Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2621 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 2621  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29518/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  di  CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
 avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO MESSINA n. 837/2017 depositata il 31/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 27.12.2001, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Barcellona P.G. con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’ingegnere NOME COGNOME, gli veniva ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di vecchie lire 11.487.364 a titolo di compenso per attività professionali. L’opponente eccepiva l’inesistenza del credito per non aver mai conferito incarico professionale e, in subordine, la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cod. civ., ovvero quella ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.
1.1.  Con  sentenza  13.12.2012  il  Tribunale  di  Barcellona  P.G. rigettava l’opposizione.
 Con  sentenza  n.  837/2017  la  Corte  d’Appello  di  Messina,  in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello del COGNOME, rideterminava il credito del professionista in € . 4.021,83 (oltre interessi dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), osservando:
 che  i  rilievi  concernenti  tre  RAGIONE_SOCIALEe  cinque  prestazioni  contestate dall’appellante dovevano ritenersi effettivamente fondati in quanto non adeguatamente provati dal l’ingegnere ;
dovevano, invece, ritenersi eseguite le due restanti prestazioni vantate dal professionista (progetto di sanatoria e calcoli RAGIONE_SOCIALE oneri concessori),  i  cui  compensi  andavano  liquidati  nella  misura  ritenuta congrua dal RAGIONE_SOCIALE, posto che in primo grado l’opponente non aveva mosso rilievi sulla congruità RAGIONE_SOCIALEa parcella vistata dal predetto RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, nella sua  qualità  di  erede  di  NOME  COGNOME,  affidandolo  a  due  motivi  e illustrandolo con memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza.
Resiste con controricorso l’ingegnere .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. Omessa e/o erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio a carico esclusivo di parte opposta-appellata ex art. 2697 cod. civ. Contestazione RAGIONE_SOCIALE‘opponente -appellante sia RAGIONE_SOCIALE‘ an che del quantum . Irrilevanza giuridica e probatoria del parere di congruità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Sussistenza di prove documentali contrarie. Il ricorrente contesta l’effettivo conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, l’effettivo espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale nonché il quantum RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali, lamentando l’omessa valutazione di taluni documenti acquisiti in atti, dai quali risulta inequivocabilmente che la pratica di sanatoria fu presentata al Comune di Terme Vigliatore da altro professionista, non già dal COGNOME. Sempre acquisite in atti sono presenti le contestazioni del COGNOME, tramite legale, ai pretesi crediti asseritamente derivanti da prestazioni professionali arbitrariamente riportate in parcella dal COGNOME.
2.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va chiarito che, come affermato dalle SSUU (v. sentenza n. 20867/2020), per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). La doglianza circa la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione
normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel caso in esame si è chiaramente fuori da tali ipotesi e quindi la censura non coglie nel segno.
2.2. Parimenti non ricorre nel caso in esame l’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALEa prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5) c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634 -01).
Quanto al vizio di violazione di norme di diritto, esso consiste nella deduzione  di  un’erronea  ricognizione,  da  parte  del  provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica  necessariamente  un  problema  interpretativo  RAGIONE_SOCIALEa  stessa;
l’allegazione  di  un’erronea  ricognizione  RAGIONE_SOCIALEa  fattispecie  concreta  a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, Sez. 1 – , Ordinanza  n.  3340  del  05/02/2019  Rv.  652549;  v.  anche  Cass.  n. 24155/2017).
Nel caso di specie, la Corte di merito -nel determinare le somme spettanti  al  professionista  per  progetto  di  sanatoria  e  calcoli  oneri concessori  –  ha  fatto  riferimento  alla  misura  ritenuta  congrua  del RAGIONE_SOCIALE  sulla  base  del  principio  di  non contestazione, posto che in primo grado il COGNOME non aveva mosso rilievi sulla congruità RAGIONE_SOCIALEa parcella vistata dal predetto RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza p. 7).
2.3. In definitiva, la doglianza – strutturata intorno ad una lunga riproduzione di scritti di difensivi – si traduce in un’inammissibile critica alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (come si dichiara espressamente a pagg. 8,10 e 13 del ricorso) e, in definitiva, in una istanza di revisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione ( ex multis : Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06 .2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 RAGIONE_SOCIALE‘08.08.2019).
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘artt. 2946 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Sussistenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. a carico esclusivo di parte opposta in relazione alla presunta data di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali de quibus . Omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta l’omesso esame, valutazione e pronunzia , da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Messina, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione estintiva ordinaria ex art. 2946 cod. civ. ritualmente e tempestivamente sollevata dall’opponente NOME COGNOME in entrambi i gradi del giudizio, avendo il giudice di seconde cure unicamente rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale. Poiché il dies a quo per la decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione coincide con la data RAGIONE_SOCIALE‘effettivo espletamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali (non con la data di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico), spetta al professionista dimostrare la data RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali contestate.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto pone una questione di diritto (prescrizione estintiva ordinaria) che la Corte di merito non ha trattato, senza dimostrare di averla specificamente sollevata nell’atto di appello attraverso la trascrizione del relativo passaggio: la doglianza deve quindi ritenersi nuova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 -02; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 -01). Conseguentemente, non ricorre neppure il vizio di omessa pronuncia da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello ( non potendosi certamente attribuire rilievo alle difese introdotte in primo grado e tardivamente richiamate in appello solo nelle difese conclusionali: cfr. Sez. 1 – , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 Rv. 665155; Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005 Rv. 582835).
In conclusione, il ricorso va rigettato con addebito di spese alla parte soccombente.
Va  dato  atto,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma  1quater D.P.R.  n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € .  2.000,00 per compensi, oltre ad € . 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma  1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Seconda