta dall’ordinanza del 31.5.2024 n.15354 RAGIONE_SOCIALEa Sezione 2, secondo cui l’obbligo di pagamento di una somma a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di cui al citato comma 4, introdotto dall’art. 3, comma 6 , del d.lgs. 10.10.2022 n. 149 sussiste anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Amministrazione e nel caso del RAGIONE_SOCIALE.
In tale occasione è stato condivisibilmente rilevato che il beneficiario RAGIONE_SOCIALEa sanzione, la RAGIONE_SOCIALE, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del RAGIONE_SOCIALE, il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione RAGIONE_SOCIALEa relativa obbligazione. La RAGIONE_SOCIALE è dotata di una propria contabilità (art. 4, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 9 maggio 1932 n. 547) e di un proprio bilancio (art. 7, comma 1 lett. h), Allegato al DPCM del 10 aprile 2017, n. 102), con fondi destinati a funzioni specifiche (art. 2, comma 2 Allegato). Quindi, la RAGIONE_SOCIALE in questione è -a tutti gli effetti – un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito con la legge 9.5.1932 n. 547, che ha autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto, emanato con il DPCM 10.4.2017 n. 102. Essa finanzia programmi e progetti finalizzati al reinserimento sociale RAGIONE_SOCIALEe persone in esecuzione penale e cura la gestione del patrimonio e dei depositi cauzionali. La sua dotazione finanziaria è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme ed in particolare quelle devolute alla RAGIONE_SOCIALE per disposizione di legge o per disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria.
L’entrata che rileva, in particolare, in questa sede è quella, di carattere corrente, prevista dall’art. 20, comma 2 lett. c), del citato Allegato, destinata a confluire nella gestione separata di cui all’art. 22, comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso Allegato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non rileva per le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato – che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (Sez. 6 – L, n. 1778 del 29/01/2016; ma anche Sez.Unite n.4315 del 20.2.2020, pag.40, § 7.5)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché al pagamento in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALEa somma di € 10.000,00 ex art.96, comma 3, cod.proc.civ.;
condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad € 2.000,00 ex art.96, comma 4, cod.proc.civ.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione