Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25682/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 757/2021 depositata il 02/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella loro qualità di soci amministratori della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME in qualità di garante, ricorrono per tre mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 2 luglio 2021, con cui la corte d’appello di Genova ha così deciso: « Accoglie l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 602 del 24 maggio 2018 ed in riforma dell’appellata sentenza respinge le domande formulate da COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME », domanda volta alla rideterminazione del saldo di un conto corrente con eliminazione degli addebiti non dovuti e ripetizione dell’indebito maturato, regolando per il resto le spese di lite.
– La banca resiste con controricorso.
– Quest’ultima ha depositato memoria, mentre i ricorrenti hanno depositato una breve nota meramente confermativa del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il ricorso contiene i seguenti motivi.
4.1. – Il primo mezzo denuncia: « Violazione dell’art. 360 co 1 n. 5) cpc in ragione della omessa valutazione circa l’effettiva attendibilità della Consulenza tecnica svolta in primo grado e conseguentemente il mancato apprezzamento dell’onere probatorio di cui era gravata l’odierna ricorrente », censurando la sentenza impugnata per avere affermato che « nel presente caso la documentazione probatoria è gravemente carente ed inidonea a fare una valida ricostruzione del rapporto per quasi un decennio ». A dire dei ricorrenti, viceversa: « Nel caso de quo la documentazione prodotta in atti è tutt’altro che carente e,
conseguentemente, la CTU depositata in primo grado è da considerarsi assolutamente, ed incontestabilmente, attendibile per le ragioni che seguono. La Corte di merito, nella sentenza oggetto della presente impugnazione ritiene immotivatamente inattendibile la CTU, espletata in primo grado, per il solo fatto che non è stata depositata la serie completa degli estratti conto (pur mancando in atti le sole prime tre annualità 19941995-1996) ». Rammentano in particolare i ricorrenti quanto emergente dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, ove l’ausiliare aveva scritto che: « il rapporto risulta documentato dal primo trimestre 1997 al quarto trimestre 2003, escluso il quarto trimestre 2002, con i soli prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, con indicati gli elementi per il conteggio delle competenze medesime 10 (tassi applicati, numeri liquidati, interessi, commissioni e spese) che, in alcuni casi, riportano la parte finale dell’estratto conto e/o dei riassunti in forma scalare del trimestre di riferimento; dal primo trimestre 2004 risultano invece compiutamente documentati gli estratti conto, completi dei riassunti in forma scalare e dei prospetti di conteggio delle competenze ». Dopodiché gli stessi ricorrenti hanno sostenuto che la limitazione temporale dell’analisi svolta dalla ausiliare in primo grado avrebbe « comportato certamente un vantaggio per l’odierna resistente in quanto il Consulente nominato ha … considerato valido il primo saldo presente in atti nonostante lo stesso, proprio in ragione delle confermate nullità, fosse tutt’altro che ‘effettivamente’ dovuto ».
4.2. – Il secondo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 ». Osservano i ricorrenti che la corte d’appello ha ritenuto non fondata la domanda « come conseguenza automatica della mancata produzione di alcuni estratti conto, senza valutare la possibilità che la prova dell’indebito fosse desumibile aliunde , ben potendo il giudice integrare la
documentazione offerta dalle parti, eventualmente con mezzi di cognizione disposti d’ufficio, come la c.t.u., alla quale, secondo il costante orientamento di legittimità, il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto non sia completa, come correttamente avvenuto in primo grado ».
4.3. – Il terzo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. ». A dire dei ricorrenti « la motivazione del Giudice di seconde cure – nella parte in cui afferma e che ‘… è possibile in sede di consulenza tecnica di ufficio per il consulente colmare sulla base degli elementi a disposizione delle limitate lacune della documentazione probatoria…’ salvo poi concludere ‘… nel presente caso la documentazione probatoria è gravemente carente ed inidonea a fare una valida ricostruzione del rapporto per quasi un decennio’ » sarebbe « evidentemente viziata in quanto resa – a seguito di iter inferenziale davvero poco comprensibile che condensa premesse e conclusioni obiettivamente inconciliabili – in violazione dell’art. 132 c.p.c. » .
– Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.
5.1. – È in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato il primo mezzo.
5.1.1. – La corte d’appello ha osservato quanto segue: « Il conto corrente ordinario oggetto di causa n. 168809 è stato aperto il 20 settembre 1994 ed il Tribunale ha rideterminato il suo saldo al 30 giugno 2014. Su quasi venti anni di rapporto sono però presenti in atti, in quanto prodotti dal RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. solo gli estratti conto dal 2004 in poi, ossia degli ultimi dieci anni. Mancano invece gli estratti conto dei primi dieci anni, essendo
stati depositati dagli attori solo i prospetti trimestrali per il periodo 19972003. La Giurisprudenza ha chiarito che è onere della parte attrice che chieda di rideterminare il saldo di conto corrente provare la propria domanda depositando la documentazione bancaria tendenzialmente completa negli estratti conto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17/04/2020, n. 7895; Cassazione civile, sez. I, 04/04/2019, n. 9526; Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2019, n. 33009; Cassazione civile, sez. I, 28/11/2018, n. 30822; Cassazione civile, sez. I, 09/10/2019, n. 25373). È possibile in sede di consulenza tecnica di ufficio per il consulente colmare sulla base degli elementi a disposizione delle limitate lacune della documentazione probatoria. Ma nel presente caso la documentazione probatoria è gravemente carente ed inidonea a fare una valida ricostruzione del rapporto per quasi un decennio, un periodo troppo lungo perché la ricostruzione possa essere integrata in modo attendibile dalla consulenza tecnica di ufficio. Il motivo di appello deve pertanto essere accolto ».
5.1.2. – Ora, la dedotta violazione « dell’art. 360 co 1 n. 5) cpc in ragione della omessa valutazione circa l’effettiva attendibilità della Consulenza tecnica svolta in primo grado e conseguentemente il mancato apprezzamento dell’onere probatorio di cui era gravata l’odierna ricorrente », è frutto di una lettura palesemente errata del dato normativo che dovrebbe veicolare la censura: pur tralasciando la formulazione del motivo in termini di violazione « dell’art. 360 co 1 n. 5) », norma che la corte d’appello non potrebbe aver violato neppure se avesse voluto, giacché non disciplina il giudizio d’appello, non è rivolta al giudice d’appello, ma individua uno dei casi in cui la sentenza d’appello può essere fatta oggetto di ricorso per cassazione, è appena il caso di rammentare che il testo dell’articolo 360, n. 5, c.p.c., novellato nel 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo (basterà rammentare Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nel caso in esame, viceversa, la censura non ha ad oggetto un fatto storico, quale non è evidentemente la consulenza tecnica, senza dire che il giudice di merito, lungi dall’ometterne l’esame, ha considerato ed apprezzato il contenuto di essa, discostandosi motivatamente dalle sue risultanze, per essere stata condotta la medesima sulla base di documentazione ritenuta insufficiente.
5.1.3. – Dopodiché, laddove lamenta che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non sarebbero state acquisite agli atti « le sole prime tre annualità », il motivo – ove fosse effettivamente aderente al decisum , mentre come subito si preciserà non lo è – sarebbe ulteriormente inammissibile, per come prospettato, poiché volto a denunciare non un errore di giudizio, ma di percezione (avere il giudice affermato la mancanza agli atti di dieci anni di estratti conto in luogo dei tre effettivamente mancanti: essere dunque incorso il giudice, secondo i ricorrenti, in una svista nel compulsare gli atti di causa), sussumibile entro l’ambito dell’errore revocatorio e dunque insuscettibile di esser fatto valere a mezzo del ricorso per cassazione.
Ma, in realtà, la censura è in parte qua del tutto priva di collegamento con l’effettivo contenuto della sentenza impugnata: e cioè, è indubbio che, come osservato dalla corte territoriale, gli estratti conto fino a tutto il 2003, a partire dall’apertura del conto nel 1994, effettivamente non fossero disponibili, la qual cosa è attestata dalla stessa relazione di consulenza tecnica invocata dai ricorrenti: « il rapporto risulta documentato dal primo trimestre 1997 al quarto trimestre 2003, escluso il quarto trimestre 2002, con i soli prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, con indicati gli elementi per il conteggio delle competenze
medesime 10 (tassi applicati, numeri liquidati, interessi, commissioni e spese) che, in alcuni casi, riportano la parte finale dell’estratto conto e/o dei riassunti in forma scalare del trimestre di riferimento; dal primo trimestre 2004 risultano invece compiutamente documentati gli estratti conto ». Insomma, gli estratti conto c’erano solo dal 2004; quanto al periodo precedente c’era solo altra documentazione riportante solo in alcuni casi « la parte finale dell’estratto conto e/o dei riassunti in forma scalare del trimestre di riferimento ».
Di guisa che il vero punto di frizione tra il ragionamento svolto dalla corte d’appello ed il motivo di ricorso in esame, sotto l’aspetto considerato, finisce per rifluire sull’efficacia probatoria della documentazione concernente l’intero primo decennio di durata del rapporto: ma da tale angolo visuale l’inammissibilità della censura è ancora più palese, sia perché non si raffronta con la ratio decidendi che sostiene effettivamente la decisione impugnata, sia perché non spiega, neppure lontanamente, quali siano gli argomenti in forza dei quali il giudice di merito avrebbe dovuto giudicare probante detta documentazione, sia perché, infine, ed è cosa ovvia, stabilire se la documentazione prodotta sia o non sia probante, è affare del giudice di merito, come tra breve meglio si spiegherà, in ossequio alla inveterata regola secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).
5.1.4. – Deve allora aggiungersi – ed in ciò il motivo è manifestamente infondato – che i ricorrenti incorrono in un ulteriore grave errore giuridico nell’attribuire al giudice di merito una sorta di dovere, in ossequio ad un malinteso indirizzo di questa Corte, di colmare le lacune documentali dipendenti dall’omesso deposito di parte degli estratti conto ad opera di chi, in cause di rideterminazione del saldo di conti correnti e conseguente ripetizione di indebito, ne è onerato.
Tutt’altra è al riguardo la giurisprudenza della S.C..
Nella sentenza n. 1763 del 17/01/2024, in particolare, nella quale il tema è ampiamente approfondito, si osserva: « Innanzitutto, è doveroso muovere dal rilievo che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista … e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi … Questi ultimi, infatti, non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi … consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione
di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili …, o, ancora, gli estratti conto scalari …, ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie …, oppure … anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking , se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova … Successivamente, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d’ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio … È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto …, non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti ».
In breve, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che, deducendo la nullità di clausole del contratto, agisca in giudizio per la
ripetizione di somme che afferma essere state indebitamente corrisposte alla banca è onerato: a) della prova degli avvenuti pagamenti; b) della mancanza di causa debendi (massima scontata, a mero titolo di esempio Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979): principio, questo che altro non è se non la piana applicazione della fondamentale regula iuris dettata dal primo comma dell’articolo 2697 c.c..
Ed è del tutto ovvio, poi, che la prova dei pagamenti debba per regola generale avere ad oggetto l’intera sequenza dei pagamenti effettuati, in mancanza della quale non v’è modo di pervenire alla « integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite », come è detto nella decisione sopra trascritta, per il che soccorre elettivamente la produzione degli estratti conto periodici, in ragione della loro natura di « comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto », ai sensi del primo comma dell’articolo 119 del Testo unico bancario. Se la produzione degli estratti conto è incompleta, tuttavia, non per questo la domanda del correntista è necessariamente votata all’insuccesso: difatti, dinanzi all’allegazione del pagamento di somme non già in adempimento di obbligazioni nascenti dal contratto di conto corrente, bensì in mancanza di causa debendi , la relativa prova non è sottoposta a limiti, in quanto riferita ad un fatto (v. per riferimenti Cass. 9 agosto 2010, n. 18483). E tanto meno, come si osserva nella n. 1763/2024, vi è una base normativa che preclude l’impiego di documentazione diversa dagli estratti conto. Dopodiché è il giudice di merito a dover stabilire, nell’esercizio del suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., se il compendio probatorio offerto dall’attore sia o non sia idoneo a dare la prova degli allegati pagamenti indebiti.
Tutto ciò nella pronuncia di legittimità poc’anzi menzionata è chiarissimo: il giudice non « deve » colmare i buchi derivanti dalla mancanza di una parte degli estratti conto attraverso l’impiego di diversa documentazione, né è tenuto ad effettuare operazioni di cerniera tra diversi periodi coperti
dagli estratti conto ma intercalati da periodi non coperti dagli estratti conto: egli non « deve », ma « può », nell’esercizio dei poteri che gli discendono dall’articolo 116 c.p.c. avvalersi di qualunque altra documentazione ritenuta idonea nonché delle indagini del consulente tecnico, ovvero tenere per fermo (nel caso di azione intentata dal correntista per ripetizione di indebito) il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile: l’accertamento del dare ed avere « può » attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi; non « può » escludersi che l’andamento del conto « possa » accertarsi avvalendosi di altri strumenti; il giudice del merito ben « può » valorizzare altra e diversa documentazione; e « può » attribuire rilevanza alla condotta processuale; « può » avvalersi di un consulente d’ufficio, essendogli infine « consentito » utilizzare i metodi di calcolo più idonei.
In altri termini, come è stato già affermato, « resta fermo il fatto che la possibilità che la documentazione offerta consenta o meno la ricostruzione attendibile del saldo tramite CTU, è una valutazione che appartiene in via esclusiva al giudice di merito … non sindacabile in questa sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione ma nei ristretti e specifici termini in cui ciò è consentito come già ricordato » (Cass. n. 8914/2025). O, come pure è stato ripetuto: « questa Corte è pervenuta ad affermare che l’assenza di alcuni estratti conto (inziali o intermedi) non impedisce al giudice di valutare il fondamento della domanda del correntista laddove: (a) sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista; (b) la mancanza di una parte degli estratti conto sia colmabile altrimenti, attraverso il ricorso ad altri elementi di prova o alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; (c) l’utilizzo di tali elementi sia coerente con la distribuzione dell’onere probatorio, e non finisca per gravare una delle parti dell’onere di dimostrare l’eventuale insussistenza di un credito o di
un minor debito dell’altra. Dette valutazioni, però, sono di pertinenza del giudice di merito, che dovrà valutare, con ricognizione in fatto che gli spetta in via esclusiva – eventualmente con l’ausilio di una consulente tecnico esperto in materia contabile – se sussista la prova delle illegittime appostazioni, se la carenza di alcuni estratti conti sia colmabile con altri elementi di prova in funzione di un risultato attendibile in termini di ricostruzione del saldo finale; detta valutazione non può essere censurata in sede di legittimità attraverso un ulteriore giudizio sulle risultanze probatorie, ma solo eventualmente, sotto il profilo del vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui questo è ancora ammissibile » (così esaustivamente Cass. n. 17151/2025).
In fin dei conti, se si accedesse alla tesi prospettata dai ricorrenti si finirebbe per infrangere il precetto dettato da una norma che costituisce architrave del sistema, quale l’articolo 2697 c.c., unitamente ad un altro architrave del sistema, l’articolo 116 c.p.c..
5.2. – Il secondo mezzo è inammissibile perché totalmente fuori ratio .
I ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbe rigettato la domanda « come conseguenza automatica della mancata produzione di alcuni estratti conto, senza valutare la possibilità che la prova dell’indebito fosse desumibile aliunde»: il che è l’esatto contrario di quanto invece il giudice di merito ha fatto: « È possibile in sede di consulenza tecnica di ufficio per il consulente colmare sulla base degli elementi a disposizione delle limitate lacune della documentazione probatoria. Ma nel presente caso la documentazione probatoria è gravemente carente ed inidonea a fare una valida ricostruzione del rapporto per quasi un decennio, un periodo troppo lungo perché la ricostruzione possa essere integrata in modo attendibile dalla consulenza tecnica di ufficio ».
E cioè il giudice di merito, al di fuori di ogni automatismo, ha ritenuto, nella specie, che la documentazione prodotta non fosse sufficiente perché mancante per un così esteso e prolungato periodo di tempo.
Si tratta insomma di un motivo che, come si premetteva, si disinteressa totalmente della effettiva ratio decidendi svolta dal giudice di merito.
5.3. – Il terzo mezzo è manifestamente infondato.
Dovrebbe essere superfluo rammentare che la riforma del 2012 del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c. ha comportato la riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Come ancora ribadito chiarito dalle recenti Cass. nn. 20894 e 9218 del 2025, in motivazione, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. nn. 27328, 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una « motivazione apparente » nel caso, ma solo nel
caso, in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Nel caso di specie la motivazione c’è ed è comprensibilissima, com’è chiarissimo l’ iter logico da cui è scaturito il rigetto dell’originaria domanda: il giudice di merito, perfettamente consapevole del principio secondo cui il giudice « può » (ma non « deve ») avvalersi di documentazione volta a supplire alla mancanza di estratti conto, ove idonea allo scopo, ha ritenuto preclusiva la circostanza che la documentazione prodotta fosse « gravemente carente » così da non consentire « una valida ricostruzione del rapporto per quasi un decennio, un periodo troppo lungo »: affermazione, questa, del tutto plausibile e nient’affatto meramente apparente (e certo non contraddittoria), visto che l’arco temporale non coperto dalla produzione degli estratti conto si protraeva per la metà del totale.
D’altronde, ed infine, tornando ad un’osservazione fatta in precedenza, qui non è neppur dato sindacare l’assetto motivazionale della decisione impugnata per non aver dato specificamente conto del perché la documentazione relativa al primo decennio del rapporto non fosse idonea, dal momento che dal ricorso non emerge affatto che, al contrario, idonea fosse.
In conclusione, siamo qui dinanzi ad un evento del processo del tutto fisiologico, quello del giudice che motivatamente si discosta dalla consulenza tecnica, sul che la Corte di cassazione non ha modo di intervenire, al di fuori del limitato controllo motivazionale di cui si è detto.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME