SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1403 2025 – N. R.G. 00000392 2023 DEPOSITO MINUTA 19 12 2025 PUBBLICAZIONE 22 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOMEPresidente
Dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 392/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio i è elettivamente domiciliato
NOME
appellante
nei confronti di
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato
NOME
appellato
CONCLUSIONI
Per l’appellante : ‘COGNOME alla Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, reietta, previa occorrendo, altresì, rimessione in istruttoria della causa, per le ragioni di cui in narrativa:
In riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Genova n. 2280/2022, in via principale e nel merito: revocare o comunque dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 3404 del 19 ottobre 2017 R.G. n. 11630/2017 emesso dal Tribunale di Genova e notificato al ricorrente a mezzo dell’art. 140 c.p.c. in data 3 novembre 2017, con il quale veniva ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE di pagare in favore della la somma di euro 53.860,00 oltre interessi e spese legali per € 1.630,00 compensi ed € 406,50 per esborsi, quale presunto credito relativo alle prestazioni professionali indicate nelle fatture prodotte in sede di ricorso per ingiunzione, in quanto la domanda risulta errata sotto il profilo del conteggio e comunque infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata e comunque respingere ogni avversaria pretesa perchè infondata in fatto e diritto; Contr
sempre in via principale e nel merito, ridurre della somma che scaturirà di Giustizia il credito azionato dalla parte opposta e ciò per i motivi di cui in narrativa e comunque accertare e dichiarare che nulla deve l’opponente sig. , titolare dell’omonima ditta individuale all’ingiungente;
in via riconvenzionale, accertare i fatti di cui in narrativa e per l’effetto dichiarare tenuta e quindi condannare la all’immediata restituzione (ripetizione) in favore della ditta dell’importo di € 6.848,00 o comunque nella diversa somma che scaturirà di Giustizia;
sempre in via riconvenzionale, accertare i fatti di cui in narrativa e per l’effetto dichiarare tenuta e quindi condannare la all’immediato pagamento in favore della ditta dell’importo di € 4.260,00 per lo smontaggio, stoccaggio e custodia dei ponteggi fino alla data del 18 febbraio 2016 e a partire dal 19 novembre 2015 o comunque nella diversa somma che scaturirà di Giustizia;
sempre in via riconvenzionale, accertare i fatti di cui in narrativa e per l’effetto dichiarare tenuta la a tenere indenne la ditta di quanto quest’ultima dovesse essere obbligata a versare alla per lo stoccaggio e custodia dei ponteggi dalla data del 18 febbraio 2016 e fino ad oggi;
in ogni caso, emettere tutti i provvedimenti meglio visti e ritenuti tenendo conto delle circostanze di cui in narrativa e dei documenti versati in atti. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa’
Per l’appellata ‘COGNOME all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo rinvio in attesa che le ricerche del fascicolo di parte smarrito siano compiute e il fascicolo reperito, e/o previo provvedimento di autorizzazione dell’esponente alla ricostruzione del medesimo, e previa eventuale rimessione in istruttoria della causa,
in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi dell’art. 348 bis/ter c.p.c, non avendo una ragionevole probabilità di accoglimento, per tutti i motivi indicati in atti, e/o comunque ai sensi del di-sposto dell’art. 342, comma 1, c.p.c., per tuti i motivi indicati in atti;
ancora in via preliminare, rigettare l’avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto in diritto, e/o comunque non provata, per tutti i motivi indicati in atti.
nel merito, respingere in toto l’appello avversario, nonché tutte le domande proposte in I grado e proposte e/o proponende nel presente grado di appello, in quanto inammissibili, e/o infondate in fatto ed in diritto, e/o comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti.
conseguentemente, confermare integralmente la sentenza oggetto di impugna-zione in tutte le sue parti, per tutti i motivi indicati in atti;
in ogni caso, accogliere tutte le conclusioni formulate dall’esponente nel I grado di giudizio che quivi si riportano:
‘COGNOME all’AVV_NOTAIOmo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, contrariis reiectis, previa eventuale rimessione in istruttoria della causa
in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in atti;
nel merito, in via principale, dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande riconvenzionali per le ragioni indicate in atti;
nel merito, in via principale rigettare tutte le domande proposte e proponende dal Sig. , titolare dell’omonima ditta individuale, in quanto inammissibili, improponibili, generiche, indeterminate, infondate, in fatto e in diritto, e/o comunque non provate per tutti i motivi esposti in atti;
sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 3404/17 del 19/10/17, R.G. n. 11630/17, emesso dal Tribunale di Genova, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che la ditta RAGIONE_SOCIALE, in persona del titolare pro tempore Sig. , deve corrispondere all’opposta, a titolo contrattuale, la somma di € 53.860,00 iva inclusa, per tutti i motivi esposti e, di conseguenza, condannare, a titolo contrattuale, l’opponente a versare all’opposta, in sorte capitale, la somma di € 53.860,00 iva inclusa, oltre interessi, o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua dall’AVV_NOTAIOmo Giudicante, con riserva di chiedere in separato giudizio le ulteriori somme dovute e quelle debende per tutte le ragioni indicate in atti;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. titolare dell’omonima ditta individuale risulta debitore nei confronti della per i lavori svolti da quest’ultima, a titolo extracontrattuale, dell’importo di € 53.860,00 iva inclusa, per tutti i motivi esposti e, di conseguenza, condannare, a titolo extracontrattuale, l’opponente a versare all’opposta, in sorte capitale, la somma di € 53.860,00 iva inclusa, oltre interessi, o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua dall’AVV_NOTAIO.mo Giudicante,
con riserva di chiedere in separato giudizio le ulteriori somme dovute e quelle debende per tutte le ragioni indicate in atti;
per il denegato caso i cui l’AVV_NOTAIO non ritenesse allo stato provate le difese e/o domande dell’esponente rimettere in istruttoria la causa per l’ammissione dei capitoli di prova orale nn. 1, 3, 4, da 6 a 11, 14, 17, e da 18 a 25 tutti per interpello e testi, tranne i capitoli 7, 8, 11 e 14 da ammettersi per soli testi essendo già stato ammesso l’interpello, formulati in II memoria, e/o comunque per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, nessuna esclusa;
in ogni ipotesi con vittoria di compenso avvocati, spese generali, esborsi e accessori di legge anche della fase monitoria. Sentenza esecutiva ai sensi di legge
in via istruttoria, per il denegato caso in cui l’Ecc.ma Corte non ritenesse allo stato provate le difese e domande dell’esponente, rimettere in istruttoria la causa per l’ammissione dei capitoli di prova orale nn. 1, 3, 4, da 6 a 11, 14, 17, e da 18 a 25 tutti per interpello e testi, tranne i capitoli 7, 8, 11 e 14 da ammettersi per soli testi essendo già stato ammesso l’interpello, formulati in II memoria, e/o comunque per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, nessuna esclusa;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: « depositava atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3404/2017, con cui il Tribunale di Genova ingiungeva di pagare la somma di € 53.860,00, oltre interessi e spese legali, in favore della RAGIONE_SOCIALE. Chiedeva in via principale di revocare il decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e in diritto; sempre in via principale di accertare che l’opponente nulla doveva alla et o ridurre la somma all’esito del giudizio; in via riconvenzionale dichiarare tenuta e condannare l’opposta alla restituzione di € 6.848,00, all’immediato pagamento di € 4.260,00 per lo smontaggio, stoccaggio e custodia dei ponteggi dal 18.02.2016 al 19.11.2015; sempre in via riconvenzionale di
tenere indenne l’opponente di quanto l’opposta deve versare alla Con vittoria di spese e compensi (.…) Cos (di seguito per brevità et) si costituiva chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3404/2017; nel merito in via principale di rigettare tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto nonché non provate; quindi di confermare il decreto ingiuntivo opposto; sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che la ditta di doveva corrispondere a titolo contrattuale alla RAGIONE_SOCIALEmet € 53.860,00 iva inclusa oltre interessi; in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare dovuta la medesima somma dal in favore dell’opposta per i lavori svolti da quest’ultima a titolo extracontrattuale. Con vittoria di spese e compensi. (…) In corso di causa il AVV_NOTAIO dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 4.880,00, corrispettivo non contestato del cantiere di INDIRIZZO; venivano escussi i testimoni e all’esito della prova orale veniva disposta CTU, come da ordinanza in nota. Il AVV_NOTAIO tratteneva poi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e memorie» Con sentenza definitiva n. 2280/2022 del 11/10/2022 , il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «1. Rigetta l’opposizione formulata da avverso il decreto n. 3404/2017 emesso dal Tribunale di Genova il 18.10.2017, nonché le domande riconvenzionali formulate;
Dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 654 c.p.c.;
Condanna a rifondere a COGNOME. le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, oltre 15% spese generali, i.v.a., c.p.a.
Pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di lite, a carico di .
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
, con atto notificato in data 11/4/2023.
Con comparsa si costituiva rigetto dell’appello.
la quale instava per il
Concessi i termini di cui all’art. 352 c.p.c., con ordinanza in data 12/11/2025, il Consigliere Istruttore riservava la decisione ala Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull’eccezione ex art. 342 c.p.c.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente/ ampiamente articolati, come in seguito esposto nell’esame degli stessi.
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
L’appello in applicazione dei predetti principi è pienamente ammissibile.
2. Sui motivi di appello
2.2. PRIMO MOTIVO ‘Capo A): Sulla mancata prova dei servizi forniti presso il cantiere di INDIRIZZO.
L’appellante deduce (pagg. 8 e s.): i) che on ha fornito alcun ponteggio né svolto servizi di montaggio/smontaggio per l’esponente’; ii) che ‘nessun preventivo è mai stato sottoscritto dal sig. e quindi nessun corrispettivo può essere riconosciuto alla la quale non ha peraltro assolto l’onere della prova
a suo carico’; iii) che ‘la motivazione della sentenza è molto generica ed erronea, in quanto l’esponente ha contestato specificatamente in tutte le difese la presunta attività effettuata da controparte che a dimostrazione del credito reclamato ha solo prodotto la NUMERO_DOCUMENTO ed alcune fotografie dalle quali non si può individuare il cantiere in oggetto’; iv) che, ‘dall’esame delle prove orali non è emersa alcuna conferma di quanto dedotto da parte convenuta, alla quale non può essere riconosciuto il corrispettivo di 4.000,00 euro + IVA sulla base della semplice emissione di una fattura, contestata e peraltro mai inviata all’esponente prima dell’emissione del decreto ingiuntivo’; v) che ‘la fattura di per sé non può essere considerata un titolo negoziale, essendo un documento unilaterale che non fornisce alcuna prova riguardo l’esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né ovviamente del corrispettivo pattuito’; vi) che ‘la funzione probatoria della fattura commerciale è limitata alla sola fase monitoria e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio con la conseguenza che tale documento può rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell’esecuzione della prestazione indicata’; vii) che ‘la pretesa creditoria non può trovare accoglimento, perché inesistente e, comunque, non è stata dimostrata né per tabulas né tantomeno con le prove orali’.
Il motivo non è fondato.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Per quanto riguarda il cantiere di INDIRIZZO, a fronte della richiesta di compensi per ‘montaggio, smontaggio e ponteggiatura presso vostro cantiere’ (come da fattura n. 15/2017), quindi con dicitura specifica, l’opponente non ha mosso valida contestazione, limitandosi ad affermare che la fattura fosse generica ed incomprensibile. È evidente come ci si trovi dinanzi ad una mancata contestazione del fatto, non essendo stato contrastato il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa seria per la puntualità dei riferimenti richiamati». (sentenza impugnata pag. 5).
II) Nell’atto di citazione in opposizione a d.i. riguardo alla fattura in questione l’appellante si limitava ad affermare quanto segue:
Anzitutto, anche in questo caso la fattura risulta generica € quasi incomprensibile € quindi non questa difesa che insisterc per la reiezione della domanda formulata da sul controparte punto, rammcntando che le fatture; in quanto costituiscono solo documenti di provenienza unilaterale; non possono essere considerati idonei & costituire la prova della pretesa pccuniaria svolta. può
III) Nell’ordinanza 20/4/2018, il giudice di primo grado ‘ritenuto … che in relazione al cantiere di INDIRIZZO non è stata mossa alcuna contestazione e che quindi in relazione al relativo importo (€ 4.880,00 iva inclusa) debba essere concessa la provvisoria esecuzione parziale’ concedeva ‘la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3404/2017 limitatamente alla somma di € 4.880,00’;
III) In allegato alla comparsa di costituzione e risposta, specificava ulteriormente le proprie allegazioni:
INDIRIZZO, fa riferimento la fattura 1 fascicolo monitorio) limpresa RAGIONE_SOCIALE era stata incaricata dello svolgimento dei lavori di rilacimento interno del corrispondente caseggiato.
Anche in questo caso la società esponente forniva a controparte un preventivo (altamente concorrenziale) per Fesecuzione dei lavori richiesti con indicazione dell’importo; peraltro, concordato tra le (doc. 12). già parti
Veniva quindi predisposto dall’ NOME COGNOME il progetto delle opere di ponteggiatura (doc. 9) medesimo professionista; successivamente all ‘installazione dei ponteggi, provvedeva a documentare fotograficamente gli stessi (doc. 10).
L’inizio delle operazioni di montaggio avveniva in data 6 2013. Le operazioni di smontaggio, invece; venivano avviate in data 30 luglio 2013. maggio dunque, produceva il doc. 12, vale a dire il preventivo redatto per INDIRIZZO, il doc. 9, relativo al progetto dei ponteggi di Bozzano, il doc. 10 relativo alla documentazione fotografica dei ponteggi installati.
III) Nella prima memoria ex art. 183 c-p.c. l’attuale appellante si è limitato ad affermare che ‘In merito al cantiere di cui sopra occorre evidenziare, ancora una volta, come il preventivo versato in atti da controparte risulti privo della sottoscrizione delle parti e quindi anche in questo caso irrilevante ai fini di causa. Anche in questo caso non esiste in atti la prova da parte di dell’importo concordato ed anche e soprattutto delle opere svolte’. Quindi, dopo avere affermato di non sapere a cosa di riferisse la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, di fronte alla produzione del preventivo, del progetto e della fotografia dei ponteggi e alle relative allegazioni (concernenti anche le date di montaggio e smontaggio dei ponteggi), da una parte l’attuale appellante si limita a dire di non avere sottoscritto il preventivo, dall’altro che non ha provato che di avere svolto l’opera.
IV) Ora tenuto presente, quanto allo svolgimento dell’opera che: ‘In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.’ (Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889, Rv. 658756 – 01), per cui lo svolgimento dell’opera deve intendersi non contestato e quindi provato, si deve ritenere che i documenti prodotti costituiscano indizi gravi previsi e concordanti, da valutare anche alla luce dell’art. 116
c.p,c., considerando il comportamento processuale dell’attuale appellante che dapprima non contesta la fattura prodotta relativa al cantiere di INDIRIZZO poi, di fronte alle ulteriori allegazioni e produzioni di controparte non contesta, per quanto detto, lo svolgimento dell’opera specificamente allegato e non dice alcunché né riguardo al progetto dell’opera né riguardo alle fotografie prodotte, ma si limita a dire di non avere sottoscritto il preventivo. Sulla base di tutti questi elementi si deve presumere che l’opera abbia avuto esecuzione e fosse stato raggiunto l’accordo sul corrispettivo.
Le fotografie allegate e non specificamente contestate dimostrano un fatto storico da valutare nell’apprezzamento della più complessa fattispecie, che unitamente al progetto dei ponteggi, a su volta non adeguatamente contestato, rende verosimile l’effettuazione dei lavori al prezzo concordato, unitamente alla proposta contrattuale, risultando tali elementi gravi, precisi e concordanti.
2.2. SECONDO MOTIVO – CAPO B) Sulla mancata prova dei servizi forniti presso il cantiere di INDIRIZZO
L’appellante asserisce (pagg. 9 e s.): i) che il AVV_NOTAIO di primo grado ha erroneamente riconosciuto la debenza dell’importo di 1.000,00 oltre accessori a favore di NOME per le presunte attività di sgombero eseguite presso il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO; ii) che in merito a tale cantiere nessun preventivo o richiesta di intervento sono mai stati sottoscritti dal sig. quindi nessun corrispettivo può essere riconosciuto alla convenuta, la quale non ha peraltro assolto l’onere della prova a suo carico; iii) che infatti, non possono essere considerate sufficienti a dimostrare l’esecuzione dell’intervento le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri soci e dipendenti della visto l’evidente interesse in causa dei testimoni; iv) che controparte non ha assolutamente provato il presunto diritto di credito né tantomeno la sussistenza di alcun rapporto contrattuale con l’esponente in relazione al cantiere aperto presso l’attività commerciale RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO
Settembre; v) che la sentenza dovrà essere riformata sul punto e nessun corrispettivo potrà essere riconosciuta per la presunta attività svolta in INDIRIZZO.
Le doglianze non sono accoglibili.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Per quanto riguarda il cantiere di INDIRIZZO
INDIRIZZO e INDIRIZZO, l’opponente ha negato l’avvenuta prestazione indicata in fattura, ribaltando così l’onere della prova sull’opposta, non potendo la sola fattura costituire idonea prova della prestazione richiesta. Nel corso dell’istruttoria i testimoni sentiti sono stati chiari e circostanziati nel riferire quando e come è stata eseguita l’obbligazione, nonché il prezzo concordato forfettario di € 1.000,00. Il testimone che si occupa di redigere i preventivi della et nonché del lavoro manuale relativamente ai ponteggi, ha riferito: ‘sul cap. 26 E’ Vero che la RAGIONE_SOCIALE nella settimana compresa tra il 20 e il 26 ottobre del 2014, su incarico dell’impresa , ha svolto attività di sgombero dei locali occupati dalla RAGIONE_SOCIALE siti all’angolo di INDIRIZZO e INDIRIZZO in Genova. Adr.giudice: Il sig. , che aveva la manutenzione di quei locali, mi ha chiesto di far eseguire dalla ali attività Sul cap. 27 E’ Vero che la per svolgere l’attività di sgombero dei locali occupati dalla RAGIONE_SOCIALE, effettuati su incarico dell’impresa , nella settimana compresa tra il 20 e il 26 ottobre del 2014, ha impiegato mio fratello e, un giorno ciascuno, i Sig.ri e 30) Il sig. ci ha incaricato di svolgere lavori di falegnameria, saldatura e serramentistica presso i locali occupati dalla RAGIONE_SOCIALE siti all’angolo di INDIRIZZO e INDIRIZZO in Genova, nel periodo compreso tra il 20 e il 26 ottobre del 2014.Non so se mio fratello abbia eseguito tali lavori; 31) A fine lavori mi sono fatto dire da mio fratello le giornate lavorative ed ho applicato il compenso forfettario di € 1.000,00 oltre accessori per le predette lavorazioni’. Le suddette circostanze sono state confermate nei medesimi termini dal teste e si ritengono quindi provate. Anche tale prestazione è quindi dovuta». (sent. pagg. 5 ed s.).
II) A fronte di tale motivazione, fondata sulle risultanze dell’istruttoria assunta, l’appellante si limita a sostenere che a dimostrare l’esecuzione dell’intervento sarebbero insufficienti le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri soci e dipendenti della sull’assunto che sarebbe evidente l’interesse in causa dei testimoni. III) Sul punto si osserva preliminarmente che alcuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata sollevata dall’attuale appellante né prima né dopo l’assunzione delle testimonianze indicate. Contro
L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova. (Cass. Sez. U., 06/04/2023, n. 9456, Rv. 667445 – 01)
IV) Le testimonianze assunte risultano attenibili.
Infatti, come insegnato dalla Giurisprudenza, ‘In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità’. (Cass. Sez. 3, 18/04/2016, n. 7623, Rv. 639500 – 01)
Inoltre, ‘In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori
elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.’ (Cass. Sez. 1, 28/02/2023, n. 6001, Rv. 667002 – 01), che nel caso di specie non sono stati neppure allegati dall’odierno appellante.
2.3 TERZO MOTIVO – CAPO C): Sugli accordi intercorsi per i servizi prestati in INDIRIZZO
L’appellante deduce (pagg. 10 e ss.): i) che, ‘sulla base delle risultanze della CTU, il sig. ha già versato il corrispettivo dovuto per la fornitura ed il montaggio dei ponteggi nel cantiere di INDIRIZZO nella misura di 38.840,00 euro, in conformità agli accordi presi tra le parti’; ii) che ‘come correttamente accertato dal AVV_NOTAIO i preventivi ex adverso prodotti sub. 4 e 11 non sono mai stati accettati né sottoscritti dall’esponente che fin dal principio ha contestato gli importi richiesti dalla controparte, essendo gli accordi presi completamente differenti da quanto sostenuto dalla difesa avversaria;’ iii) che l’appellante ‘ritiene di aver ampiamente dimostrato, sia per tabulas che attraverso le prove orali (cfr. verbale udienza 26.2.19), che il prezzo dei ponteggi derivante dall’appalto sottoscritto con il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO non è quello indicato dalla difesa avversaria, né tantomeno quello accertato nella CTU che si contesta integralmente, in quanto non ha tenuto in debito conto il contenuto delle pattuizioni contrattuali ed in particolare dell’appalto stipulato con il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO‘; iv) che, ‘come emerso dall’istruttoria, le parti si erano accordate sul corrispettivo di € 11,00 al mq e non € 13,00 al mq, considerando che l’opera era di mq 2.901, come riconosciuto da controparte, e siccome i ponteggi possono essere misurati non per lo sviluppo delle facciate ma per il filo esterno dei ponti (circa un metro in più per parte) praticamente dobbiamo aggiungere 2 m di larghezza per tutta l’altezza (in media 26 m), quindi 52 mq x 4 = 208 mq che sommati ai circa 2.700 arrivano perfettamente alla quantità indicata’; v) che ‘il capitolato speciale d’appalto che l’impresa ha sottoscritto con il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO in data 20 giugno 2012 (cfr. doc.12), parla all’art. F02 di ponteggiature ad un prezzo a corpo di € 36.500,00; vi) che, se prendiamo l’importo di € 36.500,00 : 2900 mq viene
€ 12.59 corrisposti all’impresa a mq da parte del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, che è un prezzo basso ma conforme con i valori previsti dal prezzario che propone € 14,28/mq per il primo mese più 1,32 € a mq per i mesi successivi’; vi) che ‘considerando che all’RAGIONE_SOCIALE veniva corrisposto da parte del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO € 12.59 al mq è impossibile che l’odierna opponente potesse accordarsi con la per € 13 al mq perché così ci avrebbe ampiamente rimesso’; vii) che ‘dunque, l’importo di € 11 al mq. è quello più ragionevole, anche alla luce dei rapporti contrattuali all’epoca in essere tra le parti’; viii) che ‘la natura degli accordi intercorsi emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio del dell’11.12.2018, dal sig. ‘; viii) che ‘dall’esame del verbale dell’udienza 25.2.19, in particolare della prova testimoniale del sig. si può comprendere meglio la quantità di ponteggiatura fornita dalla convenuta; ix) che pertanto, avendo il sig. già versato quanto dovuto per la fornitura dei ponteggi, la sentenza dovrà essere riformata sul punto e nessun ulteriore corrispettivo potrà essere riconosciuto alla convenuta appellata per il cantiere di INDIRIZZO.
Il motivo non è accoglibile.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Per quanto riguarda il cantiere di INDIRIZZO , avente ad oggetto la prestazione di maggiore importo delle tre fatture, occorre considerare quanto segue. Non sono mai state contestate né le opere eseguite né la loro qualità, non essendo stato denunciato alcun vizio. Si tratta di ponteggi utilizzati per l’esecuzione di lavori in facciata ottenuti in appalto dalla ditta opponente, ponteggi forniti, noleggiati e montati dalla Le parti hanno riferito la medesima data di inizio, il 28.01.2013 (in atto di citazione e in III memoria parte convenuta, così come ne viene dato atto in CTU a p. 3), nonché la medesima data di fine lavori, il 23.12.2015 (doc. di parte opponente e comparsa di parte opposta); così anche la quantità dei ponteggi è medesima per entrambi, ossia 2901 mq. Altro elemento comune alle parti è l’avvenuta corresponsione da parte a met di € 38.848,00 (che risulta anche dalla comunicazione riepilogativa del 26.03.2016). E’ lo stesso CTU, nel riepilogare le Contr
posizioni delle parti e nel considerare quanto versato al fine di definire i reciproci rapporti di debito credito, così come a lui chiesto in sede di conferimento dell’incarico, ad affermare: ‘ In merito agli acconti percepiti per i lavori di causa, le parti hanno entrambe confermato quanto già evidenziato nei seguenti atti di causa: raccomandata in data 26.3.16 a firma dell’AVV_NOTAIO e atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo a firma dell’AVV_NOTAIO in data 01.12.17. Pertanto, nonostante l’elenco bonifici riportato in allegato 3 all’atto di citazione in opposizione anzidetto non corrisponda esattamente alla cifra riconosciuta dalla parti (differenza riscontrata pari a 3.000 euro) e nonostante la maggior parte dei bonifici prodotti non riporti in oggetto il cantiere di cui causa e pertanto potrebbe essere accreditabile ad altro lavoro, si ritiene accertato e accettato da entrambe le parti l’importo di euro 38.848,00 quale somma degli acconti versati da alla ditta
Ciò che non trova l’accordo delle parti è il compenso concordato e l’avvenuta liberazione del debitore dal compenso per avere (avuto) la disponibilità dei ponteggi. Non è presente agli atti alcun contratto sottoscritto dalle parti: ognuna di esse ha depositato un diverso preventivo, non accettato però da controparte. Neppure i testimoni sentiti hanno permesso di considerare l’avvenuto accordo sugli importi riportati. Solo il teste ha ricordato di avere consegnato il preventivo sub 4 di parte opposta alla moglie del senza però un contatto diretto con il stesso e senza che la moglie di quest’ultimo avesse un potere rappresentativo della ditta del marito. In mancanza di prova sull’accordo, devono essere considerate le tariffe esistenti ex art. 1657 c.c., così come fatto dal CTU. Nella sua relazione il CTU ha valutato la stima delle opere di ponteggiatura e noleggio dal 28.1.2013 al 30.11.2015 per un totale di € 122.103,07 compresa IV A. Da tale somma devono essere detratti gli acconti pacificamente percepiti pari ad € 38.840,00, comprensivi di IVA ed eventualmente i costi di smontaggio ponteggi fatti eseguire da altra ditta da parte di e pari ad € 2.440,00 compresa IVA. Il totale così ottenuto, anche a volere detrarre la somma di € 2.440,00, è pari ad € 80.823,07, quindi maggiore rispetto alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto ed all’iniziale pretesa attorea
(ossia di RAGIONE_SOCIALEmet). Essendo il presente giudizio limitato nel suo petitum da quanto oggetto di decreto ingiuntivo, non potrà essere riconosciuta tale maggiore somma». (sentenza impugnata pagg. 6 e s.).
