Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31840 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18970/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, RITA COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 288/2021 depositata il 09/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Genova ha parzialmente accolto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volta alla rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente acceso nel dicembre del 1990 (c/c n. 7804) e proseguito dal 5 marzo 2007 con altro conto (n. 11729) in ragione della illegittimità degli addebiti per interessi e anatocismo e usura, rispetto alla quale la convenuta aveva eccepito l’avvenuta prescrizione dei diritti vantati dall’attrice per la ripetizione di versamenti effettuati oltre il decennio e la validità dei contratti essendo questi stati stipulati per iscritto.
2.- Il Tribunale, dichiarava la nullità delle clausole mai variate sino al 5 marzo 2007 e rideterminava il saldo del solo c/c n. 7804 (essendo il c/c n.11729 valido in quanto sottoscritto dal correntista pur in assenza della sottoscrizione della banca) in € 262.020,19 in quanto questo, stipulato in data 10 dicembre 1990, conteneva il rinvio per la determinazione degli interessi agli usi di piazza, e doveva applicarsi in via sostitutiva il tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., né rilevavano le comunicazioni di variazioni contrattuali ad opera della banca che non essendo sottoscritte dal cliente non valevano a sanare l’originario vizio di nullità della pattuizione; osservando per il resto e che: a) correttamente il CTU era partito dal 31 agosto 2000, ultimo saldo attivo anteriore al decennio (mentre la tesi della convenuta che il conto corrente era tornato in attivo il 22 marzo 2002 con un accredito di 64.000 euro non aveva trovato riscontro nella documentazione in atti); b) i conti correnti n. 7804 e n. 11729 erano collegati in quanto al momento dell’estinzione del primo il suo saldo debitore era addebitato al secondo; c) il credito complessivo sul primo conto era di € 262.020,19,; d) in mancanza di documentazione fra il 1990 ed il 1996 (e di richiesta di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. era stato corretto partire dal primo saldo disponibile che dava un saldo negativo di £ 87.436.125, e non dal saldo zero; e) la nuova pattuizione di un anatocismo trimestrale prima illegittimo
comportava un peggioramento delle condizioni e doveva essere approvato e per iscritto, né la comunicazione integrava gli estremi formali di detta approvazione; f) la CTU aveva accertato che la banca non aveva mai applicato interessi superiori ai tassi soglia.
– La Corte d’appello di Genova ha accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che lamentava che le lacune documentali non avrebbero consentito di ritenere assolto l’onere probatorio che incombeva sulla società, e ha dichiarato in parte assorbiti in parte inammissibili i motivi di appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE di cui ha, quindi, respinto la domanda, osservando, per quanto qui ancora interessa:
che nel caso di specie risultava mancante troppa documentazione relativa ai due conti correnti: circa il primo conto corrente n. 7804 mancavano completamente i primi sei anni del rapporto (1990 -30 settembre 1996), il 2° trimestre 1999, il settembre 2000, il settembre 2004; erano poi parzialmente incompleti il I e III trimestre 1999, il I trimestre 2000,il I trimestre 2002, il I trimestre 2007 mancando il dettaglio delle competenze e degli oneri addebitati; inoltre, poiché la società contestava si potesse utilizzare il saldo del primo estratto conto disponibile dopo i sei anni di mancanza di estratti conto, non era neanche possibile far ricorso alla giurisprudenza di legittimità che prevede che il giudice possa integrare la prova carente sulla base delle deduzioni svolte dalla parte disponendo una consulenza contabile; circa il secondo conto corrente n. 11729 mancano o erano incompleti i documenti relativi a circa un anno del rapporto (gli estratti conto di settembre 2007, luglio 2011, agosto 2011, ottobre 2011, novembre 2011, gennaio 2012, febbraio 2012 ed erano incompleti gli estratti conto del IV trimestre 2007, dal 1′ al 25 marzo 2012, dal 1′ al 20 dicembre 2011, dal 1′ al 25 settembre 2011); perciò, tenendo anche conto del collegamento dei due conti correnti sostenuto da RAGIONE_SOCIALE si trattava di lacune troppo significative per portare ad un accertamento attendibile del saldo anche avvalendosi
dell’attività ricostruttiva del CTU, il cui risultato appariva opinabile essendo, infatti, contestato da entrambe le parti)
quanto all’ultimo motivo di appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE relativo all’asserita illegittimità delle segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE, la parte non indicava neanche di quali segnalazioni si trattasse, in quali circostanze fossero avvenute e perché sarebbero illegittime.
– Avverso detta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE affidato a quattro motivi e corredata di memoria . Ha resistito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a che ha, altresì dichiarato per le denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale di voler riproporre nel giudizio di rinvio tutti i motivi di appello principale ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata; anche la resistente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata da parte ricorrente nella memoria 380 bis 1 c.p.c. Invero RAGIONE_SOCIALE dichiara di agire in persona del proprio legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO in forza di procura speciale del 14.4.2021, conferitale dal AVV_NOTAIO a ciò a sua volta facoltizzato in forza di procura speciale del 14.4.2021; entrambe le suddette procure -depositate in atti – prive di timbri e di sottoscrizione del AVV_NOTAIO, non essendo copie conformi all’originale, sarebbero prive dell’efficacia probatoria prevista dall’art. 2714 c.c. ed anzi di efficacia probatoria tout court , di qui la nullità della procura alle liti. Inoltre non essendo prodotta la procura (di cui pure sono indicati gli estremi) giustificativa dei poteri conferiti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa ad NOME COGNOME (che ha nominato, fra gli altri, quale procuratore il AVV_NOTAIO che, a sua volta, ha nominato la procuratrice AVV_NOTAIO), anche qualora si ritenesse la validità ed efficacia delle procure dette, sarebbero comunque non provati a monte i poteri del soggetto (NOME COGNOME) che ha conferito la procura alle liti giacché non sarebbe sufficiente
l’indicazione degli estremi dell’atto notarile che avrebbe asseritamente conferito i poteri a NOME COGNOME.
In sintesi con la memoria la ricorrente ha contestato il potere rappresentativo speso dall’AVV_NOTAIO nel conferire la procura speciale alle liti.
La ricorrente invoca la giurisprudenza che richiede il deposito della procura notarile che attesti la legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica, e che ha affermato costantemente che non può ritenersi idonea la procura (alle liti) in calce al ricorso per cassazione rilasciata in nome e per conto di una società RAGIONE_SOCIALE da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere «procuratore» della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass. 2033/2022).
1.1 L’eccezione è infondata.
Nella specie è contestata la prova documentale della rappresentanza sostanziale della società controricorrente derivante da procura (e non risultante dal registro delle imprese), in funzione della dimostrazione della valida rappresentanza processuale della società stessa.
Ed, invero, come questa Corte ha affermato ripetutamente (v. per tutte Cass 11898/1 e tra le più recenti Cass. n. 15177/2024) in tema di rappresentanza processuale la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa. Questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto (v. Sez. U, n. 31963/2021; Cass. n. 23033/2011; Cass. n. 19162/2007).
Caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la società non in ragione di una previsione statutaria – verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese – bensì in forza di un’apposita delega conferitagli dal legale rappresentante; in tal caso ove la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 c.p.c. la spettanza di tale potere (Cass. n. 11091/2020). In particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso); sicché, qualora detta procura non sia rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso (o del controricorso), non bastando neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass. n. 23786/2013).
1.2 -In sede di legittimità la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, però, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire (Sez. U, n. 4248/2016; Cass. n. 29244/2021).
Tuttavia laddove la contestazione dei poteri del rappresentante legale del ricorrente avvenga ad opera del controricorrente solo con la memoria ex art.380-bis1 c.p.c., allorché la parte ricorrente si sia ormai vista scadere il termine di 15 giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in
camera di consiglio per eventuali produzioni ex art.372 c.p.c. (come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. h) d.lgs. 10.10.2022, n. 149, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lettera a), l. 29.12.2022, n. 197, che prevede che l’art. 372 novellato si applichi anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio) questa Corte ha precisato (v. Cass. n. 15177/2024, cui è seguita in senso conforme Cass. n. 30655/2025) che è vero che nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe su chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere, « a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Sez. U, n. 20596 del 1.10.2007, non smentita da Sez.U. 24179 del 16.11.2009 che attiene a un caso di non corrispondenza dei poteri processuali a quelli sostanziali del procuratore)», ricordando, peraltro, che in senso conferme si erano pronunciate anche le Sezioni Unite (v. sent. n.4248 del 2016), pur se con riferimento alla questione di legittimazione processuale relativa al giudizio di merito, laddove hanno escluso il rilievo d’ufficio e ritenuto necessaria l’eccezione di controparte.
Nella fattispecie oggetto delle pronunce predette -che era opposta a quella che qui occupa, ove è il ricorrente che contesta il potere rappresentativo della società controricorrente del soggetto che ha conferito la procura e agito in giudizio -questa Corte ha concluso che la contestazione dei poteri da parte dei controricorrenti fosse avvenuta
tardivamente con la memoria ex art.380-bis1 c.p.c., giacché avrebbe dovuto essere proposta con il controricorso, come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito delle memorie (dieci giorni prima della camera di consiglio, il primo, quindici gironi prima il secondo) non consentiva alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente; perciò il difetto di tempestiva contestazione sollevava la ricorrente dall’onere di produrre in giudizio l’atto legittimante, ossia il rogito notarile fonte del potere.
1.3- Nella odierna fattispecie, invece, la ricorrente non aveva alcuna difesa prima della memoria 380 bis. 1 c.p.c. per sollevare l’eccezione, sicché essa non può essere considerata tardiva.
Anche su questo punto infatti va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (si veda di recente Cass. n. 15010/2024) che, onde scongiurare il potenziale verificarsi di una chiara lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (cfr. art. 24 Cost.), ha affermato che, proprio tenuto conto del concreto iter procedimentale previsto dall’art. 380bis. 1 c.p.c., una sua interpretazione costituzionalmente orientata non può che essere nel senso che la memoria suddetta, in una ipotesi particolare come quella appunto in esame, configurandosi come il primo ed unico atto difensivo (non essendo prevista dal rito disciplinato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la discussione della causa in pubblica udienza) a disposizione della parte ricorrente suddetta per contestare la legittimazione processuale della parte (che solo in questo grado di legittimità risulta così costituita, giacché diversamente l’eccezione sarebbe stata evidentemente preclusa), debba consentire una siffatta contestazione (cfr. nel medesimo senso, in motivazione, Cass. nn. 10786 e 5478 del 2024).
1.4Venendo, dunque, al merito dell’eccezione si osserva che essa è infondata quanto alla mancata prova «a monte» dei poteri del soggetto (NOME COGNOME) che ha conferito la procura alle liti, vale a dire del potere
«delegante» di NOME COGNOME (che ha conferito procura a NOME COGNOME che, a sua volta, l’ha conferita a NOME COGNOME) a motivo del fatto che non è depositata la procura fonte del potere della medesima, giacché l’esistenza di detta procura in autentica AVV_NOTAIO 14.4.2021 n. 444955/NUMERO_DOCUMENTO di repertorio registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Milano DP 1 il 14 aprile 2021 al n. NUMERO_DOCUMENTO, è attestata ex art. 2700 c.c. dal AVV_NOTAIO – pubblico ufficiale -rogante la procura (prodotta in atti) con cui NOME COGNOME ha conferito i poteri al AVV_NOTAIO (procura in autentica AVV_NOTAIO n. 6744/4736 di repertorio)
E’ infondata anche quanto, all’idoneità probatoria delle due procure prodotte -in quanto prive di timbri e di sottoscrizione del AVV_NOTAIO, e perciò asseritamente non conformi all’originale.
Fermo che le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale ai sensi dell’ art. 2714 c.c., reputa il Collegio che in quanto si tratta si tratta di copie estratte dal registro dell’Agenzie delle entrate non v’è alcun elemento che faccia dubitare del fatto che detta l’estrazione non sia conforme all’originare registrato. E ciò in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, per cui «Con riguardo agli atti pubblici e alle scritture private depositate presso pubblici ufficiali, sebbene a norma degli articoli 2714 e 2715 cod. civ. facciano piena prova in giudizio soltanto le copie spedite nelle forme di legge, tuttavia il giudice di merito può attribuire rilevanza probatoria, con una valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, anche alle copie informi esibite dalle parti quando riconosca che corrispondono all’originale», giacché come si legge in motivazione « È ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, sebbene facciano piena prova in giudizio ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., nell’ambito degli atti pubblici e delle scritture private depositati presso uffici pubblici, soltanto le copie spedite nelle forme di legge, il
giudice di merito può attribuire rilevanza probatoria, con una valutazione insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, anche alle copie informi esibite dalle parti quando riconosca che corrispondano all’originale (per tutte Cass. 23.2.1987 n. 1904). Peraltro nel caso in esame trattasi di una fotocopia rilasciata dall’Ufficio del Registro con annotazione di conformità all’originale. Ad essa pertanto deve essere attribuita efficacia probatoria pari all’originale con la conseguenza che, ove prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta in mancanza di disconoscimento ai sensi dell’art. 215 n. 2 c.p.c. (in termini Cass. 10.3.1983 n. 1788). Nell’ipotesi in esame i ricorrenti non hanno disconosciuto la scrittura in ordine alla provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta, ma hanno contestato unicamente la sua conformità all’originale, correttamente ritenuta sussistente sulla base dei richiamati principi.»
In adesione a questi principi reputa il Collegio che la mera assenza della sottoscrizione in originale del AVV_NOTAIO (sostituita dalla dicitura ‘f.to’ ) e del timbro del medesimo, non privino di efficacia probatoria le copie delle procure in questione, la cui identificazione, quali atti pubblici registrati, è del tutto integra in ragione del riferimento al AVV_NOTAIO rogante alla data, al numero di repertorio e di raccolta.
2.- Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, ritenendo non provata la domanda del correntista poiché gli estratti conto prodotti erano troppo parziali e non permettevano la ricostruzione dei rapporti intercorsi con la banca, si sarebbe pronunciata su un motivo non formulato dalla controparte, che in appello si doleva solo del fatto che il primo giudice non avesse accolto la propria eccezione sulla mancata produzione da parte della società correntista degli estratti conto «integrali» a far data dall’inizio del rapporto.
In altre parole secondo la ricorrente, poiché la banca aveva censurato la sentenza di primo grado perché questa aveva recepito la tesi della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di ricostruire il saldo anche in assenza della produzione integrale degli estratti conto, la Corte di merito nel ritenere che la documentazione fosse troppo lacunosa sì da intaccare la attendibilità della rideterminazione contabile effettuata dal CTU, sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, poiché non era quella la critica mossa alla sentenza di primo grado.
1.1 Il motivo è infondato. Invero nel controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trascrive il resto del motivo d’appello trascurato dalla ricorrente, nel quale la banca sottolineava di aver rilevato come anche gli estratti conto dal settembre 1996 presentassero delle carenze e che le stesse non consentivano la ricostruzione fedele e corretta dei rapporti di conto corrente e del loro saldo onde il CTU, per sopperire a tale incompletezza, aveva dovuto ricorrere a deduzioni piuttosto che a un corretto e analitico calcolo; infine che detta carenza probatori rilevava tanto più in quanto la società non aveva chiesto ai sensi dell’art. 119 TUB alla banca copia degli estratti conto completi nè formulato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., omissioni che non erano frutto di una dimenticanza ma di una precisa strategia difensiva laddove la società attrice riteneva che l’onere di produzione fosse a carico della banca (assunto però smentito da tutta la giurisprudenza di legittimità). Pertanto, la Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello principale nella parte in cui questo deduceva che le carenze documentali non consentivano la ricostruzione del conto, osservando che pur non essendo necessaria la completezza documentale, deve, tuttavia essere possibile tramite CTU una ricostruzione attendibile del conto anche tramite elementi di prova diversi, senza con ciò incorrere in alcun vizio ex art. 112 c.p.c.
2. -Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma
1 n.4 c.p.c., e ciò perché: a) la Corte d’appello ha ritenuto la domanda del correntista non provata in considerazione dell’asserito elevato numero di estratti conto mancanti, laddove, secondo la giurisprudenza del tutto prevalente, nel caso in cui l’esistenza dei rapporti non sia contestata (come nel caso di specie) la prova dell’indebito è desumibile aliunde, anche attraverso mezzi di cognizioni disposti d’ufficio, come esattamente avvenuto nel giudizio di primo grado, ove la CTU aveva ricostruito i rapporti facendo ricorso, per colmare le parti non coperte dagli estratti conto, a scritture contabili di raccordo, il ricorso alle quali è ammessa anche dalla giurisprudenza di legittimità; b) la Corte d’appello avrebbe respinto erroneamente ed illogicamente la richiesta di azzeramento del primo saldo negativo giacché a fronte dell’accertamento della nullità degli interessi di cui al contratto di conto corrente n. 7804 del 10.12.1990, del mancato adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000 e della mancata impugnazione dei relativi capi della sentenza di primo grado con conseguente passaggio in giudicato degli stessi, sarebbe illogico aver osservato da parte della Corte che parte appellante contestava che « si potesse utilizzare il saldo del primo estratto conto disponibile» e che quindi « non è neanche possibile utilizzare la soluzione che la citata Cassazione del 2018 aveva ritenuto applicabile» , perché in tal modo la Corte di merito individuava l’impedimento all’azzeramento del primo saldo in un fatto – la contestazione del saldo iniziale da parte del cliente – che, invece, se fondato avrebbe dovuto condurre proprio a detto azzeramento del saldo; c) perché la Corte d’appello non aveva motivato sulle ragioni che rendevano le risultanze della CTU inattendibili, adducendo a sostegno di tale presunta inattendibilità che ambedue le parti ne avevano contestato i risultati laddove, in realtà, detti risultati erano stati contestati da ambo le parti sotto altri profili, nessuno dei quali atteneva alla inattendibilità della ricostruzione dei rapporti in ragione dell’incompletezza della documentazione.
2.-Il motivo, che si articola in diverse censure, è inammissibile sotto tutti i profili.
2.1 Quanto al primo la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio di legittimità richiamato nel motivo per cui « Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti». ma, nel merito (in questa sede non sindacabile), ha ritenuto che gli altri mezzi, ed in particolare la consulenza contabile, non avesse consentito di raggiungere la prova funzionale all’accertamento dell’indebito preteso.
2.1Quanto al secondo profilo la ricorrente svolge una critica inammissibile giacché non intercetta la ratio decidendi : invero la Corte ha ritenuto che la contestazione del primo saldo non consentisse di procedere alla ricostruzione del rapporto secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (citata dalla Corte d’appello stessa) e ritenuta in astratto applicabile per cui « il cliente il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia qualora limiti l’adempimento da alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto il giudice può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni svolte dalla parte anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio in particolare disponendo una consulenza contabile» ( Cass. n. 31178/3.12.2018), il che non ha nulla a che vedere con il preteso
rigetto della richiesta di azzeramento del saldo, di cui invero la Corte d’appello neppure tratta; giova aggiungere che -come osserva la controricorrente -secondo l’orientamento costante di questa Corte, l’azzeramento del saldo presuppone la presenza di una domanda riconvenzionale della banca a fronte di quella principale di ripetizione dell’indebito ( Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi» . ( v. Cass.n.11735/2024).
2.3- Il terzo profilo è parimenti inammissibile giacchè anche in tal caso non si confronta con la ratio decidendi della corte territoriale che ha ritenuto « opinabile» il risultato dell’attività ricostruttiva del consulente tecnico d’ufficio perché si trovava a « dover colmare troppe lacune » anche alla luce del collegamento dei due conti correnti, essendo rimasta assente o incompleta la documentazione di 8 anni sui 18 del rapporto cioè quasi la metà del periodo da prendere in esame, mentre è solo un mero commento fra parentesi privo di alcuna valenza decisoria il riferimento al fatto che il risultato opinabile della CTU fosse stato contestato da entrambe le parti.
-Il terzo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118
disp. att. c.p.c. 3, 24 e 111 cost. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché rilevando che la documentazione mancante fosse «troppa» la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione del tutto evanescente e quindi apparente, che non permette alcun controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice, essendo del tutto assenti argomenti diretti a dimostrare sul piano tecnico la non attendibilità dei risultati della CTU svolta in primo grado; inoltre sarebbe del tutto contraddittorio affermare -come fa la corte territoriale che « la Corte di Cassazione ha specificato che è possibile colmare limitate lacune per mezzo di una consulenza tecnica di ufficio » ed al contempo affermare che « Nel presente caso pero risulta mancante troppa documentazione (…). Tenendo anche conto del collegamento dei due conti correnti sostenuto da parte RAGIONE_SOCIALE, risulta evidente che le lacune presenti sono troppe per portare ad un accertamento attendibile del saldo anche avvalendosi dell’attività ricostruttiva del consulente tecnico d’ufficio, il cui risultato appare opinabile (infatti è contestato da entrambe le parti) proprio perché si trova a dover colmare troppe lacune » (pagg. 17,18 sentenza, doc. 1 ricorso)
3.1- Il motivo è inammissibile: posto che come affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce) « il vizio logico della motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione) » e che « in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportarne la
nullità », il motivo è inammissibile nella misura in cui -pur in apparenza denunciando un vizio «intrinseco» al ragionamento decisorio – in realtà deduce illogicità e contraddittorietà del medesimo rispetto alle risultanze istruttorie all’esito della CTU, laddove il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, può riguardare solo « l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali » ( Cass. sez. Un. cit.); nel caso di specie la ratio della decisione è chiaramente percepibile e ciò che denuncia il motivo è piuttosto «un’insufficienza» di motivazione sulla attendibilità del risultato della CTU, che non è più denunciabile in cassazione se non nei ristretti termini di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. agli effetti del quale la ricorrente avrebbe dovuto dedurre precise circostanze di fatto, di carattere contabile, decisive, discusse in causa e pretermesse dal giudice nella sua valutazione di eccessiva insufficienza del compendio probatorio documentale.
4.- Il quarto motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 comma 1 nn. 1 e 2 c.p.c. in relazione all’art. art. 360,comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente respinto il motivo di appello incidentale relativo alla richiesta di dichiarazione di illegittimità delle segnalazioni in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base della presunta omessa indicazione da parte dell’appellante incidentale, delle segnalazioni illegittime e dei motivi per cui queste sarebbero tali, laddove dette segnalazioni sarebbero state agli atti e agevolmente individuabili (oltre che individuate e non contestate dalla stessa banca) così come sarebbero stati illustrati i motivi della loro illegittimità in sede di appello incidentale contro la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul punto poiché, una volta accertata l’indebita applicazione degli interessi illegittimi, sarebbero state perciò
steso erronee ed illegittime le segnalazioni avvenute nel tempo in RAGIONE_SOCIALE.
4.1Il motivo è infondato. Nel dolersi dell’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c. – laddove la corte territoriale ha ritenuto che con il motivo di appello incidentale relativo all’asserita illegittimità delle segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE, la parte non avesse indicato in modo specifico le ragioni di impugnazione (di quali segnalazioni si trattasse, in quali circostanze e il perché della illegittimità)- la ricorrente intende superare siffatto rilievo di aspecificità circa le segnalazioni oggetto della domanda richiamando un elenco allegato alla citazione di primo grado e alla comparsa di costituzione sempre in primo grado della banca (che aveva riferito di aver effettuato segnalazioni degli utilizzi in conformità alle risultanze dei conti correnti solo fino a luglio 2009, essendo di lì in poi il rapporto sempre proseguito in attivo). Tuttavia, così facendo la ricorrente pretende di dimostrare la ammissibilità dell’appello sul punto rinviando in questa sede ad atti di primo grado, mentre mancando un espresso rinvio a tali atti nel motivo di appello stesso in funzione di specificazione del medesimo, l’inammissibilità di questo non può che risultare correttamente dichiarata. Ed invero, risulta che nella richiamata (v. pag. 21 ricorso) comparsa di costituzione in appello la odierna ricorrente deduceva il vizio della sentenza di primo grado per omessa pronuncia con riferimento alla dichiarazione di illegittimità delle segnalazioni nella RAGIONE_SOCIALE rischi della Banca d’Italia osservava solo che « a fronte dell’accoglimento seppur parziale della domanda attorea, deriva necessariamente l’erroneità delle segnalazioni nella centrale rischi. Poiché la stessa sentenza impugnata accerta l’indebita applicazione di interessi legittimi, è evidente che la centrale rischi ha segnalato nel tempo crediti della banca erronei e altrettanto illegittimi »: conteneva, quindi, una specificazione solo delle ragioni di legittimità, non una specificazione degli atti pretesamente
illegittimi impugnati, neppure per relationem, ovvero con richiamo espresso agli atti di primo grado in punto.
5.- Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez. Civile del 28.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME