Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10223 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31400-2018 proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato COGNOME ed elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALEa dottoressa NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDICOGNOME, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-resistente con procura –
R.G.N. 31400NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 25/10/2023
giurisdizione Indennità di disoccupazione agricola. Prova del rapporto di lavoro
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 165 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 14 maggio 2018 (R.G.N. 678/2012).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 25 ottobre 2018 e affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano per cassazione la sentenza n. 165 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 14 maggio 2018, che ha respinto il gravame degli odierni ricorrenti e ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, reputando infondata la domanda volta a conseguire l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura conferita in calce al ricorso notificato.
-È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-A sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello evidenziano che non sono state avvalorate le ragioni poste a fondamento del gravame e che non sono stati prodotti i verbali RAGIONE_SOCIALEa causa, che avrebbero dovuto corroborare le doglianze degli appellanti, incentrate sulla «conformità RAGIONE_SOCIALEe deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio».
-Contro le statuizioni dei giudici d’appello, i ricorrenti formulano quattro motivi.
2.1. -Con il primo (denominato 1 a ), i ricorrenti deducono «errata e/o apparente valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale» e osservano che per lo stesso giudice di primo grado, contrariamente a quel che rileva la sentenza d’appello, i testimoni hanno confermato le circostanze capitolate nel ricorso (lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro, la retribuzione in concreto percepita).
2.2. -Con il secondo mezzo (rubricato 1 b ), i ricorrenti prospettano «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omessa valutazione del comportamento processuale di parte appellante», che si sarebbe tempestivamente adoperata per ottenere la copia RAGIONE_SOCIALEe testimonianze assunte o comunque l’attestazione RAGIONE_SOCIALEo smarrimento dei verbali di causa. A fronte RAGIONE_SOCIALEa diligente attività profusa dagli appellanti, avrebbe errato la Corte di merito nel l’omettere la rinnovazione degli atti smarriti.
2.3. -Con la terza censura, che reca l’indicazione 2 a , i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame «sulla reale efficacia probatoria del verbale ispettivo» e/o RAGIONE_SOCIALEa «violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ.» e di un «evidente vizio di motivazione per mancato (o insufficiente) esame di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia». Il verbale ispettivo, in particolare, non riguarderebbe gli anni 2003 e 2004 e, quanto agli anni 2005 e 2006, esprimerebbe una valutazione meramente congetturale, sprovvista di efficacia probatoria privilegiata e comunque contraddetta dai dati offerti dagli appellanti.
2.4. -Con la quarta doglianza, esposta sotto la lettera 2 b RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione, i ricorrenti denunciano, infine, «vizio di motivazione in quanto la sentenza si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa». Sarebbe erroneo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, in quanto «la prova per testi era favorevole ai ricorrenti» e
l’RAGIONE_SOCIALE non ha assolto l’onere di «provare che proprio gli odierni ricorrenti non avevano lavorato; ciò che non è avvenuto» (pagina 15 del ricorso per cassazione).
-I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li unisce, e si rivelano nel loro complesso inammissibili.
-La ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata risiede nella carenza di argomentazioni idonee a sovvertire la pronuncia di primo grado e a suffragare gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa dedotta, in linea con i criteri di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova enucleati da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001).
Tale ratio decidendi non è stata efficacemente scalfita.
5. -L’odierno ricorso, pur polarizzando l’attenzione sulla pronuncia del Tribunale , confermata all’esito del giudizio d’appello, non si premura di ricostruirne compiutamente il percorso argomentativo e non dimostra di avere indirizzato censure provviste del necessario grado di specificità e rispettose dei canoni prescritti dall’art. 434 cod. proc. civ., così da smentire il contrario assunto che sorregge la decisione impugnata.
5.1. -Quanto al primo profilo, tutte le critiche dei ricorrenti muovono dalla premessa che, secondo il giudice di prime cure, i testi abbiano confermato ‘sostanzialmente’ le circostanze allegate nell’atto introduttivo (pagina 2 del ricorso per cassazione).
Tuttavia, nel tratteggiare gli antecedenti processuali (pagina 4) e nell’illustrare l’ultimo motivo (pagine 14 e 15), gli stessi ricorrenti soggiungono che il Tribunale, con valutazione condivisa in appello, ha incentrato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda sull’incongruenza del numero di giornate complessivamente dichiarate e sugli elementi oggettivi raccolti dagl’ispettori , di segno antitetico rispetto a quelli forniti nel ricorso e poi emersi nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEe prove orali.
La rappresentazione dei fatti RAGIONE_SOCIALEa causa, imprescindibili per inquadrare l’oggetto del contendere anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘odierno scrutinio , è parziale e lacunosa e inficia la stessa ritualità RAGIONE_SOCIALEe censure formulate in questa sede.
5.2. -Tale carenza si coglie anche sotto un secondo profilo, strettamente consequenziale all’incompleta rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale.
Il ricorso non allega, con l’indispensabile specificità e con il supporto RAGIONE_SOCIALEa disamina del dibattito processuale che si è dispiegato nei gradi di merito, gli elementi devoluti ai giudici del gravame, che si sostiene siano stati arbitrariamente disattesi.
Le doglianze adombrate anche in questa sede, e ribadite nella memoria illustrativa, si limitano a far leva su aspetti ininfluenti.
È irrilevante che i testi abbiano confermato le circostanze indicate nell’atto introduttivo (primo e quarto motivo), se il giudice di prime cure, senza trascurare le testimonianze acquisite e senza attribuire all’accertamento ispettivo quella forza probatoria privilegiata che il terzo motivo si prefigge di contraddire, ha compiuto un prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove e ha attribuito una più elevata forza persuasiva ai dati oggettivi che, in sede d’ispezione, sono stati raccolti.
La pronuncia del Tribunale, che la Corte di merito ha escluso sia stata efficacemente confutata, ha compiuto un complessivo scrutinio RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni probatorie, come si può evincere dalla stessa trama argomentativa del ricorso per cassazione.
6. -A fronte di una ratio decidendi che s’incardina sulla mancata deduzione di elementi circostanziati a sostegno del gravame, i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre e dimostrare, con il richiamo agli atti processuali salienti, di avere ritualmente sottoposto al contraddittorio, nell’atto d’appello che deve prospettarli nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe rigorose prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 cod. proc. civ., argomenti puntuali e dirimenti. Argomenti che, pur suscettibili di scardinare il
percorso logico RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, la Corte di merito avrebbe dunque pretermesso, incorrendo nelle violazioni denunciate nel ricorso.
Per contro, lo stesso ricorso per cassazione non solo non getta luce sulle specifiche argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘atto di gravame, nella necessaria comparazione critica con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, m a indugia su un’apodittica e generica contrapposizione all’inquadramento delineato dal Tribunale.
7. -Solo un puntuale raffronto tra la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado , la dialettica processuale e l’atto di gravame, volto a confutare la decisione, avrebbe potuto dimostrare l’impropria applicazione del principio enunciato da questa Corte, che pone a carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante la prova RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fondatezza dei motivi d i gravame (Cass., S.U., 8 febbraio 2013, n. 3033).
La mancanza di un’esaustiva ricostruzione degli elementi indicati impedisce a questa Corte di apprezzare la valenza decisiva RAGIONE_SOCIALEe censure proposte, anche in punto di violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa processuale (secondo motivo), e si riverbera, pertanto, sulla stessa ammissibilità del ricorso complessivamente inteso.
-Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
-Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare procura in calce, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
-L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti oggettivi del sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove risulti in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione