Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3577-2022 proposto da:
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e per procura del 14/5/2024, ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA N. 99/2021 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI GENOVA, depositata il 22/12/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/3/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con la quale, in data 20/4/2021, aveva dichiarato, su richiesta presentata dal pubblico ministero, il fallimento della stessa.
1.2. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 21/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
1.4. Il Presidente, con decreto del 3/4/2024, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c..
1.5. Il Fallimento, con atto del 28/1/2024, ha chiesto la decisione del ricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha revocato il fallimento dichiarato ai danni della RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che la stessa non aveva superato le soglie di non fallibilità, senza, tuttavia, esaminare il fatto decisivo che la società reclamante non aveva, in realtà, tenuto le scritture contabili obbligatorie di cui all ‘ art. 2214 c.c. e non aveva, quindi, prodotto in giudizio alcun attendibile dato contabile, tratto dalle stesse, in ordine alla sua effettiva situazione patrimoniale.
2.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 1, comma 2°, l.fall., in relazione agli artt. 15 e 18 l.fall. e all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha revocato il fallimento dichiarato ai danni della società reclamante sul rilievo che la stessa non aveva superato le soglie soggettive di fallibilità, senza, tuttavia, considerare che, a norma degli artt. 1 e 15 l. fall., in assenza di bilanci di esercizio regolarmente approvati, è onere dell ‘ imprenditore provare il mancato raggiungimento delle soglie
di non fallibilità attraverso la produzione di dati contabili attendibili, pena, in difetto, la sua dichiarazione di fallimento.
2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.4. La corte d ‘ appello, invero, ha revocato la sentenza di fallimento in ragione dell’affermata insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall ‘ art. 1, comma 2°, l.fall..
2.5. La corte, in particolare, pur dando atto del fatto che la società debitrice, costituita nel 2011, aveva depositato presso il registro delle imprese solo il bilancio 2012, ha, nondimeno, ritenuto valutabili e valorizzabili ‘ sia la documentazione definita come stampa contabile di dati ‘, ‘ sia la documentazione penale versata dalla Procura Generale ‘, e, nonostante le ‘ incongruenze tra i c.d. bilanci versati dalla società, che ammette essa stessa un ‘ errata indicazione del debito verso l ‘ erario, ammontante al mag gior importo di € 76.555,17 e la reale situazione debitoria verso l ‘ unico creditore, Agenzia delle Entrate ‘ , ha rilevato come da tali documenti era emerso che la società aveva operato ‘ entro le soglie di fallibilità ‘ previste dall’art. 1, comma 2°, cit., e cioè che: negli ultimi tre esercizi anteriori all’istanza di fallimento, ‘ l’attivo patrimoniale è stato certamente entro la soglia di €. 300 mila ‘; -‘ stante la situazione di inattività, anche la soglia di €. 200 mila entro cui devono attestarsi i ricavi lordi, è certamente rispettata, non risultando ricavi di sorta per gli anni 2017, 2018 e 2019, né essendo verosimile che una società inattiva, possa conseguire ricavi ‘; – infine, alla luce della situazione emergente dallo stato passivo, non era stata superata ‘ neppure la soglia di €. 500 mila, entro cui deve essere contenuta l’esposizione passiva per non incorrere nel fallimento, atteso che l’unico creditore, appunto Agenzia delle Entrate, risulta vantare un credito di €. 77.866,94 ‘.
2.6. La corte ha, poi, aggiunto che ‘ anche i Modelli IVA versati dalla reclamante in fase prefallimentare indicano che nel 2016 vi sono stati acquisti per poco più di € 34.000,00 che decrescono nell ‘anno successivo 2017 ad € 17.500,00 ‘ , mentre nella relazione ex art. 33 l.fall. si legge che ‘ dalla verifica della documentazione, rilevata dal Registro delle Imprese e dal cassetto fiscale ‘ e dalla dichiarazione del legale rappresentante risulta che l ‘attività svolta dalla debitrice (‘ posa di pavimenti senza fornitura di materiali ‘) è cessata nel 2014, come confermato dalle dichiarazioni dei redditi 2015-2019.
2.7. La corte ha, poi, evidenziato che dalle indagini della guardia di finanza in sede penale era emerso: – che, ‘ seppur formalmente attiva, l ‘ attività lavorativa sembra essere terminata nel 2013, ultimo anno in cui la società ha avuto dipendenti ‘ (cfr. ‘ regolare presenza delle dichiarazioni fiscali fino all ‘ anno 2018, mod.770 sostituto d ‘ imposta presentato fino al 2013 ‘ ); – che l ‘ unico bilancio depositato (2012) esponeva ricavi per € . 132.963,00; – che, in sede di perquisizione presso la commercialista della società, non era stata reperita ‘ alcuna scrittura contabile relativa a NOME COGNOME ingenerando, quindi, il dubbio di una ricostruzione postuma con dati, quindi, inattendibili ‘ , ma che ‘ le società coinvolte nel meccanismo ideato dagli indagati, erano formalmente regolari ma di fatto inattive da anni (e) destinate a rimanere in una situazione di stallo ‘ .
2.8. La corte ha, quindi, ritenuto che la situazione fosse ‘ del tutto incompatibile con l ‘ ipotesi che, contrariamente alla modestia dei dati contabili riportati nei c.d. bilanci ora prodotti in causa, possano ritenersi superate le soglie di fallibilità, in anni in cui, pacificamente, l ‘ attività era da tempo cessata e la stessa G. di F. conferma che non vi erano più dipendenti ‘ .
2.9. Ora, a fronte di tali apprezzamenti, i due motivi articolati dal Fallimento ricorrente sono palesemente volti non già a far valere le pur denunciate violazioni di legge, quanto, in realtà, come già evidenziato nella proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., a rimettere in discussione l ‘ accertamento della fattispecie concreta operato dai giudici di merito.
2.10. Ed infatti, quanto al primo, la circostanza di fatto asseritamente non valutata (e cioè la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie di cui all’art. 2214 c.c.), oltre ad essere stata, in realtà, esaminata dalla corte d ‘ appello, difetta della necessaria decisività (Cass. SU n. 8503 del 2014), non essendo di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l ‘ efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 16812 del 2018, in motiv.; Cass. n. 15733 del 2022, in motiv.).
2.11. Quanto al secondo, la decisione assunta dalla corte d’appello , non suscettibile di sindacato per ciò che riguarda gli accertamenti di fatto sui quali è fondata, si pone, sul piano giuridico, in perfetta coerenza con i principi ripetutamente affermati da questa Corte.
2.12. Deve, infatti, ricordarsi, come già fatto dal decreto contenente la proposta di definizione anticipata del ricorso, che nel giudizio per la dichiarazione di fallimento il debitore ha l’onere di dimostrare, a norma dell’art. 1, comma 2°, l.fall., la sussistenza dei fatti impeditivi della fallibilità (cfr. Cass. n. 19351 del 2023; Cass. n. 21188 del 2021), avvalendosi o dei bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’a rt. 15, comma 4°, l.fall., che però non assurgono a prova legale (Cass. n. 9045 del 2021;
Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019), ovvero con strumenti probatori alternativi ai bilanci medesimi (Cass. n. 24138 del 2019), come le scritture contabili dell’impresa e qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, che sia idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 30541 del 2018; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025, in motiv., che ha ribadito il principio per cui, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è ‘ la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile ‘, ‘ con la conseguente possibilità di avvalersi dell’intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d ‘ impresa di cui all ‘ art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile’ ).
2.13. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato che: – i bilanci degli ultimi tre esercizi ex art. 15, comma 4°, l.fall., pur costituendo la base documentale essenziale, non assurgono a prova legale (Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019); -ove essi manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. n. 14819 del 2022), l’onere della prova circa i requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2°, l.fall. continua a gravare sul debitore (Cass. n. 5047 del 2023; Cass. n. 30516 del 2018; Cass. n. 24548 del 2016), il quale è tenuto a fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. n. 24138 del 2019), avvalendosi non solo delle scritture contabili dell’impresa, ma anche di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la
rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. n. 29809 del 2023; Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del 2021); – le scritture contabili del debitore sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di me rito (Cass. n. 30516 del 2018), il quale, all’esito della disamina del materiale istruttorio, può ritenere, con apprezzamento in fatto a lui riservato, non assolto l’onere probatorio in questione quando i bilanci siano inattendibili e manchi ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. n. 19351 del 2023; Cass. n. 21188 del 2021); – la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, n é a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017), essendo, per contro, necessario e sufficiente che lo stesso abbia indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. n. 956del 2023; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021); – il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. n. 30516 del 2018; Cass. n. 205 del 2022), non essendo compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, n é procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante coordinamento dei dati fattuali (Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 3267 del 2008); – la valutazione del materiale probatorio è, invece, un’ attività riservata in via esclusiva al
giudice di merito, che la esercita secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, n é confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. comporta le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, in difetto di costituzione delle controparti, la (sola) condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00.
Nulla per le spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima