Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31425 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31425 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto: fideiussione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO (pec: ) e NOME COGNOME (EMAIL)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO -controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5239/2020, pubblicata il 23.10.2020, notificata il 25.11.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24929/2015, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 299.745,94 per il saldo debitore dei conti correnti n. 101128849 e n. 101535427, aperti dalla RAGIONE_SOCIALE presso l’istituto di credito. Gli opponenti chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A sostegno della domanda, eccepivano la continenza del giudizio di opposizione con altro giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, riguardante la contestazione del medesimo debito oggetto di ingiunzione; inoltre, i contratti di conto corrente e conto anticipi in discussione erano da ritenersi nulli per difetto della forma scritta ex art. 117 d.lgs. n.385/93. Infine, gli opponenti eccepivano la violazione dell’obbligo di buona fede da parte della RAGIONE_SOCIALE, data l’escussione della garanzia fideiussoria, nonostante la garanzia costituita dai beni della RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata.
Il Tribunale, rigettata l’eccezione di continenza del giudizio con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, non essendovi identità di parti, di petitum, e di causa petendi e rigettata l’eccezione relativa alla violazione dell’obbligo di buona fede da parte della banca, data la mancata previsione contrattuale del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, ha rigettato l’opposizione sul rilievo per cui i contratti costitutivi dei rapporti bancari in discussione, recanti la puntuale indicazione delle condizioni economiche pattuite e prodotti in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE unitamente ai relativi estratti conto, risultavano regolarmente sottoscritti dai contraenti, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 117 d.lgs. n. 385/93 e 1284 c.c. Avverso tale sentenza gli attuali ricorrenti hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma. Gli appellanti lamentavano la mancata rilevazione d’ufficio
della nullità per mancanza del requisito della forma scritta, previsto dall’art. 117 TUB, delle aperture di credito garantite dagli opponenti. La banca avrebbe prodotto unicamente i contratti di conto corrente n. 101128849 e n. 101535427, ciascuno con il relativo certificato ex art. 50 TUB: detti contratti, riferendosi ai soli rapporti di conto corrente, non dimostrerebbero il rispetto del requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità, in relazione alle aperture di credito negli stessi regolate; i menzionati contratti, inoltre, sarebbero sottoscritti soltanto dalla RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che anche in relazione agli stessi vi sarebbe un profilo di nullità, già rilevata nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli. L’eccepita mancanza della forma scritta, posta in essere in violazione di una norma imperativa, determinerebbe la nullità anche del contratto di garanzia.
Per quanto qui di interesse la Corte, richiamati la giurisprudenza di legittimità, riteneva che:
in tema validità dei contratti di intermediazione sottoscritti soltanto dall’investitori e ritenuto applicabile il medesimo principio in tema di contratti bancari; preso atto che è pacifica la circostanza della sottoscrizione dei contratti di conto corrente di cui è causa da parte della RAGIONE_SOCIALE, i contratti di conto corrente fossero conformi a quanto previsto dall’art. 117 TUB;
qualora il contratto di apertura di credito fosse risultato già previsto e disciplinato, nelle sue condizioni economiche essenziali da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, «non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che l’art. 117, comma 2, d.lgs. n.385/1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta» (Cass., n. 27201/2019 e n. 7763/2017).
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Violazione dell’art. 81 c.p.c. , dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Banca resistente ha proposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma prospettando di essere parte attiva del giudizio e, dunque, di essere legittimata ad agire, ma non ha provato di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, perché non ha prodotto il contratto di fideiussione sul quale ha fondato la pretesa creditoria verso gli odierni ricorrenti.
Questi ultimi, di contro, hanno negato la titolarità del diritto soggettivo azionato dalla Banca e, di conseguenza, di non essere titolari del relativo obbligo, formulando una mera difesa, finalizzata esclusivamente a paralizzare la pretesa creditoria della controparte, cosa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c.
1.1 La censura è inammissibile. dal momento che il tema d’indagine prospettato nel motivo, sia pure a sostegno di questione astrattamente rilevabile d’ufficio non è stato ritualmente introdotto nei giudizi di merito. Nella molto sintetica formulazione della censura i ricorrenti ritengono che la contestazione della legittimazione attiva della Banca non sia eccezione in senso stretto e, quindi, non soggetta alle preclusioni relative ex art. 167, comma 2 c.p.c. In ogni caso, però, la documentazione relativa al contratto fideiussorio è allegata agli atti del procedimento monitorio e la sua adeguatezza, validità ed efficacia non è mai stata contestata in entrambi i gradi di merito, in relazione alla sua insufficienza relativamente alla legittimazione attiva della banca. Al riguardo le parti ricorrenti hanno posto in luce nella narrativa del ricorso di aver rilevato il difetto di legittimazione effettiva in comparsa conclusionale, senza tuttavia formulare alcuna
specifica censura in ordine all’omesso rilievo di essa da parte della Corte d’Appello e senza indicare il difetto allegativo e probatorio a fronte della documentazione prodotta, riferibile incontestatamente alla banca come uno dei soggetti contraenti. Inoltre, come rilevato nel controricorso, è stato incontestatamente prodotto il documento di sintesi, ritualmente allegato nel presente giudizio, la cui sufficienza contenutistica non è stata attaccata dal ricorrente.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1937, 1939 e 1957 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. RAGIONE_SOCIALE, non avendo provato di essere titolare del diritto sostanziale fatto valere con la domanda di condanna introdotta dinanzi al Tribunale di Roma con il ricorso per decreto ingiuntivo, in ogni caso non ha provato:
che gli odierni ricorrenti abbiano manifestato la volontà espressa di prestare fideiussione in suo favore nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, come prescrive l’art. 1937 c.c.;
che la fideiussione possa considerarsi valida, nonostante l’invalidità dell’obbligazione garantita, accertata in primo grado dal Tribunale di Napoli, come prescrive l’art. 1939 c.c.;
di aver agito nei confronti dell’obbligato principale nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, che decorre dalla data del 27 ottobre 2014 in cui la banca ha revocato le aperture di credito concesse ad RAGIONE_SOCIALE, come prescrive l’art. 1957 c.c.
2.1 La seconda censura in quanto eziologicamente collegata alla prima ne segue la sorte per le ragioni già esposte. In relazione ai profili ed ai fatti esposti per la prima volta in questo giudizio è del pari inammissibile per questo motivo quali il profilo sub. 3. Quanto al beneficium excussionis manca la giustificazione specifica dell’invalidità della clausola nei contratti in questione, a fronte della natura non inderogabile della previsione normativa invocata.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 6.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione