Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31766 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31766 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17550/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
SPA INTESA SANPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3371/2020 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Padova accogliendo la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (fallita nel corso del giudizio) ha, per quanto qui ancora interessa, condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare al RAGIONE_SOCIALE in liquidazione la somma di euro 79.936,93, pari alla sommatoria tra il saldo del conto corrente presso la stessa acceso come ricostruito dal CTU nella misura di 43.906,35 e il saldo nominale passivo pari a euro 36.030,58 € che risultava essere stato effettivamente pagato dalla società alla banca. A detta conclusione il Tribunale era pervenuto ritenendo: a) l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici, c.m.s., spese e commissioni; b) che il conto corrente forse stato assistito per tutta la sua durata da un affidamento di fatto (accertato in ragione di una pluralità di indici sintomatici) il cui limite massimo era da individuarsi nel massimo scoperto di volta in volta consentito dalla banca, con la conseguenza che ogni rimessa non poteva che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista; c) pertanto neppure era ipotizzabile l’eccepita prescrizione del credito preteso, poiché la banca non aveva dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la natura solutoria e non ripristinatoria della provvista delle rimesse (ovvero dei pagamenti) compiute dalla correntista a copertura di addebiti illegittimi.
2.- La Corte d’appello di Bari ha ritenuto fondato il solo motivo d’appello con cui la banca lamentava il mancato riconoscimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dalla società correntista, e quindi dal RAGIONE_SOCIALE, in particolare osservando che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente inteso la relativa disciplina non spettando alla banca di indicare analiticamente tutte le rimesse ritenute solutorie bastando a tal fine la chiara manifestazione della volontà di volersi avvalere dell’eccezione, come chiarito dalla Corte di legittimità. La Corte di merito, perciò, ha ritenuto – diversamente dal primo giudice- che doveva tenersi conto dell’intervenuta prescrizione di
tutte le competenze addebitate dalla banca anteriormente al 14 Febbraio 2003 (e cioè oltre il decennio calcolato a ritroso dal ricevimento della lettera di diffida inviata alla banca dal legale della società istante) in ragione del loro «pagamento» tramite rimesse aventi natura solutoria, applicando la prescrizione direttamente al saldo banca e non al saldo come ricostruito dal consulente tecnico d’ufficio. Ciò in ragione di due considerazioni:
a) dopo che le Sezioni Unite della RAGIONE_SOCIALEzione avevano risolto il contrasto delineatosi tra le opposte tesi sul tema della distribuzione dell’onere di allegazione (e prova) gravante sugli istituti di credito che, convenuti in giudizio per la ripetizione degli indebiti pagamenti eseguiti nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, vogliano opporre l’eccezione di prescrizione al correntista, doveva ritenersi nella specie soddisfatto detto onere con la semplice affermazione dell’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (peraltro nella specie avvenuto tramite perizia di parte avvalorata da CTU);
b) non era, quindi, la banca a dover provare la natura solutoria delle rimesse, dunque il fatto negativo dell’inesistenza di un’apertura di credito in favore della società attrice, bensì quest’ultima, che però nella specie non poteva ritenersi avesse in effetti adeguatamente provato l’esistenza del fido di fatto per tutta la durata del rapporto, come invece ritenuto dal Tribunale.
Non bastava, infatti, in tal senso il complesso degli indici indicati nella sentenza gravata (conto passivo per tutta la durata del rapporto, applicazione negli stessi trimestri di tassi di interesse differenti, costante applicazione della c.m.s. con aliquote differenti nei medesimi trimestri), in quanto: (i) la mera presenza, eventualmente anche costante nel tempo, di saldi passivi negli estratti conto non può consentire di accertare l’esistenza
di un affidamento e il suo massimale, peraltro non allegato dal RAGIONE_SOCIALE appellato che, infatti, sosteneva la tesi dell’esistenza di un fido illimitato e «mobile»; (ii) i riferimenti a tassi e commissioni risultanti degli estratti trimestrali ed dagli scalari (questi citati ma non prodotti in causa) non costituivano dati, di per sé, idonei a permettere di ricostruire l’epoca degli affidamenti e l’entità dei medesimi e quindi di valutare se i singoli versamenti erano stati effettuati su un conto «passivo» o su un conto «scoperto» in quanto recante un passivo eccedente i limiti dell’affidamento; (iii) non era rilevante, agli effetti dell’invocato principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., la rivendicazione da parte della banca della legittimità dell’applicazione della c.m.s.: da un lato, perché si trattava di affermazioni di portata non univoca a fronte della puntuale opposta affermazione dell’inesistenza di contratti di apertura di credito; dall’altro, perché il riferimento alla c.m.s. ovvero alla remunerazione correlata alla messa a disposizione di fondi, non era sufficiente a riscontrare il riconoscimento dell’esistenza di un affidamento determinato temporalmente e quantitativamente, tanto più a fronte delle difese articolate dalla banca e chiaramente volte ad escludere qualsiasi fondatezza delle pretese avversarie.
In sintesi, non potevano considerarsi indici univoci né gli sconfinamenti e la loro entità, essendo totalmente compatibili anche con un atteggiamento di tolleranza da parte della banca, e giustificabili anche nell’ambito di una scelta di disponibilità verso la cliente comunque ritenuta affidabile e solvente; né l’applicazione di commissioni di massimo scoperto che ben poteva essere stata effettuata in considerazione della situazione di fatto esistente, in assenza di accordi scritti al riguardo e, quindi, illegittimamente, come appunto ritenuto anche dal Tribunale; e tantomeno la mancata segnalazione delle sofferenze alla RAGIONE_SOCIALE, condotta in linea con un atteggiamento di tolleranza, e semmai rivelatrice all’opposto dell’assenza di un’apertura di credito concordata, giacché in tal caso la
banca avrebbe dovuto -in conformità alla normativa di controllo – a maggior ragione segnalare alla centrale sia l’accordato che il fruito, evidenziando gli sconfinamenti e la loro misura.
– Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con un unico motivo di cassazione. Ha resistito, con controricorso Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per aver erroneamente la Corte d’appello statuito in punto suddivisione degli oneri probatori con riferimento al tema della prova dell’affidamento del conto corrente quale elemento fondante la eccezione di intercorsa prescrizione e per errata e mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio costituiti dalle prove proposte dalle parti.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio in capo alla società appellata circa la natura affidata del conto, laddove, invece, la correntista avrebbe fornito prova dell’esistenza dell’affidamento costituita dagli estratti conto trimestrali versati in atti da cui si evinceva la presenza dei limiti di fido di cui aveva rilevato la carenza di prova, e quindi di sconfinamenti, che la banca del resto rilevato considerandoli però solo indice di un atteggiamento di tolleranza da parte della banca, esteso anche alla mancata segnalazione della sofferenza alla RAGIONE_SOCIALE. Questa valutazione non sarebbe, invece, condivisibile, soprattutto con riguardo alla mancata segnalazione della sofferenza essendo questa obbligatoria ex lege . Inoltre, la Corte di merito non avrebbe considerato che, nell’introdurre il gravame, la stessa appellante aveva effettuato un’elencazione delle rimesse solutorie prendendo in considerazione i limiti degli affidamenti che risulterebbero essere stati concessi quali emergenti
degli estratti conto, dando così evidenza non solo del fido ma anche del suo limite. Perciò la Corte di merito avrebbe violato l’art. 115 c.p.c. omettendo di valutare risultanze cui entrambe le parti del giudizio avrebbero attribuito decisività.
Sotto altro profilo lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere necessaria la produzione di un contratto di affidamento poiché, prima dell’introduzione della legge sulla trasparenza bancaria n.154 del 1992, la forma scritta non era richiesta per il valido sorgere dei rapporti di conto corrente, e i rapporti sorti prima di allora – come quello di cui è causa – non dovevano essere adeguati alla novità introdotta dalle predette disposizioni normative, potendo restare regolati dalle norme anteriori, sicché era legittimo che il conto fosse stato affidato in assenza di previsione scritta.
Infine, sostiene che nel caso di specie l’eccezione di prescrizione difettava di qualsivoglia elemento di supporto documentale non avendo la banca offerto come era suo onere ex art. 2697 c.c. alcuna prova in ordine alla sussistenza, collocazione temporale ed entità delle rimesse e alla natura solutoria delle stesse.
1.1- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Sotto il primo profilo che attiene alla violazione dell’art. 2697 c.c. si osserva che la corte di merito con un articolato ragionamento in fatto e in diritto si è attenuta all’orientamento di legittimità, per il quale è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. «allegare» i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all’esistenza di un «pagamento» e alla natura «indebita» dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l’indicazione dell’esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato; mentre l’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate – ha l’onere di «allegare» solo l’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione (di prescrizione del credito preteso), che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti; né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l’allegazione con l’indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.).
A detto riparto dell’onere di allegazione corrisponde il conseguente riparto dell’onere della prova, onde spettava nella fattispecie alla correntista provare tanto i «pagamenti» (quindi rimesse su un canto passivo e non affidato) quanto la natura indebita degli stessi e perciò l’illegittimità delle poste passive coperte dalle rimesse c.d. solutorie.
Ciò precisato, va rilevata l’inammissibilità per il resto del motivo di ricorso laddove si incentra sul primo aspetto dell’onere probatorio gravante sulla correntista, ovvero sulla natura solutoria e non meramente ripristinatoria delle rimesse, giacché la Corte d’appello – diversamente dal Tribunale -ha ritenuto che la correntista non vi abbia assolto con un ragionamento in fatto non censurabile in questa sede, tanto meno ex art. 115 c.p.c. laddove è noto che la violazione di detta norma implica che si denunci che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), o abbia disatteso, valutandole
secondo il suo prudente apprezzamento, alcune prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, mentre è inammissibile il ricorso alla violazione di detta norma ove la doglianza riguardi -come evidentemente è nella specie – la valutazione che in concreto il giudice di merito -cui compete in via esclusiva – ha fatto delle prove proposte dalle parti (per tutte Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867) degradando la censura in una pretesa di riesame da parte di questa Corte delle risultanze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità (v. per tutte Cass. 23153/2018), salvo che la valutazione di merito predetta sia impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione e nei soli ristretti limiti di cui al novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Peraltro nel dolersi che la Corte di merito non abbia considerato che il rapporto di conto corrente in questione era sorto prima dell’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria onde non era necessario che l’affidamento del conto risultasse da un titolo che lo pattuisse per iscritto, non si conforta neppure con la ratio decidendi che sottende al ragionamento della Corte territoriale, che invero, non si fonda affatto sull’assenza di prova scritta nei termini detti, bensì -come è assolutamente chiaro dalla sintesi della decisione gravata che precede l’esame del motivo di ricorso sulla non univocità degli indici che il Tribunale aveva considerato per giungere alla conclusione della sussistenza di un fido «di fatto» per tutta la durata del rapporto e con limite «mobile» deducibile trimestre per trimestre.
Né la ricorrente muove critiche ammissibili all’argomentazione che sorregge detto convincimento raggiunto dal giudice di secondo grado alla luce della ricognizione delle stesse emergenze di fatto considerate dal primo giudice, trattandosi di critiche rivolte a proporre una propria interpretazione delle emergenze probatorie, o a denunciare una sorta di contraddizione del ragionamento decisorio laddove questo si sofferma
sulla presenza di sconfinamenti, che, però, deforma e forza giacché la Corte territoriale si limita a considerare che la presenza di sconfinamenti in sé non poteva essere ritenuto un indice di presenza del preteso affidamento nel senso indicato dal Tribunale inquanto ben compatibile come un mero atteggiamento di tolleranza nei confronti di un cliente considerato solvibile, al pari della condotta di mancata segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, che, semmai, osserva la Corte, è rivelatrice, all’opposto, dell’assenza di un’apertura di credito concordata, dovendo in tal caso la banca – in conformità alla normativa di controllo – segnalare alla RAGIONE_SOCIALE sia l’accordato che il fruito, evidenziando gli sconfinamenti e la loro misura.
4.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sez. Civile del 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME