Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3608  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17230/2021 R.G. proposto da:
NOME  COGNOME,  domiciliato  ex  lege  in  ROMA,  INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 383/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
–NOME  COGNOME  ha  eseguito  lavori  volti  alla  ricostruzione  di  un  fabbricato  di proprietà di NOME COGNOME, sotto la direzione di un tecnico. Ma, nell’effettuare gli scavi,  è  andato  in  profondità  ed  ha  causato  il  parziale  crollo  di  un  edificio  di proprietà di NOME COGNOME, con gravi lesioni al resto dell’edificio rimasto in piedi.
-Dopo  di  che  la  COGNOME,  che  è  rappresentata  da  un  amministratore  di sostegno,  ha  citato  sia  il  COGNOME,  che  COGNOME,  che  NOME  COGNOME  per ottenere il risarcimento dei danni.
-Da  questa  vicenda  è  scaturita  una  indagine  penale,  nella  quale  il  PM  ha prodotto una perizia, ma che si è conclusa con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
-I  convenuti  si  sono  difesi  sostanzialmente  sostenendo  che  l’immobile danneggiato era particolarmente vetusto e realizzato in pietra e fango, il che ne ha agevolato il crollo: dunque hanno contestato l’ammontare del risarcimento richiesto, che doveva, secondo loro, limitarsi a circa 17 mila euro.
Il COGNOME ha inoltre eccepito di avere applicato le direttive del direttore dei lavori. 5. -Il  Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda. Lo ha fatto sul presupposto che  la  danneggiata  non  aveva  allegato  alcunché  circa  la  consistenza  e  la vetustà dell’immobile, e che quindi in assenza di tali allegazioni, questi dati non potevano essere demandati ad una CTU.
-La Corte di Appello di Sassari, invece, adita dalla RAGIONE_SOCIALE, è andata di avviso contrario: ha ritenuto che la CTU potesse essere esperita sulla base dei principi di prova prodotti nella indagine penale, ed in primo luogo la perizia del PM. Ha dunque dato incarico ad un CTU che ha stimato il danno in circa 37 mila euro, somma che ha poi condannato i convenuti a pagare alla danneggiata.
-Contro questa decisione ricorre NOME COGNOME con quattro motivi. L’intimata non si è costituita.
Considerato che
-Con il primo motivo si  prospetta violazione degli articoli 2043, 2055 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
La tesi è la seguente.
La danneggiata non aveva in realtà allegato alcunché, quanto alla consistenza dell’immobile essendosi limitata a produrre la perizia disposta dal PM, che però non  descriveva  affatto  l’immobile  né  nella  sua  consistenza,  né  nella  sua ubicazione, tanto è vero che il CTU ha potuto solo ipotizzare il valore degli arredi andati perduti.
In  tal  modo  il  giudice  dell’appello  ha  supplito  ad  un  onere  probatorio  che spettava alla parte, e che era quello di provare l’ammontare del danno.
Né  tale  onere  poteva  dirsi  assolto  dai  chiarimenti  forniti  sulla  ubicazione  e provenienza catastale che nulla dicono sul valore dell’immobile andato perduto.
Alla fine, il giudice avrebbe fatto una valutazione equitativa senza che la parte abbia provato il danno.
In  sostanza,  il  giudice  di  appello  ha  supplito  all’onere  della  prova,  come dimostrato  dal fatto che, in  un  primo  momento,  ha  ritenuto  sufficiente l’allegazione della parte danneggiata quanto al danno, salvo poi ad incaricare il CTU di stimarlo lui.
Inoltre,  la  CTU  deve  ritenersi  nulla  in  quanto  il  perito  ha  acquisito  dati  di  sua iniziativa presso l’RAGIONE_SOCIALE del territorio.
-Con  il secondo  motivo si  prospetta  violazione  degli  articoli  62,  191,  194 c.p.c., poi ancora 135 c.p.c.
Inoltre ancora, il giudice di appello è andato ultra petita in quanto ha liquidato, sempre  sulla  scorta  dell’accertamento  peritale,  il  valore  dei  mobili  e  degli arredi, di cui però non era stato chiesto espressamente risarcimento.
La  censura  è  svolgimento  della  precedente.  Poiché  il  giudice  ha  reputato sufficienti  le  allegazioni  della  parte,  ha  poi  contraddittoriamente  incaricato  il CTU di acquisire lui gli elementi contenuti in quelle allegazioni, e , soprattutto, gli  ha  conferito  potere  di acquisire quei documenti anche se non in possesso delle parti.
Il  CTU  ha  chiaramente  acquisito  la  documentazione  necessaria  a  stabilire  il valore  dell’immobile  presso  uffici  terzi  (RAGIONE_SOCIALE  ed  altro),  senza averne  potere,  in  quanto  documentazione  mai  prodotta  in  causa.  Averglielo consentito  ha  costituito  violazione  delle  regole  del  giusto  processo  e  della parità delle parti.
Con ciò attribuendo al CTU un potere che egli stesso non aveva.
10. -Il terzo motivo prospetta un omesso esame di fatto rilevante.
La tesi sostenuta in questo motivo appare già nel primo: il giudice di appello per poter ammettere la CTU ha ritenuto che la danneggiata avesse allegato e fornito elementi sufficienti ad una stima del danno, e che consistevano prevalentemente nella perizia disposta dal PM nella indagine penale.
Ma, a prescindere da ciò il giudice ha altresì trascurato la vetustà dell’immobile e  la  sua  incidenza  sull’ammontare  del  danno.  Il  ricorrente  contesta  altresì  la stima effettuata dal CTU del valore dell’immobile.
Ma nel fare ciò il giudice di appello ha travisato del tutto il contenuto di quella perizia, che chiaramente descriveva un immobile precario, privo di cordoli, e la cui condizione statica avrebbe favorito il crollo.
10.  –  Questi  tre  motivi  pongono  questioni  comuni,  che  vengono  ripetute  in ciascun motivo, dopo essere state già esposte nel precedente.
E’ principio di diritto  che  ‘ in materia  di consulenza  tecnica  d’ufficio, il consulente  nominato  dal  giudice,  nei  limiti  delle  indagini  commessegli  e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo  dall’attività  di  allegazione  delle  parti -non  applicandosi  alle attività  del  consulente  le  preclusioni  istruttorie  vigenti  a  loro  carico -,  tutti  i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione
Ciò  consente  una  comune  valutazione  delle  censure,  che  vanno  considerate fondate nei seguenti termini.
che  non  siano  diretti  a  provare  i  fatti  principali  dedotti  a  fondamento  della domanda e delle eccezioni che è  onere  delle  parti  provare  e  salvo,  quanto  a queste  ultime,  che  non  si  tratti  di  documenti  diretti  a  provare  fatti  principali rilevabili d’ufficio ‘ (Cass. Sez. Un. 3086/ 2022).
11. -Il quarto  motivo prospetta  una  violazione  dell’articolo  91  c.p.c.  nonché contraddizione tra dispositivo e motivazione.
Qui  il  CTU  ha  basato  la  sua  stima  su  documenti  acquisti  presso  terzi,  non allegati  dalle  parti,  che  miravano  a  provare  un  fatto  primario  (ossia  il  danno subito) e non già secondario, e dunque ha agito in violazione del contraddittorio.  Né  rileva  che  lo  abbia  autorizzato  il  giudice,  che  non  può ovviamente prescindere dalle allegazioni delle parti, e dal rispetto del principio dispositivo.
Infatti,  nella  parte  motiva  il  giudice  aveva  ritenuto  una  responsabilità  solidale dei  convenuti  quanto  alle  spese  di  lite,  salvo  poi  invece  nel  dispositivo  a liquidare le spese in via non solidale, ma parziaria per ciascun convenuto. Il motivo è assorbito.
P.Q.M.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini, la decisone cassata con rinvio.
La  Corte  accoglie  il  terzo  motivo  ,  nei  termini  di  cui  in  motivazione,  cassa  la decisione  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di  Appello  di  Sassari,  in  diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Il Presidente NOME COGNOME
Roma 29.1.2024