II) Parte appellante si limita a reiterare quanto dedotto nel giudizio di prime cure senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata asserendo:
a) che i preventivi prodotti da sub 4 e 11 non sono mai stati accettati e sottoscritti da – laddove il giudice di primo grado ha disposto CTU per determinare il corrispettivo proprio perché ha ritenuto che non fosse stato raggiunto l’accordo tra le parti sul corrispettivo; b) che peraltro sarebbe emerso dall’istruttoria ‘che le parti si erano accordate sul corrispettivo di € 11 al mq, considerando che l’opera era di mq 2.901, come riconosciuto da controparte (il dato della misura del ponteggio è pacifico in causa come rilevato nella sentenza impugnata) in quanto nel capitolato speciale sottoscritto da con il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO per le ponteggiature era stato pattuito un prezzo a corpo di 36.500, corrispondente a un prezzo di € 12,59 a metro quadro, inferiore al prezzo di € 13 a mq preteso da dal che si dovrebbe desumere che l’importo di € 11 a mq sarebbe ‘quello più ragionevole alla luce di rapporti contrattuali all’epoca in essere tra le parti’, pretendendo di determinare il prezzo mediante gli accordi intercorsi tra ed il RAGIONE_SOCIALE che non sono opponibili a che a detti rapporti è completamente estranea.
c) che la natura degli accordi intercorsi emergerebbe chiaramente dall’interrogatorio del . Si rileva sul punto che l’interrogatorio formale è mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli alla controparte (Cass. Sez. 6, 06/12/2021, n. 38626, Rv. 663224 – 01) pertanto il valore probatorio delle dichiarazioni della parte che rende l’interrogatorio è circoscritto all’ammissione dei fatti a sé sfavorevoli, ragion per cui certamente l’appellante non può trarre elementi di prova dalle dichiarazioni a proprio favore che egli stesso ha reso in sede di interrogatorio.
Le stesse deduzioni dell’appellante, pertanto, confermano il mancato accordo sul prezzo, e dunque la correttezza dell’applicazione del criterio suppletivo dell’art. 1657 c.c. operata in sentenza.
2.4 QUARTO MOTIVO – CAPO D): Sulla domanda riconvenzionale
Per l’appellante il AVV_NOTAIO di Prime erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale, ritendendola infondata sulla base della documentazione prodotta deducendo (pagg. 14 e s.); i) che ‘relativamente al mancato ritiro dei ponteggi custoditi presso il magazzino della l’opponente contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto in merito alla esiguità del termine assegnato per il ritiro e rileva che, al di là della congruità o meno di tale termine, la controparte non si è mai presentata, in seguito alle comunicazioni del 9/11/2015, 19/11/2015 e 30/11/2015, a ritirare i beni presso il luogo indicato’; ii) che ‘ciò rileva ai fini della valutazione della buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in quanto se controparte avesse manifestato una minima disponibilità allo smontaggio o comunque al ritiro del materiale nei tempi previsti, il presente contenzioso non avrebbe mai avuto esistenza e soprattutto l’esponente non avrebbe dovuto incaricare un’altra impresa per liberare il cantiere dai ponteggi e custodirli con ingenti oneri che dovranno essere messi a carico di ; iii) che, ‘a causa della negligente condotta della controparte, la quale non ha minimamente dimostrato la paventata disponibilità al ritiro dichiarata in atti, il sig. ha dovuto corrispondere finora alla di 6.848,00 euro indebitamente percepito dalla sono rimasti custoditi per anni presso il magazzino della
l’importo annuale di 3.600,00 euro (dal 30/11/2015 fino ad oggi) per un totale di 21.600,00 euro, il cui pagamento è stato chiesto in via riconvenzionale insieme alla restituzione dell’importo ; iv) che pertanto, ‘si contesta assolutamente l’accusa di indebita appropriazione dei ponteggi oggetto di causa che senza che controparte si sia mai degnata di ritirarli, nonostante i solleciti ricevuti’; v) che ‘l’offerta reale è stata ripetutamente formulata dall’esponente nel novembre 2015, attraverso il patrocinio del precedente difensore (cfr. prod. 4-5-6 fasc. I grado), ma è
stata rifiutata dalla convenuta che ha risposto solo nel 2021 (cfr. prod. avv. 13) diffidando il sig. da eseguire lo smontaggio (a distanza di 6 anni)’; vi) che ‘alla luce di quanto sopra, è ravvisabile un grave inadempimento di controparte, la quale avrebbe dovuto smontare e ritirare i ponteggi nei termini indicati, non dipendenti dalla volontà o disponibilità dell’esponente, il quale ha legittimamente eccepito il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della ; vii) che ‘ non è quindi responsabile della loro custodia e non è tenuto a riconsegnare alcunchè, avendo incaricato la del ritiro e della custodia, versando il corrispettivo richiesto’; ix) che, pertanto, la sentenza dovrà essere riformata sul punto e compensato l’eventuale credito accertato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. con il corrispettivo dovuto per lo smontaggio, il ritiro e la custodia dei ponteggi.
Le doglianze non sono fondate.
I) Si legge nella sentenza impugnata: « Deve essere rigettata anche l’altra domanda riconvenzionale formulata da per lo smontaggio, stoccaggio e custodia dei ponteggi ‘dal 18.02.2016 fino ad oggi’. Secondo la tesi di parte attrice avrebbe richiesto a RAGIONE_SOCIALE lo smontaggio dei ponteggi avvertendo che in caso di mancato adempimento se ne sarebbe occupata direttamente, con la successiva custodia a spese della RAGIONE_SOCIALE. Secondo parte convenuta invece le lettere di intimazione a lei rivolte non le sarebbero state consegnate e comunque sarebbero stati concessi termini troppo stretti (doc. 4 parte attrice) tra la data di intimato smontaggio (entro il 12.11.2015) e quella di spedizione delle comunicazioni (spedizione il 10.11.2015). Inoltre la convenuta si era dichiarata disponibile a collaborare nello smontaggio e a prendere in consegna i ponteggi (v. doc. 13, comunicazione in tal senso del difensore inviata il 17.11.2021), diffidando l’attrice allo smontaggio. Ancora oggi i ponteggi non risultano consegnati; dal canto suo l’opponente ha chiesto di essere tenuta indenne da quanto il terzo presso il quale dovrebbero essere ricoverati i ponteggi potrà richiedere per il loro relativo deposito e l’opposta ha riservato ad altro giudizio domanda per gli ulteriori costi di noleggio. Soccorre in proposito rammentare la disciplina dell’offerta formale
prevista dagli artt. 1206 e ss. C..c: affinché il debitore ottenga la liberazione dall’obbligazione e conseguano gli effetti della mora credendi è necessaria un’offerta formale, ciò che non si è avuto certamente nel caso di specie, essendovi stata solo la comunicazione a met. di provvedere allo smontaggio (e ciò anche al fine di non essere più tenuta la ditta RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto dovuto per il noleggio). Tali elementi in parte esulano dal presente giudizio (che è infatti relativo al periodo di pacifica disponibilità dei ponteggi per i lavori eseguiti in appalto dalla ditta RAGIONE_SOCIALE), in parte invece devono essere considerati per escludere certamente la ripetibilità delle eventuali (e comunque non provate) spese affrontate dall’opponente per far smontare i ponteggi e depositarli presso soggetto terzo. Infatti la RAGIONE_SOCIALE a più volte dimostrato la propria disponibilità a riprendere i propri beni, diffidando l’opponente a riconsegnare i ponteggi (v. doc. 8 e 11 di parte convenuta). È proprio alla luce di tali argomenti che la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione di € 4.260,00 deve essere rigettata, essendo inoltre inammissibile per genericità l’ulteriore domanda relativa alla richiesta di di essere tenuto indenne. Non può RAGIONE_SOCIALEmet essere considerata responsabile di spese ad essa non imputabili per i motivi appena visti». (sentenza impugnata pagg. 7 e s.). Contr
II) Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, dal doc. 13 prodotto da risulta che la società si rese disponibile con missiva trasmessa il 17/11/2015 a smontare e rimuovere i ponteggi, nonostante l’esiguità dei tempi concessi per procedere all’incombente, dal momento che, come risulta dalla sentenza impugnata, venne intimato smontaggio entro il 12.11.2015 con comunicazione spedita il 10.11.2015.
III) A fronte di tale disponibilità, non appare giustificata la scelta di rivolgersi a un terzo per procedere allo smontaggio dei ponteggi e soprattutto, quella di non riconsegnare i ponteggi a ma di affidarne la custodia al medesimo terzo.
IV) Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la richiesta di procedere allo smontaggio e al ritiro dei ponteggi non presentava i requisiti formali previsti dagli artt. 1206 e ss. c.c., ma – anche a prescindere dal rispetto delle formalità previste per
la costituzione in mora del creditore – solo se avesse rifiutato di procedere al ritiro e allo smontaggio la condotta di avrebbe potuto considerarsi giustificata, ma tale non può considerarsi a fronte della disponibilità tempestivamente, con la citata missiva del 17/11/2015.
V) In ogni caso l’appellante non ha fornito alcuna prova di avere sostenuto le spese per le quali chiede la compensazione con il corrispettivo dovuto a
Tanto premesso, ritenutane l’infondatezza, l’appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
precisamente:
. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 (d.i. € 53.860- domanda riconvenzionale €6.848).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
e così complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
rigetta l’appello proposto da , confermando integralmente la sentenza appellata.
condanna , a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
si dà atto ai sensi dell’art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l’impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME