Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10248 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA – in persona del sindaco pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura municipale .
avverso la sentenza n. 5925/2018 della Corte d’A
CONTRORICORRENTE ppello di Roma;
udita la relazione nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 3.8.2007 la ‘ RAGIONE_SOCIALE (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, queste ultime già riunite in A.T.I.) citava a comparire Roma Capitale dinanzi al Tribunale di Roma.
Esponeva che con contratto del 14.3.2001 il Comune di Roma aveva affidato in appalto alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, capogruppo dell’ARAGIONE_SOCIALET.RAGIONE_SOCIALE. costituita con la ‘COGNOME‘, l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso museale dell’ ‘ Ara Pacis ‘ (cfr. ricorso, pagg. 2 -3) .
Esponeva che i lavori, iniziati, erano stati immediatamente sospesi per la presenza di reperti storici nel sito interessato dalle fondamenta , tant’è che la committente aveva apportato significative modifiche al progetto ed erano state predisposte ben quattro perizie di variante (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4) .
Esponeva che i lavori, ripresi il 22.5.2002, erano stati ultimati il 31.8.2006 e collaudati positivamente (cfr. ricorso, pag. 4) .
Esponeva che nel corso de ll’esecuzione dell e opere ed in sede di sottoscrizione del conto finale aveva fatto luogo alla iscrizione di n. 73 riserve, correlate in massima parte all’anomalo andamento dei lavori (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva quindi che, a riscontro delle ragioni esplicitate con le formulate riserve, l ‘appaltante fosse condannata a corrisponderle la somma di euro 16.277.088,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva Roma Capitale.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Il g.i. dava corso al l’istanza ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ. e l’officiato c.t.u. faceva luogo all’acquisizione della documentazione relativa allo svolgimento dei lavori nella disponibilità di parte convenuta.
Indi, espletata la consulenza, con sentenza n. 10020/2013 il tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava la convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 1.710.795,98, oltre interessi legali e spese di lite.
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva Roma Capitale.
Con sentenza n. 5925/2018 la Corte di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese di lite.
Reputava la corte in ordine alla riserva n. 1 -concernente i maggiori oneri ed i danni sofferti dall’app altatrice per effetto dello stravolgimento del cronoprogramma dei lavori, riserva per la quale il primo giudice aveva riconosciuto all’appellante, in ade renza agli esiti della c.t.u., la somma di euro 168.698,18 in luogo della maggior somma di euro 486.305,27 richiesta -che la mancanza del ‘giornale dei lavori’ non aveva impedito che il c .t.u. formulasse le sue indicazioni, viepiù, per un verso, che il ‘giornale dei lavori’ costituisce uno dei molteplici documenti mercé i quali vengono attestate le attività oggetto dell’appalto e, per altro verso, che l’ausiliario d’ufficio aveva adeguatamente giustificato i dati forniti desumendoli da documentazione ulteriore (cfr. sentenza d’appel lo, pag. 3) .
Reputava segnatamente che il c.t.u. aveva chiarito nella prima relazione integrativa che gli unici dati non rinvenuti riguardavano la presenza di operai e
macchinari e nondimeno al riguardo l’ausiliario aveva fatto luogo ad un computo prudenziale da ritenersi senz’altro congruo (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Reputava la corte in ordine alle riserve n. 9 e n. 11 -concernenti la richiesta di compenso per la bonifica ed il consolidamento del terreno a seguito delle indagini archeologiche e per la ridotta produzione in taluni periodi -che l’appaltatrice aveva in data 2.5.2002 sottoscritto un atto di sottomissione, con il quale erano stati ridefiniti il quadro generale di spesa, pur con riferimento ai lavori suppletivi, nonché i programmi di lavoro, con la determinazione di nuovi compensi, sicché nulla era dovuto (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Reputava al riguardo altresì che la mera lettura dell’atto di sottomissione valeva a smentire l’assunto dell’appellante secondo cui il tribunale l’ aveva erroneamente interpetrato, cioè l’assunto secondo cui l’atto era unicamente rivolto alla regolamentazione dei nuovi lavori (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Reputava la corte in ordine alla riserva n. 2 -concernente i maggiori oneri connessi alla presenza della sovrastruttura di copertura asseritamente non figurante nel progetto -che il c.t.u. aveva riscontrato che il progetto posto a base della gara aveva sottostimato l’entità della copertura, sicché l’ausiliario aveva computa to in euro 161.817,64 i maggiori costi sostenuti dall’appaltatrice (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Reputa va dunque che l’appellante non aveva impugnato in termini specifici l’operata quantificazione, viepiù che l’applicazione delle voci di cui all’elenco dei prezzi originari alle maggiori quantità non valeva a palesare alcun errore di giudizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Reputava la corte in ordine alla riserva n. 23 -concernente i presunti danni all’immagine c orrelati alla visibilità dell’opera e cagionati dai prolungati tempi di lavoro -che l’appaltatrice con la ridefinizione dei tempi contrattuali aveva accettato lo ‘slittamento della fine dei lavori’ (così sentenza d’appello, pag. 8) ; che, del resto, la valutazione equitativa del danno postula pur sempre il riscontro di un pregiudizio effettivo, sicché il ricorso all’art. 1226 cod. civ. è precluso qualora difetti del tutto -siccome difettava nella specie -la dimostrazione che un danno si sia prodotto (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 8 – 9) .
Avverso tale sentenza la ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla scorta di quattro motivi con ogni ulteriore statuizione. Roma Capitale ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 2697 cod. civ. e de gli artt. 61 e 116 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Roma, in relazione alla riserva n. 1, ha sostanzialmente assunto che essa appaltatrice fosse onerata della prova compiuta delle maestranze e dei macchinari presenti in cantiere e nondimeno erano nella esclusiva disponibilità della stazione appaltante i documenti elencati all’art. 156 del d.P.R. n. 554/1999, tra i quali il ‘ giornale dei lavori ‘ e i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, costituenti fonte esclusiva di prova dei lavori e dei relativi costi (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) .
Deduce ino ltre che l’impugnato dictum viola il cosiddetto ‘principio della vicinanza della prova’ (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce ancora che la corte d’appello ha assunto , in spregio ai limiti entro i quali il giudice può avvalersi dell’ausilio del consulente tecnico, che il c.t.u. possa discrezionalmente stabilire il costo della manodopera e dei macchinari; e ciò tanto più che Roma Capitale comunque non ha atteso alla produzione di due dei cinque volumi del ‘giornale dei lavori’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Si osserva in primo luogo che il ‘principio della vicinanza della prova ‘ risulta nella specie ingiustificatamente evocato.
Invero, questa Corte spiega che il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all ‘ art. 2697 cod. civ. (che impone all ‘ attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) , ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all ‘ attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto e non già la possibilità concreta -siccome nel caso di specie – di acquisire la relativa prova (cfr. Cass. (ord.) 22.4.2022, n. 12910) .
Si osserva in secondo luogo che, al di là dell’individuazione della parte gravata dell’onere della prova, la Corte di Roma ha atteso alla determinazione
dei costi correlati alla presenza di operai e macchinari sul cantiere -profilo in ordine al quale non erano stati rinvenuti riscontri documentali -in aderenza al computo prudenziale cui, a tal proposito, l’ausiliario ha fatto luogo.
Si tenga conto che nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499, secondo cui il vigente ordinamento processuale è ispirato ai princìpi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti e, quindi, anche da una consulenza tecnica; Cass. 21.5.1979, n. 2945) .
In tal guisa l ‘assunto della ricorrente secondo cui la corte d’appello ‘ha sostanzialmente disposto che l’appaltatore (…) fosse comunque onerato di fornire la prova compiuta delle maestranze e dei macchinari effettivamente presenti in cantiere ‘ (così ricorso, pag. 12) , benché la documentazione necessaria fosse nella disponibilità dell’appaltante, risulta avulso dall ‘impianto motivazionale ‘ in parte qua agitur ‘.
Si osserva in terzo luogo che la consulenza tecnica di ufficio è devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) ed in tal caso è necessario e sufficiente che la
parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. (ord.) 8.2.2019, n. 3717) .
In questi termini nessuna controindicazione si prospettava a che il c.t.u. -in difetto di elementi di valutazione documentale -facesse luogo alla determinazione prudenziale del costo del personale e dei macchinari presenti in cantiere e a che la corte di merito recepisse siffatta determinazione, in quanto debitamente reputata congrua ‘in mancanza di specifici elementi in fatto contrastanti , essendo il Giornale dei lavori (…) unica prova delle attività svolte ‘ (così sentenza d’appello, pag. 4) .
Si osserva in quarto luogo che la corte distrettuale , con valutazione ‘in fatto’ non inficiata da alcuna ‘anomalia’ , ha puntualizzato che i volumi mancanti del ‘giornale dei lavori’ erano verosimilmente andati dispersi e che non vi era motivo per ritenere che fossero stati occultati da Roma Capitale (cfr. sentenza d’appello, pag. 3) .
In ogni caso, in merito al rilievo della ricorrente secondo cui controparte si sarebbe resa inottemperante all’ordine di esibizione all’uopo disposto (cfr. ricorso, pagg. 14 – 15) , è sufficiente rimarcare che l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra, sì, gli estremi di un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, 2° co., cod. proc. civ.; e, tuttavia, che non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ ordine ai fini della decisione di merito (cfr. Cass. sez. lav. 27.1.2017, n. 2148; Cass. 13.8.2004, n. 15768; Cass. 22.11.2012, n. 20673) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Deduce che la Corte di Roma, in sede di valutazione del motivo di gravame concernente le riserve n. 9 e n. 11, ha erroneamente interpretato l’atto di sottomissione in data 2.5.2002, ovvero gli ha attribuito un significato ed una valenza che per nulla si giustificano (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che con l’anzidetto atto di sottomissione le parti intes er o ‘disciplinare esclusivamente l’affidamento di nuovi lavori ‘ (così ricorso, pag. 19) e dunque non intesero ‘prevedere alcun ristoro circa i maggiori oneri derivanti dal prolungamento dei tempi complessivi delle lavorazioni’ (così ricorso, pag. 19) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
È da disconoscere, a rigore, che il mezzo di impugnazione in disamina si conformi appieno agli oneri di specificità e di ‘ autosufficienza ‘.
Invero, il motivo di ricorso non contiene puntuale riferimento al progetto di variante -ed alle opere quivi meglio descritte allegato all’atto di sottomissione ed al quale rimanda l’art. 1 del medesimo atto (cfr. ricorso, pagg. 17 -18. Cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469) .
In ogni caso, innegabilmente il secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica, sicché non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.
Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si
risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355) .
Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131) .
18. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è ineccepibile in diritto ed è immune da qualsivoglia ipotesi di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 8053 del 7.4.2014.
Ben vero, la corte d ‘appello ha precisato, ad ulteriore riscontro dell’operata esegesi, che con l’atto del 2.5.2002 erano stati ridefiniti gli importi dovuti ed aggiornata l’entità delle penali da ritardo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
D’altra parte, innegabilmente, le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione ( ‘ è chiara la volontà delle parti di
regolamentare soltanto le ulteriori lavorazioni previste nell’atto di sottomissione ‘: così ricorso, pag. 19) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 legge n. 109/1994 e degli artt. 1660 e 1661 cod. civ.
Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente affermato che le opere non previste nel contratto d’appalto dovessero esser remunerate unicamente nei limiti del costo dei ‘ maggiori lavori eseguiti’, sicché essa appaltatrice non aveva diritto di percepire alcunché per le indispensabili attività accessorie di progettazione aggiuntiva e per gli oneri ulteriori direttamente dipendenti dalle stesse opere (cfr. ricorso, pag. 22) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
In relazione alla riserva n. 2 la Corte di Roma ha assunto -lo si è premesso -che l’appellante (che si era doluta ‘della valutazione circa il mancato riconoscimento di oneri da progettazione integrativa e (…) oneri aggiuntivi’ : così sentenza d’appello, pag. 7) non aveva impugnato in termini specifici la quantificazione operata dall’ausiliario d’ufficio, viepiù ha premesso la corte di merito – che la censura non teneva conto che i maggiori costi erano stati computati (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidentemente il mezzo di impugnazione in esame non si correla, non censura in modo compiuto la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘, in particolare l’affermazione dell’omessa puntuale impugnazione della quantificazione cui l’ausiliario aveva fatto luogo (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione
devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Al con tempo è avulso dalla ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ pur l’ulteriore rilievo della ricorrente secondo cui nulla osta a che il c.t.u. quantifichi il valore di un’attività non indicata puntualmente nell’elenco prezzi (cfr. ricorso, pag. 23) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1362 ss. cod. civ.
Premette che è innegabile la configurabilità del danno all’immagine della persona giuridica (cfr. ricorso, pag. 24) .
Indi deduce che ha senz’altro atteso all’allegazione delle circostanze di fatto -la dura campagna di stampa e la disapprovazione della cittadinanza susseguita ai ritardi nella realizzazione dell’opera – da cui dedurre l’esistenza del pregiudizio (cfr. ricorso, pag. 24) .
Il quarto motivo di ricorso analogamente va respinto.
Ovviamente è in linea astratta configurabile pur nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione compatibile con l’assenza di fisicità del titolare – di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero dannoevento, e cioè ‘ in re ipsa ‘, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20643) .
Ovviamente la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone che, a fronte dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare (cfr. Cass. 6.12.2018, n. 31546; Cass. 22.2.2018, n. 4310, secondo cui l’ esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, dall’altro , non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno) .
25. In questo quadro indubbiamente la ricorrente sollecita questa Corte ad una nuova disamina degli elementi di valutazione inferenziale (cfr. memoria, pag. 4) che la Corte di Roma ha reputato inidonei -giacché l’appaltatrice aveva con la ridefinizione dei tempi contrattuali accettato lo ‘slittamento d ella fine dei lavori’ – a l riscontro presuntivo dell’asserito danno all’immagine.
E tuttavia questa Corte spiega, in tema di prova presuntiva, che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia – ed è il caso di specie – congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. sez. lav. 20.7.2006, n. 16728; Cass. (ord.) 25.9.2023, n. 27266, secondo cui, in tema di prova per presunzioni,
la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’ ‘id quod plerumque accidit’, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito) .
26. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, Roma Capitale, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte