Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27835 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 2453 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./pP_IVAvP_IVAa. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME di
Vinadio ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1931/2018 della Corte d’Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificat o la ‘RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME citavano a comparire innanzi al Tribunale di Torino ‘ RAGIONE_SOCIALE
Esponevano che la ‘RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto con l’ istituto di credito convenuto un rapporto, successivamente chiuso, di conto corrente; che NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME avevano avuto veste di fideiussori.
Esponevano che l’istituto convenuto aveva provveduto all’a pplicazione di interessi usurari ed anatocistici.
Chiedevano condannare parte convenuta alla restituzione della somma di euro 343.642,65 per l’ indebita percezione degli importi tutti non dovuti, oltre interessi legali e risarcimento del danno.
Si costituiva ‘ RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell ‘ avversa domanda.
In riconvenzionale chiedeva condannarsi gli attori al pagamento della somma di euro 446.423,63, quale scoperto del conto corrente alla data di chiusura del rapporto.
Espletate le c.t.u., con sentenza n. 11/2017, il tribunale condannava l’istituto bancario convenuto a corrispondere agli attori la somma di euro 303.419,39, oltre interessi legali e spese di lite.
Proponeva appello ‘RAGIONE_SOCIALE
Si costituivano la ‘ RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Instavano, tra l’altro, per il rigetto dell’avverso gravame.
Con sentenza n. 1931/2018 la C orte d’ Appello di Torino accoglieva il gravame ed in riforma dell’appellata sentenza rigettava le domande tutte esperite in prime cure dagli attori; compensava fino a concorrenza di ½ le spese del doppio grado e condannava gli appellati a rimborsare a controparte la residua metà.
Premetteva la corte c he all’udienza del 28.1.2015 innanzi al tribunale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva dichiarato, come da verbale, di rinunciare ‘alla domanda riconvenzionale… senza rinunciare al diritto di credito che sarà eventualmente oggetto di altro giudiz io’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Indi evidenziava che, contrariamente all’assunto del primo giudice, l’istituto bancario non aveva inteso conseguire una pronuncia estintiva ex art. 306 cod. proc. civ. neppure limitatamente alla sola domanda riconvenzionale, ma aveva, più semplicemente, inteso rinunciare ‘ ad ottenere nell’ambito di questo processo una qualsivoglia pronuncia di merito (…) su lla domanda riconvenzionale e solo su questa’ (così sentenza d’appello, pag. 12) .
Evidenziava ulteriormente che siffatta iniziativa, pienamente legittima in quanto espressione del principio dispositivo, senz’altro atta ad impedire al giudice la possibilità di pronunciare nel merito ed esplicante effetti solo
processuali senza dismissione della posizione sostanziale, non abbisognava della accettazione della controparte costituita , ‘essendo sufficiente la manifestazione espressa di volontà della parte interessata, in concreto univocamente intervenuta’ (così sentenza d’appello, pag. 12) .
Premetteva altresì che, a fronte dell’onere degli iniziali attori di comprovare il fondamento dell’azionata pretesa restitutoria, il tribunale aveva, sulla scorta del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., ‘ritenuto intempestive le osservazioni dell a banca in ordine all’inadeguatezza della documentazione prodotta dalla controparte’ (così sentenza d’appello, pag. 14) .
Nondimeno evidenziava che l’art. 115 cod. proc. civ. è norma che riguarda le circostanze di fatto allegate dalla parte avversa e non concerne il materiale probatorio e la relativa valutazione (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 14 – 15) .
Evidenziava inoltre che era pacifico che fossero stati prodotti solo estratti conto parziali, sicché la documentazione allegata dagli iniziali attori non consentiva ‘la ricostruzione completa e certa dei rapporti di dare – avere tra la correntista e la banca per tutta la durata dei rapporti bancari in contestazione’ (così sentenza d’appello, pag. 16) .
Evidenziava quindi che il mancato assolvimento de ll’onere probatorio comportava il rigetto delle domande attoree (cfr. sentenza d’appello, pag. 17) .
Evidenziava poi che non poteva indurre a conclusioni di segno opposto l’esito delle consulenze tecniche disposte in prime cure, siccome ‘la ricostruzione dell’andamento dei rapporti bancari avrebbe richiesto per essere effettiva la produzione degli estratti conto integra li’ (così sentenza d’appello, pag. 17) .
Evidenziava ancora che la carenza della documentazione allegata non consentiva né ‘di individuare in modo univoco i tassi soglia di riferimento per la
valutazione dell’usura’ (così sentenza d’appello, pag. 18) né di far luogo ai risco ntri, postulati dall’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito, circa la natura ‘affidata’ dei conti (cfr. sentenza d’appello, pag. 18) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avvers o ricorso con il favore delle spese.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 306 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ; l’erronea applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in ordine alla domanda riconvenzionale dell’istituto di credito.
Deducono che , contrariamente all’assunto del la Corte di Torino, la dichiarazione di rinuncia cui, ne l verbale dell’udienza del 28.1.2015 innanzi al tribunale , ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha fatto luogo, costituisce una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cod. proc. civ., per la cui efficacia è necessaria l’ accettazione della controparte (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deducono che la corte d’appello , in sede di qualificazione della dichiarazione di rinuncia, non ha tenuto conto che autore ne è stato, non già il difensore bensì il procuratore speciale, ai fini della partecipazione al giudizio, di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pagg. 7 e 8) .
Deducono quindi che a causa dell’inefficacia della dichiarazione di rinuncia, atteso il difetto dell’imprescindibile accettazione di essi ricorrenti, iniziali attori, la corte di merito avrebbe dovuto far luogo al rigetto della domanda riconvenzionale in quanto per nulla comprovata (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
L’accertamento ‘in fatto’ cui nei termini surriferiti – la Corte di Torino ha atteso in ordine alla rinuncia alla quale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva provveduto innanzi al tribunale -accertamento ‘in fatto’ in questa sede neppure impugnato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. sotto il profilo del vizio motivazionale -è corretto.
Si ribadisce che all’udienza del 28.1.2015 innanzi al tribunale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ av eva dichiarato di rinunciare ‘alla domanda riconvenzionale… senza rinunciare al diritto di credito che sarà eventualmente oggetto di altro giudizio’.
‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , dunque, non solo non ha inteso rinunciare ad azionare il diritto sostanziale di credito, ma, facendolo espressamente salvo, si è, addirittura, riservata di azionarlo in un successivo giudizio, così limitandosi ad abbandonare la domanda (riconvenzionale) ben vero esclusivamente con riferimento al giudizio de quo intrapreso dagli iniziali attori, ricorrenti in questa sede (cfr. Cass. 30.5.2016, n. 11157, ove, in relazione all’abbandono di alcune domande in sede di precisazione delle conclusioni, si puntualizza che l’abbandono ha unicamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere sulle domande abbandonate, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d ‘ azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio) .
Correttamente, quindi, la corte territoriale ha escluso sia la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cod. proc. civ., che richiede l’accettazione delle altre parti costituite -rinuncia ex art. 306 cod. proc. civ., dunque, non formulata da ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che ha dichiarato esclusivamente di non voler coltivare la domanda nel giudizio intrapreso nei suoi confronti – sia la rinuncia alla domanda, che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. 19.12.2019, n. 33761; Cass. 14.11.2011, n. 23749) .
C on il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.
Deducono che ‘gli estratti conto scalari prodotti agli atti comprovano in modo inequivoco gli interessi anatocistici e le altre voci di s pesa (…) chieste in restituzione’ (così ricorso, pag. 13) e che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘non ha mai contestato la mancanza di prova dell’addebito’ (così ricorso, pag. 13) .
Deducono quindi che correttamente il tribunale aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 115 cod. p roc. civ., gli addebiti delle poste chieste in restituzione dovevano reputarsi comprovati (cfr. ricorso, pag. 13) .
Con il terzo motivo i ricorrenti de nunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Deducono che la ‘ documentazione prodotta è sufficiente per poter determinare tutte le voci dovute in restituzione’ (così ricorso, pag. 17) ; che i fatti allegati sono comprovati, ‘in quanto nella documentazione prodotta non sussiste la clausola di reciprocità per quanto concerne gli interessi anatocistici
ovvero la presenza di una valida pattuizione per quanto concerne le commissioni e le altre spese chieste in restituzione’ (così ricorso, pag. 15) .
Deducono che la mancanza di una parte della documentazione intermedia è ininfluente alla luce delle risultanze della c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 15) ; che, del resto, ‘qualora la documentazione prodotta non fosse stata sufficiente per rispondere ai quesiti, i c.t.u. non avrebbero potuto redigere tout court le perizie’ (così ricorso, pag. 17) .
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Deducono che ha errato la Corte di Torino a reputare non comprovato l’ ‘affidamento’ alla stregua degli elementi indiziari ritenuti, viceversa, idonei dal primo giudice (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18).
Deducono che nella specie ‘l’esistenza del contratto di apertura di credito non è contestata’ (così ricorso, pag. 18) , siccome ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha con la riconvenzionale chiesto il pagamento del l’importo costituente l o scoperto del conto corrente (cfr. ricorso, pag. 18) .
I rilievi postulati dalla delibazione del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso si sovrappongono e ripropongono; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da respingere.
Si evidenzia in primo luogo che i motivi in disamina, con riferimento al profilo della violazione del principio ‘ di non contestazione ‘ , non co lgono la ‘ ratio decidendi ‘ dell’impugnato dictum .
Invero, la Corte di Torino ha correttamente osservato che il principio di ‘ non contestazione ‘ riguarda le circostanze di fatto, ossia i fatti costitutivi,
modificativi o estintivi del diritto in contesa, cioè i fatti storici (cfr. Cass. (ord.) 23.3.2022, n. 9439; Cass. (ord.) 6.7.2022, n. 21403; Cass. (ord.) 23.9.2022, n. 27907) , e non certo la valutazione del materiale probatorio (nella specie, l’idoneità della documentazione prodotta a fondare l’azione del correntista ex art. 2033 cod. civ.) , che è demandata in via esclusiva al giudice.
Si evidenzia in secondo luogo, circa le violazioni denunciate nelle rubriche dei motivi in esame, quanto segue.
I n materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente – il che non è nel caso di specie – di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato – il che non è nel caso di specie – sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)) .
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito – il che non è nel caso di specie – l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313, secondo cui la violazione del
precetto di cui all ‘ art. 2697 cod. civ. si configura nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull ‘ esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Cass. 5.9.2006, n. 19064) .
Si evidenzia in terzo luogo che le censure veicolate dai motivi in esame sono, in realtà, dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte e si traducono in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della vicenda.
Soccorre perciò l’ insegnamento di questa Corte a tenor del quale è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476; Cass. (ord.) 2.8.2016, n. 16056; Cass. (ord.) 4.4.2017, n. 8758; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19547; Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 4.3.2021, n. 5987) .
In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art . 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, le spese d el presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte