SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 10 2026 – N. R.G. 00000864 2024 DEPOSITO MINUTA 03 01 2026 PUBBLICAZIONE 03 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO di L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliera rel. est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all’udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.11.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in L’Aquila presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, come da procura in calce all’atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo p.e.c. è elettivamente domiciliata, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 730/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 27.06.2024 -Contratti Bancari.
Conclusioni della parte appellante:
‘ Voglia l’adita Corte d’Appello, in riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento della domanda formulata in primo grado, così provvedere:
A IN INDIRIZZO
1) Accertare e dichiarare la nullità:
delle clausole contenute negli articoli 57 e 57 bis delle condizioni generali del contratto datato 2326/06/1989 che prevedono a carico del correntista l’applicazione di interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi su piazza, l’applicazione di giorni di valute e la contabilizzazione delle operazioni in data diversa da quella del giorno della loro esecuzione, l’applicazione di commissioni e spese determinati con rinvio agli usi su piazza, l’applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
delle clausole contenute nelle lettere – contratto datate 28/09/2004, 31/03/2005, 03/04/2006, 18/09/2007 che prevedono a carico del correntista l’applicazione di ‘commissioni’ non meglio specificate con l’indicazione della sola misura percentuale della commissione e non anche dei criteri e modalità di calcolo delle stesse.
2) Accertare e dichiarare da parte della per la nullità del titolo negoziale e/o la mancanza di esso:
l’illegittimo addebito di interessi ultralegali a far data dalla apertura del rapporto (23/06/1989) e fino alla stipula del contratto del 03/04/2012;
l’illegittimo addebito di interessi anatocistici a far data dalla aper tura del rapporto (23/06/1989) all’attualità o, comunque, alla data domanda giudiziale;
l’illegittimo addebito di spese per singola operazione a far data dalla apertura del rapporto (23/06/1989) e fino alla stipula del contratto del 03/04/2006;
l’illegittima contabilizzazione delle operazioni con valute diverse da quella del giorno di esecuzione della singola operazione a far data dalla aperura del rapporto (23/06/1989) all’attualità o, comunque, alla data domanda giudiziale;
l’illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto a far data dalla aperura del rapporto (23/06/1989) e fino alla stipula del contratto del 03/04/2012;
3) Accertare e dichiarare che alla data del 31/03/2016 il conto corrente n. 27/11, poi n. 1000/32, n. 1000/2285 ed ora n. 1000/88 presentava un saldo di €. 65.050,00 a debito del correntista e, per l’effetto, condannare la convenuta ad operare le consegu enti rettifiche contabili sul conto corrente in contestazione;
4) Condannare la al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
B IN SUBORDINE
1) Accertare e dichiarare la nullità:
delle clausole contenute negli articoli 57 e 57 bis delle condizioni generali del contratto datato 2326/06/1989 che prevedono a carico del correntista l’applicazione di interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi su piazza, l’applicazione di giorni di valute e la contabilizzazione delle operazioni in data diversa da quella del giorno della loro esecuzione, l’applicazione di commissioni e spese determinati con rinvio agli usi su piazza, l’applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale;
delle clausole contenute nelle lettere – contratto datate 28/09/2004, 31/03/2005, 03/04/2006, 18/09/2007 che prevedono a carico del correntista l’applicazione di ‘commissioni’ non meglio specificate con l’indicazione della sola misura percentuale della commissione e non anche dei criteri e modalità di calcolo delle stesse.
2) Accertare e dichiarare da parte della per la nullità del titolo negoziale e/o la mancanza di esso:
l’illegittimo addebito di interessi ultralegali a far data dalla apertura del rapporto (23/06/1989) e fino alla stipula del contratto del 03/04/2012;
l’illegittimo addebito di interessi anatocistici a far data dalla aper tura del rapporto (23/06/1989) all’attualità o, comunque, alla data domanda giudiziale;
l’illegittimo addebito di spese per singola operazione a far data dalla apertura del rapporto (23/06/1989) e fino alla stipula del contratto del 03/04/2006;
l’illegittima contabilizzazione delle operazioni con valute diverse da quella del giorno di esecuzione della singola operazione a far data dalla aperura del rapporto (23/06/1989) all’attualità o, comunque, alla data domanda giudiziale;
l’illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto a far data dalla aperura del rapporto (23/06/1989) e fino alla stipula del contratto del 03/04/2012;
3) Compensare integralmente tra le parti le spese e competenze del primo grado;
4) Condannare la al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello; ‘.
Conclusioni della parte appellata:
‘ si chiede che l’appello venga respinto perché infondato e l’appellante condannato alle spese del grado. ‘
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’impugnata sentenza, resa all’esito del giudizio di primo grado n. 1919/2017 promosso dal contro la
(onde ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità degli addebiti operati dalla banca per interessi ultralegali ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari, con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti ed al risarcimento del danno) – il Tribunale di Teramo così statuiva: ‘ – 1. Rigetta la domanda di parte attrice, per le ragioni di cui alla motivazione; – 2. Condanna parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap come per legge; 3. Pone definitivamente a carico della parte attrice il pagamento delle spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio. ‘ .
1.1. Il Tribunale, dopo aver riportato le conclusioni delle parti e, dato atto che nel corso del procedimento era stata espletata una CTU contabile, rilevava l’infondatezza della domanda attorea.
1.2. Per quanto di interesse in questa sede, rigettava in primo luogo le eccezioni preliminari dell’istituto di credito convenuto, riguardanti: -l’ impossibilità per la controparte di agire in ripetizione di indebito in costanza di un rapporto di conto corrente ancora in essere; – la prescrizione estintiva delle annotazioni contabili eseguite, nel conto corrente oggetto di lite, anteriormente ai dieci anni dal primo atto interruttivo della prescrizione; – prescrizione del diritto del cliente al rendiconto.
1.3. Ciò premesso, venendo all’esame del merito della questione, accoglieva innanzi tutto l’eccezione di parte attrice relativa alla nullità della clausola disciplinante la determinazione
degli interessi applicati al rapporto attraverso un rinvio agli usi abitualmente praticati su piazza, contenuta nel contratto di conto corrente depositato in atti.
Spiegava al riguardo che la giurisprudenza si era da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole fossero nulle per contrasto con la previsione di cui all’art. 1346 c.c. , poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguevano fra le varie categorie di essi e, dunque, non consentivano di stabilire a quale previsione le parti avevano concretamente inteso riferirsi e, pertanto, pur restando il contratto oggetto di lite pienamente valido ed efficace, lo steso doveva essere privato della clausola nulla specificata, con conseguente applicazione degli interessi in misura legale calcolati ex art. 1284 c.c., fino all’entrata in vigore della L egge n. 154/1992 e in quella calcolata in applicazione del criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 Legge n. 154/1992, sostituito poi dall’art. 117 , settimo comma lett. A) del T.U.B. avente identico contenuto, dopo l’entrata in vigore di tale legge.
1.4. A seguito di ciò, il giudice di prime cure, proseguendo la disamina delle doglianze attoree, riteneva infondata quella relativa alla mancanza del requisito della forma scritta del contratto di conto corrente de quo , poiché sottoscritto dalla sola società correntista.
Evidenziava che, secondo l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di contratti quadro di investimento in prodotti finanziari, applicabile a tutti i contratti bancari, il contratto bancario e finanziario sottoscritto dal solo cliente è valido anche ove sia assente la sottoscrizione della banca, ciò in quanto il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità e azionabile solo dal cliente in forza del disposto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 58/1998, deve essere inteso in senso funzionale alla protezione dell’investitore e non strutturale.
1.5. In applicazione di tali principi, il primo giudice, riteneva infondate anche le contestazioni, sempre di parte attrice, relative al mancato rispetto del requisito della forma scritta con riferimento ai contratti di apertura di credito successivamente ripassati fra le parti.
1.6. Rigettava, altresì, la doglianza relativa all’ inadempimento da parte della banca agli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito, alla violazione del contenuto del contratto stesso stante la mancata indicazione, nei documenti di sintesi allegati all’apertura di credito del 2006 , dell’ .
Osservava in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione dell’ ISC/TAEG nel contratto non comporta la nullità del medesimo, poiché l’indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità.
1.7. Riteneva infondate anche le censure mosse dall’attrice in merito alla non debenza della Commissione di Disponibilità Fondi, basata sul rilievo che la stessa sarebbe stata indicata nel contratto di apertura di credito del 03.04.2012 solo in misura percentuale, spiegando che, dalla lettura del contratto contente tale commissione, si evinceva come questa fosse stata redatta nel rispetto dei requisiti di legge, ossia nell’indicazione della sua misura percentuale e del valore sul quale tale percentuale doveva essere calcolata.
1.8. Il Tribunale riteneva, invece, fondata la doglianza della correntista relativa all ‘illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata dall’istituto di credito convenuto.
Spiegava che il contratto di conto corrente oggetto di lite, essendo stato stipulato in data 23.06.1989 e, dunque, ben prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, rientrava nel novero di quei rapporti contrattuali in relazione ai quali la copiosa e conforme giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca per violazione dell’ ‘ art. 1283 c.c.
Di conseguenza, non essendo riscontrata in atti la presenza della specifica pattuizione scritta concernente la predetta capitalizzazione trimestrale fra l’istituto di credito convenuto e la società attrice, con relativa sua approvazione da parte della medesima, l’applicazione della stessa, effettuata dalla convenuta al rapporto di conto corrente de quo, nonché alle varie aperture di credito concesse successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR sopra richiamata, risultava illegittima.
1.9 Riteneva fondata, altresì, la doglianza di parte attrice relativa all ‘illegittima applicazione, da parte dell’istituto di credito convenuto, di interessi ultralegali.
Osservava che la giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio in forza del quale la pattuizione di interessi ultralegali è nulla se la relativa convenzione non è stipulata in forma scritta, richiesta ad substantiam, ossia a pena di nullità.
Evidenziava che, nella specie, mancava la specifica pattuizione scritta della convenzione afferente agli interessi ultralegali.
1.10 Riteneva fondata anche la doglianza attorea concernente l’ illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata, poiché indeterminata, rilevando che dalla documentazione in atti emergeva che la commissione di massimo scoperto contrattualmente prevista non rispettava i requisiti richiesti ai fini della sua validità, essendo stata indicata solamente in percentuale, senza esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa.
1.11. Rigettava, invece, la doglianza relativa all’usura in quanto formulata dall’attrice in modo generico.
1.12. Venendo alla rideterminazione del saldo, spiegava che l’ausiliare aveva effettuato due rielaborazioni del conto e che da nessuna delle due affiorava la sussistenza di somme a credito della parte attrice, contrariamente a quanto da questa sostenuto in atti e, di conseguenza, rigettava le relative domande, condannandola anche al pagamento delle spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originaria attrice, invocandone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. Violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 cod. civ., 117 e 120 TUB. Omessa declaratoria di nullità delle clausole contenute nei contratti bancari datati 23-26.06.1989, 28.09.2004, 31.03.2005, 03.04.2006, 18.09.2007, 03.04.2012, 06.11. 2015 che prevedevano l’applicazione a carico del correntista di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese per singola operazione e tenuta conto e giorni di valuta, e/o degli addebiti operati dalla banca a tale titolo in costanza di rapporto in forza di titolo nullo e/o in assenza di titolo negoziale; 2) Violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione da parte del Giudice di primo grado della maggiore attendibilità della prima metodologia di ricalcolo del saldo del conto al 31.03.2016 utilizzata dal CTU, rispetto alla seconda metodologia utilizzata, nonostante questa avesse portato alla determinazione di un saldo debitore più elevato di quello risultante dall’estratto conto bancario. Omessa valutazione che la seconda metodologia di calcolo era da considerare verosimilmente più aderente al reale andamento del conto corrente, depurato dagli addebiti illegittimi, quindi maggiormente attendibile; 3) Violazione dell’art. 92 c.p.c. Omessa compensazione delle spese,
quantomeno parziale, in ragione del rigetto di talune delle eccezioni formulata dalla convenuta e dalla ritenuta fondatezza delle eccezioni formulate dalla odierna appellante in ordine all’illegittima applicazione di interessi ultral egali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e valute.
Si è costituito in giudizio l’istituto di credito appellato ed ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nel corso della prima udienza del giorno 18.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., all’udienza del 04.11.2025 (anch’essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l’udienza del 04.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e , all’esito della camera di consiglio del giorno 7.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei termini che saranno di seguito precisati.
Deve invero essere accolto il primo motivo di gravame .
6.1. Con tale motivo l’appellante denuncia che il primo giudice ha errato nella qualificazione della sua domanda, omettendo di considerare che la stessa mirava anche ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute nei contratti bancari ripassati tra le parti.
Denuncia, inoltre, che, nonostante nella motivazione il primo giudice abbia condiviso le sue eccezioni in merito alla illegittima applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta conto ed illegittima contabilizzazione delle operazioni con valuta differente da quella del giorno dell’effettiva esecuzione , ha comunque rigettato integralmente la sua domanda.
Chiede, dunque, la riforma dell’impugnata sentenza, con l’inquadramento corretto del petitum e con la conseguente declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano, a suo carico, l’applicazione di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta conto e contabilizzazione delle operazioni con valuta differente da quella del giorno dell’effettiva esecuzione, e/o gli addebiti illegittimi operati dalla banca per tali causali in costanza di rapporto.
6.2 . Il Collegio premette che con l’atto di citazione parte attrice (odierna appellante) aveva formulato le seguenti domande: 1) ‘ accertare e dichiarare -L’ILLEGITTIMITA’ della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo all’entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa pattuizione; L’ILLEGITTIMITA’ della applicazion e di un tasso di interesse debitore superiore a quello di cui all’art. 117 d.lgs. 385/92; -L’ILLEGITTIMITA’ dell’addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per Commissioni di Disponibilità Fondi e per spese di chiusura periodica del conto; – L ‘ILLEGITTIMITA’ dell’addebito di interessi a saggio ultra soglia usura, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 108/96 ;’ per l’effetto di quanto sopra 2 ) ‘ condannare la convenuta: – alla ripetizione e/o alla rettifica del saldo del conto corrente in questione n. 27/11, poi n. 1000/32, n. 1000/2285 ed ora n. 1000/88 per l’ammontare complessivo di euro 311.887,30 o nella maggiore o minor somma risultante a cre dito dell’attrice, in esito di istruttoria, per somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltra al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo; Oltre al risarcimento in favore dell’attrice dei danni non patrimoniali ai sensi della Legge 108/96, dell’art. 2059 c.c. e 185 c.p. per l’ammontare di euro 10.000,00e del danno morale quale pretium doloris, consistente nei patemi d’animo, nelle sofferenze e nei turbamenti riconducibili alla vicenda relativa all’usura, anche nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice; oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo ‘.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. l’attrice specificava di aver ‘ formulato domanda di accertamento della nullità delle clausole bancarie per le voci di spesa indebitamente addebitate e di rettifica del saldo con l’accredito in conto delle somme illegittimamente versate dalla banca, tesa alla rideterminazione del corretto saldo dare/avere consapevole del fatto che il c/c corrente in questione è ancora attivo. Solo per mero scrupolo, nell’eventualità in cui il conto venisse chiuso in corso d i causa, ha anticipato la domanda di ripetizione delle somme per i titoli contestati ‘.
L’attrice, pertanto, in primo grado ha espressamente domandato anche l’accertamento e declaratoria di nullità delle clausole denunciate come nulle, e, come conseguenze di tale accertamento, la rideterminazione del saldo, ovvero la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all’istituto.
6.3. Va peraltro rilevato che nella parte motiva della sentenza il primo giudice ha accolto alcune domande (erroneamente qualificandole come eccezioni) di nullità delle clausole contrattuali, omettendo poi di dichiararlo in dispositivo.
6.4. A tale errore occorre rimediare in questa sede dichiarando espressamente: – la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente del 23.06.1989 di determinazione degli interessi ultralegali con rinvio agli usi piazza, di determinazione di valute, commissioni e spese con rinvio agli usi piazza, di applicazione di interessi anatocistici; l’illegittimità dell’applicazione di interessi ultralegali a far data dalla apertura del rapporto di conto corrente (23.06.1989) e fino alla stipula del contratto 3.04.2012; – la nullità delle clausole contrattuali contenute nelle lettere contratto del 28.09.2004, 31.03.2005, 3.04.2006, 18.09.2007 nella parte in cui prevedono l’applicazione di c.m.s.; -l’illegittimità dell’applicazione della capitalizza zione trimestrale degli interessi anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000 (stante l’omessa previsione di capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità nelle lettere contratto del 28.09.2004, 31.03.2005, 3.04.2006, 18.09.2007, 3.04.2012, 6.11.2015); l’illegittimità dell’addebito di spese per singola operazione dalla data di apertura del rapporto (23.06.1989) fino alla stipula del contratto del 3.04.2006; l’illegittimità della contabilizzazione delle oper azioni con valute diverse da quella del giorno di esecuzione della singola operazione (tante la nullità della pattuizione contenuta nel contratto del 23.06.1989 e l’omessa previsione di clausole legittimanti la contabilizzazione delle operazioni con date diverse da quelle del giorno di esecuzione della singola operazione nelle lettere contratto del 28.09.2004, 31.03.2005, 3.04.2006, 18.09.2007, 3.04.2012, 6.11.2015).
Infondato si rivela invece il secondo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l’appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la sua domanda di rettifica, ritenendo la prima metodologia di calcolo seguita dal CTU, per la determinazione del saldo del conto alla data del 31.03.2016, più attendibile rispetto alla seconda.
Osserva nello specifico che, in forza dei precedenti giurisprudenziali citati nell’atto di gravame, la CTU andrebbe ritenuta attendibile nonostante la mancanza di alcuni estratti conto, sicché la questione non sarebbe quella di stabilire se, in astratto, sia ammissibile il ricorso alla CTU quando manchino o siano incompleti gli estratti conto analitici, ma se, in concreto, la CTU espletata sia affidabile, perché siano stati utilizzati procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate.
Sostiene che nella specie il primo giudice ha errato nel preferire la prima metodologia di ricalcolo del conto, poiché l’ausiliare aveva riferito che la seconda metodologia di calcolo era basata su un metodo logico e che il risultato a cui la stessa conduceva consentiva di pervenire ad un risultato finale che determinava l’individuazione di un importo effettivamente il più possibile attendibile ed aderente al reale andamento del conto corrente.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza con rideterminazione del saldo nella misura indicata nella seconda ipotesi elaborata dal CTU.
6.2. Il Collegio rileva in primo luogo che, nell’ordinanza di nomina dell’ausiliare del 14.08.2019, il giudice di prime cure ha formulato il quesito nei seguenti termini ‘ Ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, partendo dal saldo iniziale del primo e/c disponibile (se la documentazione è incompleta, con buchi negli estratti conto, riporti il saldo del periodo precedente il buco), alla stregua dei seguenti criteri …’ .
6.3. Ciò detto si osserva che il CTU ha dato atto dell’assenza integrale, relativamente all’intero periodo, degli estratti conto analitici completi, essendo presenti solamente le parti relative agli scalari ed al conteggio delle competenze, peraltro con esclusioni di significativi periodi (precisamente: 1°, 2°, 3° trim. 1994; 1°, 2°, 3°, 4° trim. 1995; 1°, 2°, 3° trim. 1996; 1°, 2°, 3° trim. 1998; dall’8.10.2005 al 30.12.2005, 4° trim. 2007, dall’1.10.2015 al 15.12.2015.
In presenza di detta situazione il CTU ha proceduto ad una prima rielaborazione del saldo al 31.03.2016 secondo le indicazioni impartite dal giudice nel quesito (e cioè di procedere ‘in caso di documentazione incompleta, con buchi negli estratti conto di r iportare il saldo del periodo precedente il buco’).
Ha poi, di sua iniziativa, proceduto ad una seconda rielaborazione del saldo, inserendo movimenti di riconciliazione tra l’ultimo saldo disponibile e quello immediatamente successivo.
La prima rielaborazione ha condotto alla rideterminazione del saldo alla data del 31.03.2016 in € 353.725,53 a debito dalla correntista, mentre la seconda rielaborazione ha condotto alla rideterminazione del saldo alla data del 31.06.2016 in € 65.070,80 a debito del correntista.
6.4. Giova a questo punto ricordare che è pacifico in giurisprudenza che alle controversie tra Banca e correntista, qualora il secondo contesti il saldo e chieda di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio ed ottenere dalla Banca il pagamento delle maggiori spettanze dell’attore, quest’ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio che investe sia il profilo della mancanza di una valida ‘causa debendi’ sia quello dei versamenti effettuati (Vedi tra le altre Cass. 30822/2018; Cass. 33009/2019; Cass.7895/2020) essendo, per un verso, onerato della produzione del contratto contenente le clausole denunciate di nullità e per altro verso della ricostruzione del rapporto attraverso la produzione completa degli estratti conto.
6.5. Ne consegue che, secondo l’ orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 22290 del 2023, Cass. n. 30822 del 2018 – in motivazione -, Cass. n. 11543 del 2019, Cass. n. 23852 del 2020), nel caso di incompletezza degli estratti conto il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito negativo del cliente di cui si abbia evidenza, atteso che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, in quanto non vi sarebbe ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell’ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell’onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti (Corte di Appello di L’Aquila, n. 81/2024 pubbl. il 16 .01.2024).
Invero, ‘ Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più
sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti’ . (Cass. n. 37800/2022).
6.6. Ciò detto si rileva come, a fronte della omessa produzione per l’intero periodo degli estratti analitici completi e della sola produzione (ma con significative lacune) delle parti riguardanti gli scalari ed il dettaglio delle competenze, la documentazione offerta dagli appellanti in primo g rado fosse inidonea a documentare l’andamento del rapporto ed a consentirne la ricostruzione.
Va invero rilevato, richiamando la pronuncia resa da questa Corte nella causa n. 197/2020, che gli estratti conto scalari ed i dettagli delle competenze (che, si ribadisce, sono stati peraltro prodotti solo per alcuni periodi) sono insufficienti ad offrire la ricostruzione sufficientemente puntuale del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, atteso che i riassunti scalari, che costituiscono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente, contengono la sequenza dei soli saldi positivi e negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, sicché dalla loro sequenza non è dato desumere l’importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione anche gli estratti conto completi del rapporto; senza questi ultimi documenti, dunque, l’accertamento giudiziale dell’esatto dare/avere tra le parti risulterebbe inattendibile siccome necessariamente effettuato attraverso il ricorso a criteri ricostruttivi approssimativi ed induttivi, criteri dei quali la giurisprudenza ha escluso la compatibilità con le esigenze di esattezza e certezza matematica necessarie alla sentenza di un giudizio contenzioso; né in tali ipotesi l’onere probatorio incombente sul correntista potrebbe essere supplito da una CTU disposta in palese carenza documentale: in particolare, la mancanza degli estratti conto non consente di verificare il conteggio esatto degli interessi ovvero se essi siano per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente di somme dovute a titolo di interessi; la produzione degli estratti ‘scalari’ non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico (Corte appello Genova sez. III, 10.12.2021, n.1240).
Nella pronuncia sopra richiamata questa Corte ha anche evidenziato che, in presenza di frammentarietà ed incompletezza anche degli estratti scalari prodotti, debbono ritenersi inattendibili i risultati della relazione peritale comunque disposta in giudizio.
Tornando al caso in esame, si ribadisce l’inidoneità della documentazione prodotta dalla correntista ad offrire la ricostruzione sufficientemente puntuale del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e quindi la individuazione del saldo finale alla data del 31.03.2016.
6.7. D’altra parte, se è vero che l’applicazione del criterio indicato dal primo giudice ha portato paradossalmente ‘ad un saldo a debito della correntista di gran lunga maggiore rispetto a quello risultante dall’estratto conto bancario al 31.03.2016 -pari ad euro 193.260,95’ (vedi pag. 7 della CTU) è altrettanto vero che non può considerarsi attendibile neanche il risultato cui si è giunti con la seconda elaborazione compiuta dal CTU, in quanto basata su metodo logico ‘ consistente nel contabilizzare, con valuta media del periodo di buco interessato, un importo pari alla differenza tra il saldo finale dell’ultimo estratto conto disponibile ed il saldo iniziale del primo estratto conto successivo ‘.
6.7. Va anche considerato che le conseguenze dell’impossibilità di addivenire, a causa della frammentarietà della documentazione prodotta, ad una ricostruzione che sia sufficientemente puntuale del rapporto contrattuale, non possono che gravare sulla parte onerata della produzione degli estratti conto completi, senza che debba necessariamente ricercarsi una soluzione ‘equa’ come preteso dall’appellante.
Il terzo motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
7.1. Invero il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016)
Venendo al regolamento delle spese processuali si rileva che tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio che vede l’appellante vittoriosa relativamente all’invocata pronuncia di nullità di varie clausole contrattuali e di illegittimità i vari addebiti, ma la vede
soccombente rispetto alla domanda di rideterminazione del saldo e di condanna della banca alla restituzione- si ritiene di dover procedere alla integrale compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Le spese delle CTU di primo grado (disposta per l’espletamento di accertamento funzionale ad una domanda rispetto alla quale l’attrice è risultata soccombente) vanno poste definitivamente a carico dell’attrice.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell’appello, DICHIARA: a) la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente del 23.06.1989 di determinazione degli interessi ultralegali con rinvio agli usi piazza, di determinazione di valute, commissioni e spese con rinvio agli usi piazza, di applicazione di interessi anatocistici; b) l’illegittimità dell’applicazione di interessi ultralegali a far data dalla apertura del rapporto di conto corrente (23.06.1989) e fino alla stipula del contratto 3.04.2012; c) la nullità delle clausole contrattuali contenute nelle lettere contratto del 28.09.2004, 31.03.2005, 3.04.2006, 18.09.2007 nella parte in cui prevedono l’applicazione di c.m.s.; d) l’illegittimità dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000; e) l’illegittimità dell’addebito di spese per singola operazione dalla data di apertura del rapporto (23.06.1989) fino alla stipula del contratto del 3.04.2006; f) l’illegittimità della contabilizzazione delle operazioni con valute diverse da quella del giorno di esecuzione della singola operazione
CONFERMA nel resto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado;
PONE definitivamente a carico di parte appellante le spese della CTU svolta in primo grado.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 18.11.2025 La Consigliera rel. est. La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME