Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16472 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6252/2021 R.G. proposto da:
NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2234/2020 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME convenne la Banca Agricola Popolare di Ragusa ( breviter banca) dinanzi al tribunale di Catania, deducendo che questa, in assenza di valida pattuizione, aveva addebitato in conto corrente interessi ultralegali superiori al tasso soglia di usura, determinati in base una clausola nulla per il rinvio agli usi su piazza, oltre che capitalizzato trimestralmente gli interessi e le spese e applicato commissioni di massimo scoperto, anch’esse capitalizzate trimestralmente, nulle per difetto di causa.
Nella resistenza della banca il tribunale, fatta eseguire una c.t.u., accolse parzialmente la domanda e condannò la convenuta alla restituzione dell’importo di 29.468,25 EUR, corrispondente al saldo rettificato alla chiusura del rapporto.
Su gravame della banca la sentenza è stata riformata in appello, previa riassunzione del giudizio nei confronti delle eredi dell’attore, nel frattempo deceduto.
Segnatamente l a corte d’appello di Catania , per la parte che interessa, ha accolto il quinto motivo prospettato dall ‘impugnante e, all’esito di una integrazione della c.t.u., ha ritenuto che alla data del 306-2005 (di passaggio a sofferenza del rapporto) il saldo del conto fosse passivo per il correntista per l’importo di 36.337,74 EUR.
Per la cassazione della sentenza le eredi NOME hanno proposto ricorso sorretto da due motivi.
La banca ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 88, 115, 116, 167 e 210 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 119 d.lgs. n. 385/1993 (cd. T.u.b.), e l’ omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado fosse basata unicamente sulle risultanze dell’espletata c.t.u. , mentre altre rationes decisionali sarebbero state da vagliare oltre quella più liquida già utilizzata dal tribunale.
In particolare, secondo le ricorrenti, la corte territoriale avrebbe dovuto esprimersi sulla decisiva e denunciata questione della violazione, da parte della banca, dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., emesso dal giudice di primo grado e al quale questi aveva invece dato ampio spazio argomentativo. Avrebbe di conseguenza omesso di espletare l’opportuno approfondimento sulla cogenza processuale dell’istituto in questione e sulle conseguenze probatorie che la sua ingiustificata violazione viene ad assumere nel processo civile in punto di adempimento dell’onere della prova della parte onerata .
II. – Il motivo è inammissibile.
La corte d’appello, premesso che il correntista aveva prodotto solo parzialmente gli estratti del conto, essendo mancata la continuità di vari trimestri, ha ritenuto che la verifica contabile dovesse circoscriversi a un arco temporale ridotto, che tenesse conto degli estratti contraddistinti da continuità.
Ha spiegato che la soluzione di continuità negli estratti conto prodotti determina una lacuna, alla quale il c.t.u. non può sopperire se non ricorrendo ad artifici contabili fondati su mere ipotesi.
In quest’ottica ha rideterminato il saldo in base a ll’integrazione della c.t.u. appositamente disposta, limitatamente al periodo dal 30-62001 al 30-6-2005 relativamente al quale era stato rispettato il criterio della continuità degli estratti conto.
Ha poi evidenziato che le conclusioni della c.t.u. erano così state rettamente argomentate e che peraltro le stesse non erano state ‘ neppure contestate dalle parti ‘.
III. – Le ricorrenti assumono che invece la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della mancata ottemperanza della banca all’ordine di esibizione impartito dal giudice di primo grado.
Ma tale rilievo non è conducente.
La sentenza non è stata impugnata a proposito della premessa in iure , relativa alla necessità di ottenere il computo funzionale alla determinazione del saldo del conto rispetto al solo periodo caratterizzato dalla continuità degli estratti.
Per questa parte la statuizione, giusta o sbagliata che sia, è coperta da giudicato.
L’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di suoi poteri discrezionali, desumere semplici argomenti di prova (ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.).
Ma proprio perché involgente l’esercizio di potestà valutative discrezionali, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, (Cass. Sez. 1 n. 15768-04, Cass. Sez. L n. 2148-17).
IV. -Col secondo motivo le ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perché le spese processuali avrebbero dovuto essere integralmente poste a carico della banca.
Il motivo è inammissibile in quanto l’impugnata sentenza ha fatto applicazione del criterio legale di soccombenza, ancorché previa compensazione parziale.
V. Le spese seguono la soccombente delle ricorrenti.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui
200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione