Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 304 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 304 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20646/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 28/2021 depositata il 28/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di
COGNOME NOME, contro la sentenza del 28 gennaio 2021, con cui la corte d’appello di Campobasso ha accolto parzialmente l’appello principale del COGNOME e respinto quello incidentale RAGIONE_SOCIALE banca, condannando quest’ultima a restituire al correntista la somma di € 41.850,48, oltre accessori.
– COGNOME NOME resiste con controricorso illustrato anch’esso da memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
3. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc, nr. 3, in relazione all’art. 2697, 2935 e 2946 c.c., alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanza che la Corte di Appello ha riversato sulla banca l’onere di provare la natura solutoria delle rimesse in conto corrente ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulla decorrenza del termine decennale RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc, nr. 3 in relazione all’art. 115 cpc e 117 TUB, 2729, II co. c.c. e 2697 c.c., 2946 c.c. e 2935 c.c per avere la Corte di Appello considerato provata l’esistenza di un affidamento di fatto sulla base di presunzioni semplici ed in assenza di contratto scritto, considerando per l’effetto ripristinatorie le rimesse intervenute sul conto ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulla decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione dalla chiusura del conto, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sub specie di assenza di contratto scritto di apertura di credito (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.).
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc, nr. 3 in relazione all’art. 120 e 118 TUB c.c ed all’art. 7 comma 2 Delibera CICR 9.2.00 per avere la Corte di Appello dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per
il periodo successivo all’1.01.2000 a decorrere dal quale RAGIONE_SOCIALE ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE richiamata Delibera CICR del 9.2.2000.
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
In premessa va rammentato che, come noto, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una ipoteticamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nei limiti in cui l’attuale formulazione dell’articolo 360 c.p.c. ne ammette il sindacato (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). Ed in altri termini, la violazione dell’articolo 2697 c.c. intanto può essere predicata, in quanto la decisione RAGIONE_SOCIALE causa sia stata presa dal giudice di merito in applicazione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, a mezzo dell’addebito del mancato adempimento dell’onere alla parte che avrebbe dovuto sopportarlo e che, invece, non lo ha fatto, mancando di offrire prove, a seconda dei casi, del fatto costitutivo ovvero di quello modificativo, impeditivo o estintivo.
Ciò detto, il motivo va disatteso per due concorrenti ragioni.
In primo luogo, la corte territoriale ha ritenuto positivamente accertata la circostanza rilevante, concernente la qualificazione di determinati versamenti come meramente ripristinatori, facendo impiego del ragionamento presuntivo: « Sulla base dei suddetti elementi probatori evidenziati -fra i quali, in particolare, l’espresso riconoscimento
dell’esistenza di un’apertura di credito dal 9.7.2002 fino all’importo di € 100.000,00 e l’accertata esistenza di un fido accordato anche in occasione RAGIONE_SOCIALE stipula del contratto di conto corrente e l’indicazione dei relativi costi come risultanti dagli estratti conto prodotti -risulta operante la presunzione RAGIONE_SOCIALE natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto (Cass. n. 20933/2017), salva la prova dell’avvenuto superamento del fido accordato » .
Laddove ha affermato che la banca avrebbe dovuto provare i versamenti solutori la corte ha con tutta evidenza inteso affermare che, a fronte dell’accertamento in via presuntiva dei versamenti ripristinatori, l’onere RAGIONE_SOCIALE banca era di smentita RAGIONE_SOCIALE presunzione, onere non assolto.
In secondo luogo, la ricorrente non ha replicato alla pur chiara ulteriore ratio decidendi svolta dal giudice di merito, laddove questi ha sostenuto che il riparto degli oneri probatori in appello non riflette necessariamente quello operante in primo grado, giacché in appello è l’appellante (in questo caso secondo la prospettiva RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata la banca appellante incidentale) a dover provare la fondatezza dei propri motivi: « Va in proposito anche sottolineato che, secondo quanto chiarito dalla pronuncia di Cass. civ. Sez. Unite, 23/12/2005, n. 28498 … l’appellante – sia principale che incidentale – è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure proposte, atteso che l’appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare dall’uno all’altro esame RAGIONE_SOCIALE causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. La banca avrebbe dunque dovuto provare l’erroneità dell’assunto su cui la sentenza di primo grado si fonda, mediante elementi dai quali evincere l’esistenza di versamenti di natura solutoria, per ripianare lo sconfinamento rispetto ai limiti del fido concesso ».
Per il resto il motivo rifluisce in confutazione del giudizio di fatto.
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.
La corte d’appello ha accertato che il contratto di c/c del 1994 conteneva la disciplina dell’apertura di credito.
Quanto all’apertura di credito del 2002, la decisione di merito è conforme all’insegnamento di questa S.C. secondo cui, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALE relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte RAGIONE_SOCIALE correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cass 2338/24).
Va da sé che il motivo in esame altro non è che il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di merito -di qui la statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura – operato dalla corte d’appello, la quale, in ordine alla sussistenza dell’affidamento ha osservato che: « a) la RAGIONE_SOCIALE Popolare dell’Emilia Romagna ha esposto in primo grado generiche deduzioni in proposito…; b) la stessa banca … ha prodotto … la nota datata 9.7.2002, con la quale … dava atto di aver deliberato, su richiesta del correntista, la linea di credito con apertura di credito in conto corrente per € 100.000,00; c) il CTU oltre ad aver dato atto RAGIONE_SOCIALE detta apertura di credito, ha accertato che già con il contratto di apertura di conto corrente del 28/10/94 il conto corrente era affidato di fatto…; d) il CTU ha pure
rilevato che dall’analisi degli estratti conto e dagli scalari era rilevabile che l’affidamento operato dalla banca era pari a L. 100.000.000; e) l’appellante incidentale non ha contestato specificamente tali circostanze; f) gli estratti conto prodotti in atti confermano l’esistenza del fido… » .
4.3. – Quanto infine al terzo mezzo, volto a censurare la sentenza impugnata perché avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dell’anatocismo per il periodo successivo alla delibera CICR ivi richiamata, esso è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, c.p.c. (da ult. Cass. 27460/2025).
– Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME