Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17230/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 383/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
–NOME COGNOME ha eseguito lavori volti alla ricostruzione di un fabbricato di proprietà di NOME COGNOME, sotto la direzione di un tecnico. Ma, nell’effettuare gli scavi, è andato in profondità ed ha causato il parziale crollo di un edificio di proprietà di NOME COGNOME, con gravi lesioni al resto dell’edificio rimasto in piedi.
-Dopo di che la COGNOME, che è rappresentata da un amministratore di sostegno, ha citato sia il COGNOME, che COGNOME, che NOME COGNOME per ottenere il risarcimento dei danni.
-Da questa vicenda è scaturita una indagine penale, nella quale il PM ha prodotto una perizia, ma che si è conclusa con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
-I convenuti si sono difesi sostanzialmente sostenendo che l’immobile danneggiato era particolarmente vetusto e realizzato in pietra e fango, il che ne ha agevolato il crollo: dunque hanno contestato l’ammontare del risarcimento richiesto, che doveva, secondo loro, limitarsi a circa 17 mila euro.
Il COGNOME ha inoltre eccepito di avere applicato le direttive del direttore dei lavori. 5. -Il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda. Lo ha fatto sul presupposto che la danneggiata non aveva allegato alcunché circa la consistenza e la vetustà dell’immobile, e che quindi in assenza di tali allegazioni, questi dati non potevano essere demandati ad una CTU.
-La Corte di Appello di Sassari, invece, adita dalla RAGIONE_SOCIALE, è andata di avviso contrario: ha ritenuto che la CTU potesse essere esperita sulla base dei principi di prova prodotti nella indagine penale, ed in primo luogo la perizia del PM. Ha dunque dato incarico ad un CTU che ha stimato il danno in circa 37 mila euro, somma che ha poi condannato i convenuti a pagare alla danneggiata.
-Contro questa decisione ricorre NOME COGNOME con quattro motivi. L’intimata non si è costituita.
Considerato che
-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2043, 2055 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
La tesi è la seguente.
La danneggiata non aveva in realtà allegato alcunché, quanto alla consistenza dell’immobile essendosi limitata a produrre la perizia disposta dal PM, che però non descriveva affatto l’immobile né nella sua consistenza, né nella sua ubicazione, tanto è vero che il CTU ha potuto solo ipotizzare il valore degli arredi andati perduti.
In tal modo il giudice dell’appello ha supplito ad un onere probatorio che spettava alla parte, e che era quello di provare l’ammontare del danno.
Né tale onere poteva dirsi assolto dai chiarimenti forniti sulla ubicazione e provenienza catastale che nulla dicono sul valore dell’immobile andato perduto.
Alla fine, il giudice avrebbe fatto una valutazione equitativa senza che la parte abbia provato il danno.
In sostanza, il giudice di appello ha supplito all’onere della prova, come dimostrato dal fatto che, in un primo momento, ha ritenuto sufficiente l’allegazione della parte danneggiata quanto al danno, salvo poi ad incaricare il CTU di stimarlo lui.
Inoltre, la CTU deve ritenersi nulla in quanto il perito ha acquisito dati di sua iniziativa presso l’RAGIONE_SOCIALE del territorio.
-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 62, 191, 194 c.p.c., poi ancora 135 c.p.c.
Inoltre ancora, il giudice di appello è andato ultra petita in quanto ha liquidato, sempre sulla scorta dell’accertamento peritale, il valore dei mobili e degli arredi, di cui però non era stato chiesto espressamente risarcimento.
La censura è svolgimento della precedente. Poiché il giudice ha reputato sufficienti le allegazioni della parte, ha poi contraddittoriamente incaricato il CTU di acquisire lui gli elementi contenuti in quelle allegazioni, e , soprattutto, gli ha conferito potere di acquisire quei documenti anche se non in possesso delle parti.
Il CTU ha chiaramente acquisito la documentazione necessaria a stabilire il valore dell’immobile presso uffici terzi (RAGIONE_SOCIALE ed altro), senza averne potere, in quanto documentazione mai prodotta in causa. Averglielo consentito ha costituito violazione delle regole del giusto processo e della parità delle parti.
Con ciò attribuendo al CTU un potere che egli stesso non aveva.
10. -Il terzo motivo prospetta un omesso esame di fatto rilevante.
La tesi sostenuta in questo motivo appare già nel primo: il giudice di appello per poter ammettere la CTU ha ritenuto che la danneggiata avesse allegato e fornito elementi sufficienti ad una stima del danno, e che consistevano prevalentemente nella perizia disposta dal PM nella indagine penale.
Ma, a prescindere da ciò il giudice ha altresì trascurato la vetustà dell’immobile e la sua incidenza sull’ammontare del danno. Il ricorrente contesta altresì la stima effettuata dal CTU del valore dell’immobile.
Ma nel fare ciò il giudice di appello ha travisato del tutto il contenuto di quella perizia, che chiaramente descriveva un immobile precario, privo di cordoli, e la cui condizione statica avrebbe favorito il crollo.
10. – Questi tre motivi pongono questioni comuni, che vengono ripetute in ciascun motivo, dopo essere state già esposte nel precedente.
E’ principio di diritto che ‘ in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione
Ciò consente una comune valutazione delle censure, che vanno considerate fondate nei seguenti termini.
che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio ‘ (Cass. Sez. Un. 3086/ 2022).
11. -Il quarto motivo prospetta una violazione dell’articolo 91 c.p.c. nonché contraddizione tra dispositivo e motivazione.
Qui il CTU ha basato la sua stima su documenti acquisti presso terzi, non allegati dalle parti, che miravano a provare un fatto primario (ossia il danno subito) e non già secondario, e dunque ha agito in violazione del contraddittorio. Né rileva che lo abbia autorizzato il giudice, che non può ovviamente prescindere dalle allegazioni delle parti, e dal rispetto del principio dispositivo.
Infatti, nella parte motiva il giudice aveva ritenuto una responsabilità solidale dei convenuti quanto alle spese di lite, salvo poi invece nel dispositivo a liquidare le spese in via non solidale, ma parziaria per ciascun convenuto. Il motivo è assorbito.
P.Q.M.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini, la decisone cassata con rinvio.
La Corte accoglie il terzo motivo , nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Sassari, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il Presidente NOME COGNOME
Roma 29.1.2024