Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21063 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23049/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 880/2022 depositata il 21/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 27/9/2022 COGNOME NOME e COGNOME NOME instano per la cassazione della sentenza della sentenza della Corte d’appello di L’ Aquila pubblicata il 21 giugno 2022. Resiste con controricorso notificato l’intimata RAGIONE_SOCIALE per mezzo della sua mandataria RAGIONE_SOCIALE incorporante RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Teramo, nella controversia vertente tra COGNOME Mara e COGNOME NOME (quali fideiussori) contro Banca Popolare di Bari s.c.p.a. (già Banca Tercas s.p.a.) e RAGIONE_SOCIALE (intervenuta ex art. 111 c.p.c.in luogo della cedente), ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai garanti qui ricorrenti in forza di fideiussione autonoma a prima richiesta e , per l’effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli stessi attori opponenti al pagamento della complessiva somma di € 89.803,43 oltre interessi ed accessori maturati a titolo di saldo debitore del c/c n.82/330/50419 acceso dalla RAGIONE_SOCIALE per
€22.837,18 , per anticipo di 3 fatture insolute, anticipo 15 riba insolute.
Proposto appello da parte dei garanti, la Corte d’appello di L’Aquila lo rigettava confermando in toto la sentenza di primo grado.
Proposto ricorso per cassazione, è stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Con successiva istanza del 7 marzo 2024, i ricorrenti chiedevano la discussione del ricorso.
I ricorrenti depositavano memoria.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 16 aprile 2024 Cherry Bank s.p.a.RAGIONE_SOCIALE cessionaria di Alicudi, depositava atto di intervento e successiva memoria illustrativa in luogo della cedente.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che la costituzione di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di Alicudi RAGIONE_SOCIALE, effettuata tardivamente con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 16.04.2024, allorché Alicudi si era già costituita per l’intimata depositando controricorso, rende inutilizzabile la memoria illustrativa del 13 maggio 2025, non riferita alla parte controricorrente.
Difatti, ove il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi
della cessione stessa (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 10442 del 19/04/2023).
Tale regola, nel giudizio di cassazione, tuttavia, non può valere dopo che il cedente si è costituito depositando controricorso, posto che la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente -cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione o di resistenza alla medesima (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26332 del 20/12/2016) .
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
PRIMO MOTIVO: con tale mezzo i ricorrenti deducono ‘violazione e falsa applicazione degli artt.: 633, comma 1 n. 1, C.P.C. (Del procedimento di ingiunzione -Condizioni di ammissibilità – Prova scritta) e dell’ART. 50 D. LGS. 385/93 T.U.B. (Decreto ingiuntivo) il tutto in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.’. Lamentano che la banca abbia prodotto solo dei saldaconti relativi ai crediti azionati con il decreto ingiuntivo, accompagnati da una serie di fogli dattiloscritti, ma non sottoscritti dalla RAGIONE_SOCIALE mentre altri documenti atterrebbero a rapporti intrattenuti con COGNOME NOME che in realtà è solo fideiussore.
12.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione che dimostra di avere correttamente applicato i principi sanciti in tale materia. Nel rapporto di conto corrente gli estratti conto costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad
alcuna specifica contestazione (Cass. Sez. I, ord, n. 278 del 9/01/2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 25857 del 02/12/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26754 del 19/12/2007; Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 2 maggio 2002, n. 6258; Cass. 10.11.1993 n. 11084; Cass. 29.10.19 8 n. 10808). Come si desume anche dall’impugnata sentenza, la norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l’andamento di quest’ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018) .
12.2. Sicché, in base ai suddetti principi, la Corte d’appello ha considerato essere stati soddisfatti i requisiti formali richiesti sia per l’emissione del decreto ingiuntivo, che per la prova del credito contestato in sede di opposizione, constatando
che in sede monitoria la creditrice aveva prodotto documentazione sufficiente ad attestare il credito maturato (più precisamente, il contratto di apertura del conto corrente, copia delle fideiussioni rilasciate, i documenti di sintesi dei conti anticipi fatture salvo buon fine, i documenti di gestione incassi salvo buon fine, estratti salda -conto riportanti, i saldi contabili dei rapporti con attestazione di verità e conformità alle scritture della banca, nonché, copia delle fatture cedute pro solvendo dalla società RAGIONE_SOCIALE alla banca con rispettive contabili attestanti l’insoluto e alle distinte di presentazione e richiesta delle Riba anticipate); mentre ha ritenuto che il creditore, in sede di giudizio di opposizione, aveva integrato la documentazione, come era suo onere, tramite la produzione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente per cui è causa, compresa la prova documentale della pattuizione, per iscritto, di tutte le condizioni economiche relative ai rapporti medesimi e alle contabili di insoluto delle RIBA.
12.3. La censura, pertanto, non solo non coglie la ratio decidendi , ma anche il senso della normativa di settore che si deduce violata, determinando una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘non motivo’, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).
SECONDO MOTIVO: i ricorrenti deducono ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 cod. civ. (Efficacia della scrittura privata), 214 c.p.c. (Disconoscimento della scrittura privata), 1832 cod.civ. (Approvazione del conto), 2697 Cod. Civ. (Onere della prova), il tutto in riferimento all’art. 360 comma
1, n. 3 c.p.c.’ Denunciano che quanto allegato dalla Banca non sia l’estratto conto inteso dall’art. 50 e 119 TUB, bensì il vecchio ‘saldaconto’ previsto dalla normativa previgente, ossia il documento nel quale la banca, invece che evidenziare analiticamente tutti i rapporti intercorsi tra la banca e il cliente, ha semplicemente riportato un saldo dei rapporti stessi senza specificarne il contenuto, non sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.
13.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. (come sopra già evidenziato )perché non si rapporta al tenore della decisione là dove ha ritenuto, al pari del primo giudice, generica la contestazione riposta sulla mancata produzione della documentazione indicata nel TUB e sulla presunta, ma non provata, inidoneità di quella prodotta, poiché generica è stata ritenuta la contestazione degli estratti di saldaconto e dei contratti sottoscritti dal legale rappresentante della società o dai garanti, ritenuti invece sufficienti ai fini della prova del credito, con valutazione in questa sede insindacabile. Inoltre, la censura non si rapporta alla parte di motivazione ove si assume che sia mancata una specifica censura dei contratti o delle parti di essi o delle condizioni a sé non riferibili.
TERZO MOTIVO : i ricorrenti deducono la ‘violazione e falsa applicazione degli artt.: 61 c.p.c. (consulente tecnico) art. 191 c.p.c. (nomina del Consulente Tecnico) il tutto in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.’. Altre censure per le quali non è stata ritenuta ammissibile la CTU in carenza di specificazione alcuna dei divieti violati ineriscono all’assunta illegittimità delle condizioni contrattuali applicate, in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali e anatocistici, nonché di ‘commissioni di massimo scoperto’ e di spese bancarie non
dovute, valute fittizie o interessi che ‘potrebbero’ essere usurari. I
14.1. ll motivo è inammissibile per carenza assoluta di specificità poiché, oltretutto, si pone in contrasto con il principio per cui, in sede di impugnazione, il ricorrente che denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto di prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, posto che il giudice di legittimità deve essere messo in grado di compiere la sua autonoma valutazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017).
QUARTO MOTIVO: con tale mezzo i ricorrenti denunciano ‘violazione e falsa applicazione degli artt.: 1936 Cod. Civ, ( Nozione), 1944 Cod. Civ, (Obbligazioni del fideiussore), art. 1945 Cod. Civ. (Eccezioni opponibili dal fideiussore) il tutto in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’art. 1936 cod. civ. e seguenti (fideiussione) in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.’ sull’assunto che il giudice di appello abbia errato nel soffermarsi sulle differenze tra contratto autonomo e contratto accessorio di garanzia e sulla questione se i fideiussori fossero legati alla banca dall’una o dall’altra tipologia di contratto, aspetto questo indicato essere del tutto ininfluente a fronte della necessità di determinare con certezza il credito effettivo.
15.1. Il motivo è aspecifico e anch’esso non strettamente inerente alla ratio decidendi che, dopo avere qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, con statuizione intangibile perché non oggetto di impugnazione,
ha ritenuto rilevante, in carenza di exceptio doli generalis , solo la questione sugli interessi usurari, di cui però è mancata ogni specifica allegazione, come anche la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sancire. La censura, quindi, è inammissibile ex art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. perché manca ogni riferimento alla ratio decidendi e alla giurisprudenza sedimentatasi su tale questione.
L e spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente società RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento della somma di euro 1.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/5/2025
NOME COGNOME