Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5011 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5011  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2117/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
COGNOME  NOME,  CASSA  REGIONALE  PER  IL CREDITO ALLE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  PALERMO  n. 2022/2022 depositata il 07/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Su ricorso della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane, il Tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento, nella sua contumacia, di NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima impresa individuale, la quale ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.
1.1. -La Corte d’appello di Palermo , nella contumacia del creditore istante e della curatela fallimentare, ha rigettato il reclamo osservando, tra l’altro: « anche se la COGNOME fosse da qualificare come piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 cod. civ., al fine di esentarsi dal fallimento, è sempre onerata della prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 comma 2 L.F. Nel caso di specie, deve ritenersi che la reclamante non abbia assolto l’onere della prova su di lei gravante. Infatti, la reclamante ha prodotto le sole dichiarazioni fiscali degli anni 2020, 2021 e 2022 che sono inidonee a fornire la prova dei requisiti dimensionali dell’impresa, in quanto riportano dati dichiarati dalla stessa reclamante che non possono essere in alcun modo verificati, dato che non risultano prodotte scritture contabili o altri documenti che ne possano supportare l’attendibilità ».
–NOME COGNOME propone ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria. Gli intimati non svolgono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1 -Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2, 15 comma 4 e 18 comma 10, l.fall., degli artt. 2082 e 2214 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte d’appello escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni Irpef e dei modelli Iva relativi ai tre esercizi precedenti il fallimento (2020-21-22) prodotti dalla reclamante, ritenute inattendibili solo perché di formazione unilaterale -come però tutte le scritture contabili -e per aver sostenuto l’impossibilità di verificare i documenti prodotti, quando invece l’art. 18, comma 10, l.fall. legittima l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, trascurando altresì che la debitrice aveva provato, in sede di reclamo, di rientrare nel novero dei piccoli imprenditori, esonerati, ai sensi dell’art. 2214, comma 3, c.c., dall’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e di tenuta della contabilità.
2.2. -Il  secondo  mezzo  prospetta  in  subordine,  ai  sensi dell’art. 360, comma  1,  n.  5),  c.p.c., l’ omesso  esame  della documentazione contabile prodotta -non emergendo alcuno specifico  rilievo  idoneo  a  suffragarne  la  ritenuta  inattendibilità,  a fronte dei valori bassissimi delle voci ‘totale componenti positivi’ ,
‘totale componenti negativi’ e ‘reddito imponibile’ nonché « delle dichiarazioni rese dalla COGNOME al curatore e comprovate dai contratti in possesso di quest’ultimo » , con l’ulteriore addebito che la valutazione di inattendibilità non risulterebbe « estesa, né oggettivamente riferibile, all’ulteriore documentazione » indicata in sede di reclamo, asseritamente idonea a provare « il mancato superamento di quella soglia debitoria prevista dalla norma » ma per nulla « presa in considerazione dalla sentenza impugnata ».
-I  due  motivi,  che  in  quanto  connessi  vanno  esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c., oltre  che  per  difetto  di  autosufficienza  in  ordine  alla  ‘ulteriore documentazione’  che  sarebbe  stata  prodotta  in  sede  di  reclamo, così solo genericamente indicata.
3.1. -In particolare, tutte le censure sollevate si infrangono sul solido indirizzo nomofilattico di questa Corte, in base al quale:
l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex  art.  1,  comma  2,  l.fall.  grava  sul  debitore  ( ex  plurimis Cass. 5047/2023,  31353/2022,  10253/2022,  33091/2018,  25188/2017, 28548/2016, 14790/2014);
ii) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l’onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018);
iii)  come  i  bilanci,  anche  tali  produzioni  alternative  sono  soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale può ritenere non assolto il suddetto onere probatorio, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare
la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. 19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011);
iv) il potere di indagine officiosa che residua, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, si esplica nell’acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l.fall.), nell’utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (art. 1, comma 2, lettera b, l.fall.) e nell’assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di reclamo (art. 18, comma 10, l.fall.), ma il suo esercizio è circoscritto ai fatti allegati dalle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 8965/2019, 6991/2019, 9573/2018, 24721/2015, 13643/2013);
v) la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28916/2020), essendo necessario e sufficiente che indichi – come è stato fatto nel caso in esame – le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999);
vi) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito della Suprema Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti offerta nella decisione impugnata, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento – così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito – e ciò anche laddove il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato, e le
risultanze  istruttorie  sottoposte  al  vaglio  del  giudice  di  merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
3.2. -V’è da aggiungere che il precedente richiamato in memoria (Cass. 35381/2022, per cui «è erronea l’affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore -tanto più trattandosi di imprenditore individuale – solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio») viene evocato impropriamente; nel caso in esame la corte territoriale ha invece formulato uno specifico rilievo di inidoneità delle dichiarazioni fiscali prodotte a fornire la prova dei requisiti dimensionali dell’impresa , non solo e non tanto perché di formazione unilaterale, quanto per la mancanza di ulteriori scritture contabili o documenti di riscontro, idonei a suffragarne l’attendibilità; valutazione questa che, come detto, è riservata al giudice di merito e come tale non può essere sindacata in questa sede, stante il difetto di specificità del vizio dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.
 –  Sussistono  invece  i  presupposti  processuali  per  il  cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1  quater  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2025.