Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4921 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4921 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13687-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 13687/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1018/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 1460/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 24.11.16 la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 16.4.14 del tribunale di Agrigento, ha dichiarato il diritto della pensionata in epigrafe a percepire la pensione integrativa mediante inserimento della base di calcolo dell’assegno di garanzia retribuzione/TEP dell’importo percepito fino alla cessazione del rapporto (pari ad euro 227,24 × 12 mensilità), e condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a rideterminare la pensione e corrispondere le differenze conseguenti.
In particolare, la corte territoriale ha escluso il riassorbimento parziale dell’assegno nell’aumento di stipendio conseguito al passaggio di qualifica per difetto di prova dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un articolato motivo cui resiste la pensionata con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 414 numero 5 c.p.c. e 64 comma 3 legge n. 144 del 1999 nonché 5, 21 e 27 del regolamento RAGIONE_SOCIALE del 1970, per avere la corte territoriale considerato documenti prodotti solo con le note finali in primo grado e poi non aver considerato correttamente la retribuzione utile in relazione alla quale valutare l’assorbimento.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo profilo del motivo deduce questione ormai sanata in quanto (in disparte ogni considerazione circa la necessità dell’eccezione e della connessa produzione in relazione alle difese del convenuto) la tardività dell’eccezione e produzione documentale non è stata eccepita nel giudizio di primo grado, né dedotta poi in appello, restando quindi inammissibile in questa sede. Del resto, nessuna violazione del contraddittorio sussiste nel caso di specie, avendo la parte avuto la possibilità di controdedurre rispetto ai documenti prodotti.
Il secondo motivo, prima ancora che infondato alla luce di Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010 (Rv. 612464 – 01), è inammissibile, in quanto il motivo non si parametra alla sentenza impugnata, il cui fulcro è il rigetto dell’appello per difetto di prova dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine all’assorbimento; il motivo di ricorso per cassazione, del resto, tende ad un nuovo accertamento di fatti (ed in particolare all’accertamento
dell’erogazione delle somme attraverso un esame delle buste paga) precluso in sede di legittimità.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME