Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31809 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31809 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29292-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 2769/2019 della CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata il 24/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Como, con sentenza del 26/10/2017, respinta l ‘ eccezione di prescrizione sollevata da RAGIONE_SOCIALE in difetto di prova di rimesse solutorie, ha ritenuto, a seguito di consulenza tecnica contabile, la sussistenza di
interessi anatocistici, interessi ultralegali e importi a titolo di c.m.s. e spese non pattuiti, ed ha, quindi, accolto la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, condannando la banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente con il riaccredito dell ‘importo di €. 128.081,25.
1.2. RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l ‘ altro, che la società attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio con la produzione in giudizio degli estratti conto relativi al l’intero svolgimento del rapporto per cui è causa.
1.3. La società appellata, a sua volta, ha resistito all ‘ appello sul rilievo che la mancanza degli estratti conto completi non aveva impedito al tribunale, anche attraverso l ‘ espletata consulenza tecnica contabile, di individuare le somme indebitamente capitalizzate dalla banca.
1.4. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l ‘ appello della banca ed ha, per l ‘ effetto, rigettato la domanda proposta dall ‘ attrice.
2.1. La corte, in particolare, dopo aver affermato il principio per cui il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell ‘ indebito, è tenuto a provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendi e che, pertanto, non può essere accolta la domanda di restituzione ove siano incompleti gli estratti conto che attestano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, ha escluso che ‘ la domanda di RAGIONE_SOCIALE possa ritenersi fondata, non avendo quest ‘ ultima prodotto in atti gli estratti conto integrali riferiti al rapporto per cui è causa’ , come, del resto, confermato dal consulente tecnico d ‘ ufficio il quale, pur ritenendo possibile svolgere i conteggi attraverso una ricostruzione di tipo contabile, ha evidenziato l ‘ incompletezza della documentazione prodotta.
2.2. La corte, per contro, evidenziando la necessità di ‘ avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente ‘ , ha ritenuto che, nel caso in esame, la mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della correntista non consentiva ‘ di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese’ e che, ‘ non avendo RAGIONE_SOCIALE assolto all ‘ onere probatorio su di lei gravante in ordine alle pretese azionate ‘, l’ appello della banca doveva essere, di conseguenza, accolto e la domanda di ripetizione proposta, per l ‘ effetto, rigettata.
2.3. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 7/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti, l ‘ 8/7/2019.
2.4. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
2.5. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 1, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto di non aderire alla consulenza tecnica d ‘ ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, che aveva accertato la fondatezza della domanda, senza, tuttavia, motivare sulle ragioni per le quali si era discostata dalle risultanze della stessa e, comunque, ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dall ‘ appellata non fosse idonea a dimostrare analiticamente le poste applicate in modo
indebito, senza considerare che, al contrario, il consulente tecnico d ‘ ufficio, come emerge dalla relazione redatta dallo stesso, aveva avuto la piena disponibilità dei prospetti di dettaglio delle competenze e dei riassunti scalari per tutto il periodo analizzato.
3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha erroneamente ritenuto che spettasse alla correntista l ‘ onere di depositare gli estratti conto relativi all ‘ intero rapporto intercorso tra le parti, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, nei rapporti bancari, l ‘ accertamento del dare e avere può essere svolto attraverso l ‘ utilizzo di tutti gli elementi utili a tale scopo e che l ‘ incompletezza degli estratti conto non esclude che, in assenza di evidenze diverse, il conteggio del dare e avere possa essere effettuato, anche attraverso una consulenza tecnica d ‘ ufficio, a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.
3.3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.
3.4. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, in effetti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l ‘ impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all ‘ inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019). La prova dei movimenti del conto può essere,
pertanto, desunta anche aliunde (v. anche Cass. n. 29190 del 2020), avvalendosi eventualmente dell ‘ opera di un consulente d ‘ ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (cfr., da ultimo, Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 20621 del 2021).
3.5. Si è, di conseguenza, ritenuto che ‘ la produzione dell ‘ estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali ‘ e che ‘ là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d ‘ ufficio, secondo l ‘ insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori ‘ (Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 16837 del 2022, in motiv.).
3.6. Peraltro, ove il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800 del 2022, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di
merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali; Cass. n. 35979 del 2022).
3.7. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi esposti e dev ‘ essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima