Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5919 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12865/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: avvEMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3424/2023 depositata il 12/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Su ricorso di Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento di NOME COGNOME quale titolare dell’omonima impresa individuale, il quale ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.
1.1. -La Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo per « l’inidoneità della documentazione prodotta dal reclamante » (non «esente dall’obbligo di redazione del Registro Iva e del Libro degli inventari a norma dell’art 2214 c.c. »), ritenendo «evidente l’incompletezza della documentazione contabile prodotta sia con riferimento ai ricavi, in difetto del Registro Iva, sia , in particolare, quanto all’intero ammontare dei debiti certamente non rappresentato né dalla dichiarazione dei redditi né dall’estratto dell’Agenzia delle Entrate riscossione ».
–NOME COGNOME propone ricorso per cassazione in due mezzi, cui MPS resiste con controricorso mentre il Fallimento intimato non svolge difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1 -Con il primo motivo si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, legge fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , sulla base dei seguenti rilievi: i) l’ impresa RAGIONE_SOCIALE è autorizzata a tenere la contabilità semplificata (che la esonera dalla predisposizione del bilancio e dalla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari) sia ai sensi dell’ art. 18, d.P.R. 600/73 (che consente la contabilità semplificata qualora i ricavi non superino l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per quelle aventi ad oggetto altre attività), sia in quanto esercente l’attività di distribuzione di carburanti, ai sensi dell’art. 1, comma 8, d.P.R. 222/2001; ii) il tribunale, alla luce della documentazione depositata e del verbale delle operazioni delegate alla Guardia di finanza, avrebbe potuto rilevare i ricavi dai dati fiscali presenti nelle dichiarazioni dei redditi, e i debiti dall’estratto
delle cartelle esattoriali impagate, entrambe versate in atti, ma invece non ha esercitato i poteri di indagine officiosi; iii) in concreto risulterebbero: dal registro dei beni ammortizzabili, un attivo patrimoniale per l’anno 2019 di € 184.992,90, per l’ anno 2020 di € 185.287,04 e per l’anno 2021 di € 185.287,04; dalla dichiarazione dei redditi, ricavi lordi pari a zero per gli anni 2019, 2020, 2021; dall’estratto AdER , debiti per euro 178.177,22.
2.2. -Il secondo mezzo prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame della documentazione prodotta, sempre in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , in quanto la motivazione della corte d’appello sarebbe contraddittoria e apparente , mancando l’ illustrazione delle ragioni per cui la stessa è stata ritenuta incompleta e inadeguata.
-I due motivi, che, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c.
3.1. -Va in primo luogo disattesa la censura di nullità della sentenza per apparenza o contraddittorietà della motivazione, la quale è chiara, congrua e certamente non affetta dai gravi vizi idonei a rendere nullo il provvedimento, come individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014, risultando invece rispettosa del cd. ‘minimo costituzionale’ sindacabile in questa sede (Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023), ove non viene più in rilievo l’insufficienza della motivazione (Cass. 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), né la sua erroneità, poiché il rispetto del parametro di cui all’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le deduzioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia chiaramente indicato le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che le ragioni logicamente incompatibili sono state rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002).
3.2. -In particolare, appare dirimente il rilievo della corte territoriale sulla insufficienza della documentazione prodotta ad attestare l’ammontare complessivo dell’esposizione debitoria, non evincibile dalle dichiarazioni dei redditi e riducibile ai soli debiti esposti verso l’Agenzia delle entrate riscossion e.
3.3. -Anche l’autorizzazione alla tenuta della contabilità semplificata non vale ad esonerare il debitore dall’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., alla luce del solido indirizzo nomofilattico in base al quale:
l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore ( ex plurimis Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017, 28548/2016, 14790/2014);
ii) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l’onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018);
iii) come i bilanci, anche tali produzioni alternative sono soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale può ritenere non assolto il suddetto onere probatorio, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. 19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011);
iv) il potere di indagine officiosa che residua, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, si esplica nell’acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4, l.fall.), nell’utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (art. 1, comma 2, lettera b, l.fall.) e nell’assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di reclamo (art. 18, comma 10, l.fall.), ma il suo esercizio è circoscritto ai fatti allegati dalle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 8965/2019, 6991/2019, 9573/2018, 24721/2015, 13643/2013);
la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28916/2020), essendo necessario e sufficiente che indichi – come è stato fatto nel caso in esame – le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999);
vi) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito della Suprema Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti offerta nella decisione impugnata, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento – così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito – e ciò anche laddove il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato, e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti del controricorrente, liquidate in dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2025.