Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16747/2023 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 775/2023 depositata il 08/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 14 luglio 2023, COGNOME Tommaso insta per la cassazione della sentenza n. 775/2023 della Corte di Appello di Brescia n. 775/2023, resa il 5 aprile 2023, depositata l’8 maggio 2023 e notificata a mezzo pec il 18/05/2023; Intesa Sanpaolo S.p.A.RAGIONE_SOCIALE quale società che ha incorporato RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso dichiarando di non avere interesse a contraddire; RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria, per resistere al ricorso.
La causa ha ad oggetto l’opposizione al provvedimento monitorio del Tribunale di Brescia n. 7709/13, con cui, ad istanza dell’allora RAGIONE_SOCIALE, veniva ingiunto al ricorrente COGNOME il pagamento di somme dovute in forza di due locazioni finanziarie aventi ad oggetto due attrezzi agricoli che, acquistati dalla società di leasing ed utilizzati dal COGNOME, sono stati oggetto di furto da parte di terzi ignoti. RAGIONE_SOCIALE dava atto dell’intervenuto indennizzo assicurativo per uno dei due furti, erogato da UnipolSai (con versamento imputato a parziale
deconto della maggiore esposizione debitoria maturata dall’utilizzatore per effetto dello scioglimento del contratto di leasing ) in dipendenza del quale risultavano esservi, nei confronti del solo utilizzatore, i residui crediti per i quali l’ingiungente aveva agito monitoriamente. Opposto il decreto dal COGNOME con estensione del contraddittorio nei confronti di UnipolSai (quale soggetto tenuto a manlevarlo per il furto ), il Tribunale di Brescia rigettava integralmente l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda del COGNOME nei confronti di UnipolSai, ritenendolo non legittimato a esercitare la manleva in base al contratto assicurativo stipulato a favore della società concedente. La sentenza veniva impugnata dal COGNOME e la causa trovava conclusione con il rigetto del gravame con diversa motivazione sul diritto del COGNOME all’indennizzo assicurativo, ritenuto legittimato in via di surroga, per quanto l’indennizzo non fosse dovuto per mancata prova del furto.
Il ricorso è affidato a un motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
In via pregiudiziale la controricorrente deduce l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 comma 2, n. 2) c.p.c. poiché la ricorrente ha depositato copia non autentica della sentenza notificata a mezzo pec e dunque copia priva dell’attestazione di conformità di cui all’art. 9 comma 1 bis e comma 1 ter e all’art. 6 comma 1 della legge n. 53/1994 (con riferimento al messaggio di notifica a mezzo pec ricevuto, della relata e della sentenza notificata) – la cui asseverazione deve essere peraltro autografa. L’eccezione non ha pregio. Il ricorrente ha prodotto la pec e allegato al ricorso un duplicato della sentenza notificata priva di attestazione, ma ha successivamente prodotto l’attestazione di conformità il 3/01/2025, in conformità a Cass. SS.UU. 8312/19 che statuisce che l’improcedibilità del ricorso
per cassazione non si determina laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio. Pertanto il vizio è stato sanato nel termine richiesto.
Con un unico motivo il ricorrente COGNOME deduce ‘violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e 2679 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 e 5’. Deduce il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe considerato che la compagnia assicurativa è sempre rimasta in silenzio, rimanendo contumace nel primo giudizio, e si sarebbe limitata a non rispondere alle richieste del COGNOME, senza mai contestare o mettere in dubbio l’effettivo verificarsi del furto, né tantomeno eccepire la mancata operatività o copertura della polizza assicurativa, né in via giudiziale, né in via stragiudiziale, avendo provveduto a liquidare uno dei due furti denunciati.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello, ritenendo il ricorrente legittimato ad agire in via di surroga nei confronti dell’assicuratore in luogo della concedente, ha ritenuto che la domanda dell’Utilizzatore non può essere accolta, non avendo l’appellante fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova dei presupposti in base ai quali avrebbe dovuto essere liquidato l’indennizzo, non essendo all’uopo sufficiente, in presenza di contestazioni in ordine all’effettiva sottrazione del bene, la mera produzione della denuncia di furto presentata alla pubblica autorità non suffragata da altri elementi di prova.
La Corte territoriale -nell’esprimere il giudizio secondo cui la denuncia di furto non sia sufficiente a provare la sottrazione del veicolo, quale fatto costitutivo del diritto all’indennizzo
assicurativo – non si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte in forza dei quali:
-nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. n. 30656 del 2017);
-ove l’evento furto sia stato contestato dall’assicuratore la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26283/2024 del 8/10/2024; Cass. n. 32637 del 2022; in precedenza, più in generale, Cass. n. 1935 del 2003).
Il principio di cui sopra fonda l’onere della prova dell’assicurato sull’assunto che se vi sia stata la contestazione dell’effettiva sottrazione del bene, l’evento furto debba essere provato dall’assicurato.
Pertanto, solo in presenza di un espresso diniego o di una contestazione da parte dell’assicuratore sorge l’onere per l’assicurato di provare il verificarsi dell’evento per il quale si invoca la garanzia assicurativa e, in caso di furto, la denuncia di furto da sola non è ritenuta sufficiente ad assolvere tale onere probatorio.
In mancanza di tale specifica contestazione, per l’assicurato è sufficiente allegare il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo secondo quanto contrattualmente stabilito.
La motivazione dell’impugnata sentenza, sotto questo profilo, è totalmente carente in quanto, non risultando dalla corte di merito indicati gli atti da cui emerga la ravvisata sussistenza di
una tempestiva contestazione del furto da parte dell’assicuratore, atteso che la mancata risposta alla richiesta di adempimento non è di per sé sufficiente a imporre tale ulteriore onere in capo all’assicurato.
La corte di merito ha anche omesso di considerare, a questo limitato fine, che la compagnia assicuratrice è rimasta contumace nel primo grado di giudizio e che, dunque, ogni contestazione mossa al proposito nel giudizio di appello è tardiva.
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28/3/2025