Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9640 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3241/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME;
nonchè contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2140/2022 depositata il 19/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5297/2020, il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto da Banca Farmafactoring S.p.a. (BFF Bank S.p.a.), in favore del Comune di Lamezia Terme e del signor NOME COGNOMEterzo chiamato in giudizio dall’opposta per il pagamento di 68.498,69 euro, oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas ed energia elettrica, nonché di interessi maturati per dedotti pagamenti e fatture scadute.
RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sul presupposto dell’effettiva mancanza dell’impegno di spesa con riferimento al credito azionato da parte sua che avrebbe condotto alla nullità del rapporto contrattuale e, conseguentemente, alla insussistenza del credito nei confronti dell’ente.
2.1. Con sentenza n. 2140/2022 pubblicata il 20/06/2022 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame sancendo che l’appellante creditrice che ha agito in giudizio in sede monitoria e, quindi, attrice in senso sostanziale, pur avendone il relativo onere ex art. 2697 cod. civ., non si è curata di dimostrare la sussistenza dell’impegno di spesa, né la sussistenza di bilanci dell’ente territoriale, pur essendone nella possibilità. In tal modo, l’appellante avrebbe omesso di sollevare alcuna eccezione sull’effettivo pagamento dell’ente territoriale, pur avendo il dr. COGNOME prodotto in giudizio anche l’elenco di tutte le fatture delle quali erano stati disposti i relativi mandati, con conseguente applicazione da parte del Giudice di primo grado del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
3.1. Il sig. NOME COGNOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di ricorso articolato in più censure, BFF Bank denuncia la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ..
La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia erroneamente posto a suo carico l’onere di dimostrare l’esistenza dell’impegno di spesa, nonostante tale prova dovesse gravare sul Comune di Lamezia Terme, che aveva eccepito l’invalidità del contratto di fornitura di gas ed energia elettrica.
Secondo RAGIONE_SOCIALE, in assenza di una dimostrazione positiva da parte del Comune circa l’inesistenza dell’impegno di spesa, il giudice avrebbe dovuto considerare soddisfatto il requisito contrattuale relativo alla sua esistenza. La decisione impugnata, pertanto, risulterebbe viziata da un’errata applicazione delle norme in materia di ripartizione dell’onere della prova.
In secondo luogo, la ricorrente censura la sentenza di secondo grado per aver dichiarato l’estinzione dell’obbligazione oggetto del giudizio, ritenendo erroneamente che il pagamento delle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria fosse stato effettuato dal Comune di Lamezia Terme.
Secondo BFF Bank, né il Comune né il terzo chiamato avrebbero fornito adeguata prova dell’effettivo pagamento, avendo semplicemente prodotto una delibera di liquidazione e i relativi mandati di pagamento, che, in quanto atti unilaterali, non potrebbero essere considerati sufficienti a dimostrare l’estinzione dell’obbligazione e privi di efficacia liberatoria.
Inoltre, la ricorrente contesta che i giudici di primo e secondo grado abbiano fatto ricorso al principio di non contestazione, previsto dall’art. 115 c.p.c., a sostegno delle rispettive decisioni. Secondo BFF Bank, tale principio non sarebbe applicabile nel caso in esame, poiché il debitore avrebbe prodotto documenti che contraddicono tale presupposto, e la ricorrente avrebbe costantemente contestato l’effettivo pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, la decisione impugnata risulterebbe viziata sia per difetto di prova che per erronea applicazione del principio di non contestazione.
4.1.1. Il motivo è infondato.
Nel caso di specie occorre richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma configura un ordinario giudizio di cognizione. In tale contesto, il giudice non si limita a verificare la legittimità dell’ingiunzione emessa, ma è tenuto a valutare il fondamento della pretesa creditoria, accertando l’effettiva esistenza del credito. Ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in
mancanza, il fatto ritenersi pacifico» (Cass. civ., Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. civ., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19246). Ne consegue l’applicazione delle ordinarie regole processuali, secondo le quali il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto. In conformità all’art. 2697 c.c., spetta al creditore (BFF Bank S.p.A.) l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre incombe sul debitore (Comune di Lamezia Terme) l’onere di dimostrare l’esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
La Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di non contestazione, rilevando che RAGIONE_SOCIALE non ha specificamente contestato le fatture prodotte dal sig. COGNOME attestanti l’avvenuto pagamento della somma oggetto della controversia. Secondo l’art. 115 c.p.c., i fatti non espressamente contestati dalla parte costituita devono essere considerati dal giudice come ammessi, senza necessità di ulteriori prove. Pertanto, il giudice d’appello ha legittimamente ritenuto provato il pagamento sulla base delle fatture non contestate, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la mancata contestazione specifica di un fatto allegato dalla controparte ne comporta l’ammissione implicita (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2020, n. 5429).
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che il giudice di prime cure abbia dichiarato l’inammissibilità delle prove da essa articolate.
La ricorrente sostiene che l’art. 2697 c.c., che disciplina l’onere della prova, debba essere integrato con il principio di vicinanza della prova. Tale principio impone di ripartire l’onere probatorio tenendo conto della concreta possibilità per ciascuna parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di
azione. In altri termini, l’onere della prova dovrebbe essere attribuito alla parte che, in base al principio della vicinanza della prova, si trova nella posizione più favorevole, per disponibilità o accessibilità, a dimostrare i fatti rilevanti per il giudizio. Tale criterio, integrativo della disciplina generale di cui all’art. 2697 c.c., tiene conto delle specifiche circostanze del caso concreto e della sfera di controllo o conoscenza delle parti rispetto agli elementi probatori richiesti.
4.2.1. Il motivo è inammissibile.
La ricorrente lamenta la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tuttavia, si rileva che, in base allo stesso articolo, il ricorso per Cassazione è ammissibile solo contro le sentenze emesse in grado di appello, le sentenze pronunciate in unico grado, e i provvedimenti con contenuto decisorio e carattere definitivo, anche se in forma diversa da quella della sentenza.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di primo grado è ammissibile esclusivamente quando le parti, di comune accordo, abbiano rinunciato al grado di appello, circostanza che nel caso in esame non risulta verificata.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo a favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza