Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32445 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2992/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME titolare dell’impresa individuale LD , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO LD DI NOMECOGNOME PROCURA GENERALE PRESSO CORTE APPELLO MILANO, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 3364/2020 depositata il 16/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME t itolare dell’impresa individuale LD , ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza del 16/12/2020 della C orte d’appello di Milano, che ha rigettato il reclamo da lui proposto contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Como, su richiesta del
PM, dopo che alcuni ex dipendenti avevano desistito dall’istanza ex art. 6 l.fall.
-Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 15 l.fall. nonché dell’art. 116 c.p.c. , per avere la c orte d’ appello valutato negativamente l’idoneità della documentazione prodotta a supporto del dedotto, mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., sull’ erroneo presupposto della sua unilateralità, della tardività del suo ‘confezionamento’ dopo la dichiarazione di fallimento e dell’impossibilità di verificarne l’attendibilità.
2.2. -Il secondo mezzo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, c omma 10, l.fall., per avere la corte territoriale negato la possibilità di verificare l’attendibilità della documentazione prodotta e rigettato la richiesta di CTU contabile.
-Entrambi i motivi sono inammissibili.
-Il primo lo è perché totalmente versato nel merito.
4.1. -La corte d’appello ha esaminato le ‘succinte situazioni contabili’ relative agli anni 2014/2018 prodotte da NOME ed ha ritenuto ostativo alla possibilità di attribuire loro il valore probatorio preteso dal reclamante non tanto la loro unilateralità, e nemmeno il loro confezionamento (o almeno il loro deposito) postumo rispetto alla declaratoria di fallimento, quanto il fatto « che non è stata prodotta alcun’altra documentazione che consentisse di effettuare una qualche verifica circa l’attendibilit à degli informali conteggi, tutti riportanti valori sotto soglia di fallibilità », posto che « nessuna copia di scrittura contabile – obbligatoria o meno figura nell’elenco delle produzioni, che neppure include le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio del reclamante (la cessazione della cui attivit à d’impresa non lo esime dall’obbligo legale di presentare tali dichiarazioni, rimanendo ascrivibile al debitore la carenza probatoria derivante dalla loro mancanza od incompletezza) ».
4.2. -La censura è allora inammissibile perché volta a sindacare direttamente l’esito della valutazione della prova (in questo caso documentale), che però è istituzionalmente riservata al giudice del merito e come tale insindacabile in sede di legittimità ove -come nella specie -congruamente motivata.
Il giudizio sulla prova è invero un giudizio di fatto, scrutinabile in cassazione solo in rapporto al -qui non dedotto -vizio di motivazione, peraltro solo nei limiti in cui tale vizio è ancora deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. Sez. U, 8053/2014).
4.3. -Proprio nella materia in esame, questa Corte afferma costantemente che il debitore, sul quale grava pacificamente l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. (Cass. 10253/2022, 33091/2018), può assolverla non solo con la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, co mma 4, l.fall. -i quali, se regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese (Cass. 24138/2019, 33091/2018) non costituiscono una prova legale ma una fonte privilegiata (Cass. 31353/2022, 9045/2021), comunque soggetta al prudente apprezzamento giudiziale circa l’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti (Cass. 14819/2022, 24138/2019) -ma anche con strumenti probatori alternativi (Cass. 5047/2023, 10253/2022), avvalendosi a tal fine delle scritture contabili dell’impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222).
E tuttavia ha ripetutamente chiarito che anche queste ulteriori produzioni sono soggette al prudente apprezzamento che l’art. 116 c.p.c. riserva al giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale ben può ritenere non assolto l’onere probatorio in questione a causa della inattendibilità della documentazione prodotta (Cass. 19351/2023, 10220/2022), ribadendo che la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione
delle parti (Cass. 25188/2017, 28916/2020), essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022).
-Anche il secondo esorbita dal controllo di legittimità demandato a questa Corte.
5.1. -I giudici del reclamo hanno osservato «che, dato il descritto contesto, l’espletamento di una CTU sarebbe di palese significato esplorativo, siccome volto a rimediare ad un vuoto probatorio e soprattutto a travolgere una regola di distribuzione dell’onere probatorio espressamente fissata per legge».
5.2. -E’ sufficiente richiamare l’altrettanto consolidato indirizzo nomofilattico per cui il residuo potere di indagine officiosa previs to dall’art. 18, comma 10, l.fall. è innanzitutto circoscritto ai fatti allegati dalle parti e comunque rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 8965/2019, 6991/2019, 9573/2018, 24721/2015, 13643/2013).
Più in generale la CTU, quale mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, è sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione complessiva del quadro probatorio (Cass. 14703/2024, 326/2020, 15219/2007).
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.
-Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/10/2024.