Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22666-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
Impiego pubblico Dirigenza medica Risarcimento danni
R.G.N. 22666/2018 Cron. Rep. Ud. 11/01/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 526/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. con sentenza del 15 maggio 2018 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello contro la decisione del locale Tribunale che (per quanto ancora interessa nel presente giudizio) aveva respinto la domanda di NOME COGNOME, direttore RAGIONE_SOCIALE clinica di malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato respiratorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), convenzionata con l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), tesa a ottenere, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘A.O e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE: i) l’annullamento RAGIONE_SOCIALE valutazione negativa del collegio tecnico in data 11.4.2013 e dei provvedimenti conseguenti, ivi compreso quello del AVV_NOTAIO 27.5.2013, che avevano determinato la ‘non conferma’ nelle funzioni apicali dirigenziali, con ordine di reintegra nelle dette funzioni e ristoro del danno, ii) l’annullament o RAGIONE_SOCIALE valutazione negativa del 14.7.2014 e la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di risultato per il 2013; iii) l’accertamento del demansionamento e il risarcimento del danno conseguente, iv) l’accertamento del mobbing patito a decorrere dal 16.7.2010 con obbligo di ristoro del danno relativo;
la Corte torinese rilevava che sin dalle iniziali memorie difensive le convenute avevano compiutamente e sufficientemente contestato (tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘ipertrofica capitolazione del ricorso introduttivo) i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe varie domande, fornendone una diversa ricostruzione, e condivideva il convincimento del primo giudice in ordine all’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe pretese azionate;
precisava, inoltre, che ove mai fosse stata in ipotesi configurabile una violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di buona fede nella formazione del giudizio negativo RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2013 del collegio tecnico, non ne sarebbe potuta conseguire l’invocata reintegra nelle funzioni apicali, vertendosi in tema di attività datoriale discrezionale;
la Corte territoriale riteneva altresì che «la valutazione negativa RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2013 non fosse arbitraria e che, al contrario, fosse solidamente ancorata ad incontrovertibili dati fattuali, del tutto idonei a fondare l’affermazione secondo la quale ‘il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rileva che si evidenzia una carenza nella gestione ed organizzazione RAGIONE_SOCIALE Struttura Complessa a lei affidata ed un conseguente clima di conflittualità generale con i vertici aziendali, con il Direttore del Dipartimento, con i collaboratori e con l’RAGIONE_SOCIALE, clima che comporta grave pregiudizio per i pazienti, condizionando il rapporto fiduciario con l’Azienda’; essendo pienamente legittima tale valutazione è, ovviamente, legittimo il provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 27.5.2013 (tra l’altro adottato dopo audizione RAGIONE_SOCIALE COGNOME) contenente intesa alla ‘ non conferma ‘ RAGIONE_SOCIALE COGNOME nella funzione dirigenziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (così alle pagine 32-33 RAGIONE_SOCIALE sentenza);
la Corte distrettuale osservava inoltre che era rimasto dimostrato il mancato (o parziale) raggiungimento RAGIONE_SOCIALE obiettivi, oltre che la mancata adesione agli obblighi istituzionali, la mancata partecipazione alle riunioni, la scarsa conoscenza RAGIONE_SOCIALE struttura
diretta, la mancata sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE obiettivi per il 2008 e per il 2012, la scarsa capacità di gestione RAGIONE_SOCIALEe risorse umane e le criticità rilevate dall’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito alla gestione del RAGIONE_SOCIALE;
aggiungeva, in merito all’allegazione RAGIONE_SOCIALE mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE obiettivi del primo semestre 2013, che la circostanza non era stata tempestivamente dedotta in primo grado; in ogni caso, se erano stati comunicati, la COGNOME non aveva comprovato di averli raggiunti; mentre, se non erano stati comunicati, l’unica richiesta possibile era il risarcimento del danno, non certo quella di conseguire la retribuzione di risultato;
quanto al dedotto motivo illecito posto alla base dei provvedimenti impugnati, la Corte torinese rilevava che i provvedimenti erano adeguatamente motivati e provati nelle circostanze che li giustificavano, il che elideva la possibilità che fossero sorretti da «motivo illecito esclusivo e determinante»;
essendo legittima la ‘non conferma’, veniva meno il dedotto (dalla COGNOME) demansionamento che sulla presunta illegittimità RAGIONE_SOCIALE ‘non conferma’ si giustificava;
non sussisteva, infine, il mobbing difettando la prova dei relativi requisiti (come ammetteva la stessa ricorrente, v. pag. 44 sentenza) e, in specie, del disegno persecutorio unificante le varie condotte elencate dalla COGNOME che coinvolgevano una molteplicità di soggetti, come i medici RAGIONE_SOCIALE struttura, il direttore del dipartimento, le direzioni che si erano succedute, l’associazione che rappresentava i pazienti (RAGIONE_SOCIALE), sicché non potevano essere funzionali a una ‘visione complottistica’ , che nessun adeguato riscontro aveva trovato;
avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con sette motivi, illustrati da memoria, cui si sono
opposti con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che ha anche depositato memoria difensiva.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); la sentenza era erronea nella parte in cui aveva ritenuto che le convenute avessero, da un lato, contestato in modo specifico i fatti posti a fondamento del ricorso, fornendone una ricostruzione diversa e , dall’altro, avessero assolto all’onere probatorio su di esse incombente, posto che, in ossequio ai principi generali in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, la parte che recede da un contratto o invoca un provvedimento di natura sostanzialmente sanzionatoria -come avvenuto nel caso di specie, nel quale l’Azienda e l’RAGIONE_SOCIALE hanno invocato pretesi inadempimenti RAGIONE_SOCIALE COGNOME per adottare il provvedimento di non conferma nell’incarico apicale deve dimostrare i fatti posti a fondamento del proprio provvedimento;
con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); sia sulla mancata sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE obiettivi sia sul preteso mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALE stessi per gli anni 2011 e 2012 la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte torinese era fondata su circostanze insussistenti e indimostrate; nessuna prova era stata poi fornita sulla pretesa mancata adesione RAGIONE_SOCIALE COGNOME ad alcuni obblighi istituzionali, sul l’asserita mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE struttura e sulla scarsa capacità di gestione RAGIONE_SOCIALEe risorse umane, eppure i l giudice d’appello alla stregua di alcune prove orali (teste COGNOME) ed elementi documentali non dotati di efficacia dimostrativa, aveva ritenuto quei fatti come dimostrati. Per quanto concerneva i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, la valutazione negativa del RAGIONE_SOCIALE era motivata dall’insoddisfazione espressa dal Consiglio Direttivo in
merito alle intenzioni progettuali RAGIONE_SOCIALE‘appellante, senza però alcun riferimento alla concreta gestione del RAGIONE_SOCIALE: ciò nonostante, la Corte d’appello aveva ritenuto comprova te le criticità nella gestione del RAGIONE_SOCIALE sulla base di documenti contestati e comunque non corroborati da prova testimoniale. Era evidente, in definitiva, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto fondate, pur in difetto di prova, le circostanze poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE valutazione negativa RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2013, ed in presenza di elementi di segno contrario che dovevano ritenersi acquisiti in quanto non contestati in sede di costituzione in giudizio;
con il terzo mezzo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fornito una motivazione solo apparente e inesistente a fronte RAGIONE_SOCIALE doglianza RAGIONE_SOCIALE COGNOME secondo cui gli eventuali risultati negativi posti alla base RAGIONE_SOCIALE valutazione negativa non sarebbero in ogni caso imputabili alla medesima;
con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale ritenuto che, se an che l’Azienda non avesse comunicato alcun obiettivo per il primo semestre del 2013, il fatto sarebbe stato irrilevante ai fini del conseguimento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato; in realtà, la domanda RAGIONE_SOCIALE COGNOME non era legata solo alla retribuzione di risultato ma piuttosto volta a ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE valutazione negativa per il periodo 1° gennaio -5 giugno 2013;
con il quinto mezzo, strettamente legato al precedente, si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fornito una motivazione parziale ed
apparente in quanto, posto che non risultavano gli obiettivi comunicati alla ricorrente per il primo semestre del 2013, nulla ha detto il giudice d’appello in merito alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE valutazione negativa impugnata dalla COGNOME, limitandosi solo ad affermare che la ricorrente avrebbe dovuto chiedere (cosa che non aveva fatto) il risarcimento del danno;
con il sesto mezzo, strettamente legato al precedente, si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fornito una motivazione apparente anche in merito all ‘ulteriore domanda, avanzata con il ricorso di primo grado e ribadita nel ricorso in appello, di accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un motivo illecito a fondamento RAGIONE_SOCIALE valutazione negativa del RAGIONE_SOCIALE del 11/04/2013 e RAGIONE_SOCIALE successiva ‘non conferma’ nella funzione dirigenziale apicale di Responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE);
con il settimo, ed ultimo, motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2087 e 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116, 167 comma 1 e 416 comma 3 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); il fatto che la prova testimoniale non avesse fornito elementi a supporto RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento danni da mobbing non significava che non vi fossero altri elementi che la corroborassero, soprattutto alla luce del rilievo che le convenute non avevano contestato in alcun modo le circostanze dedotte dalla COGNOME nel ricorso di primo grado che attestava no gli ostacoli, l’isolamento, la mancanza o la non correttezza RAGIONE_SOCIALEe informazioni, il mancato riscontro a reiterate domande di chiarimenti, la delegittimazione, i comportamenti offensivi e la sussistenza di tutti gli altri elementi che caratterizzano il mobbing; la Corte d’ appello, ritenendo insussistente il mobbing aveva deciso in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 c od. civ.;
i motivi indicati non si sottraggono a rilievi di inammissibilità e possono, sia pure con le opportune sottolineature riguardanti le singole censure, essere esaminati congiuntamente;
invero, le diverse critiche formulate -in specie la prima, la seconda, la terza e la settima -, al di là RAGIONE_SOCIALEe denunziate violazioni di legge, sostanziale e processuale, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito RAGIONE_SOCIALE causa, attraverso una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione RAGIONE_SOCIALE accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito (Cass. n. 16477/2023, Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione esauriente, giuridicamente corretta e congrua, sono giunti alla conclusione RAGIONE_SOCIALE piena legittimità del giudizio di ‘non conferma’ RAGIONE_SOCIALE COGNOME nella funzione dirigenziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘assenza d’ogni requisito in ordine alla configurabilità del denunciato mobbing ;
inammissibile è, in particolare, l ‘asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020);
in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi, poi, per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione prove non dedotte
dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALEe prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame;
12. va sottolineato, al riguardo, che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione RAGIONE_SOCIALE altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017);
13. del tutto improprio è parimenti il richiamo all’istituto RAGIONE_SOCIALE confessione a fronte di una presunta mancata contestazione specifica dei fatti esposti dalla COGNOME (v. pag. 10 del ricorso per cassazione); a parte il fatto che la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale è nel segno, contrario all’asserto del ricorrente, di ‘una compiuta contestazione’ mediante una ‘parzialmente diversa ricostruzione dei fatti’ supp ortata con ‘indicazione di numerosi testi e con ampie produzioni documentali’ (pag. 18 sentenza), giova sottolineare che la non contestazione dei fatti non costituisce affatto prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale osservata dal convenuto nel primo grado del giudizio (Cass., sez. lav., n. 8708 del 4/4/2017; Cass., sez. lav., n.
20110 del 16/08/2017). E ciò prescindendo dal fatto che in virtù del principio di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla specifica indicazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata (o non integrata) la non contestazione che il ricorrente pretende di negare (Cass. III civ. n. 20637 del 13/10/2016) o di affermare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera RAGIONE_SOCIALE parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico RAGIONE_SOCIALE parte onerata RAGIONE_SOCIALE prova (analogamente, secondo Cass. III civ. n. 3023 del 17/02/2016, il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” RAGIONE_SOCIALE‘avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione, mentre diversamente opinandosi si ribalterebbe sulla parte convenuta l’onere di allegare il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa);
14. la quarta e, di riflesso, anche la quinta censura -siccome collegata alla precedente -, non tengono conto, invece, che la Corte territoriale motiva innanzitutto con la considerazione che il profilo RAGIONE_SOCIALE mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE obiettivi per il primo semestre 2013 non era stato tempestivamente dedotto nel ricorso introduttivo, donde (seppure implicitamente) l’affermazione di una inammissibilità RAGIONE_SOCIALE tardiva allegazione, aggiungendo solo dopo (inequivoca in tal senso la locuzione ‘in ogni caso’) che ‘se gli obiettivi non erano stati comunicati, la COGNOME avrebbe potuto chiedere al più un risarcimento del danno a c iò conseguente’ e non anche l’erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato ;
ne consegue, per tal guisa, un ulteriore profilo di inammissibilità, costituito, in relazione alle richiamate censure, dal fatto che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello viene a basarsi , in sostanza, su una doppia ratio decidendi laddove il ricorso risulta indirizzato unicamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE seconda ratio , limitandosi a dedurre che l’omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALE obiettivi si rifletteva non solo sulla retribuzione di risultato ma anche sul giudizio di ‘non conferma’. Orbene , nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019; Cass. n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 – L, n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).
15. non esente dal giudizio di inammissibilità è altresì la sesta censura che, nel parlare di motivazione apparente, sembra quasi prescindere dalle argomentazioni invece sviluppate in sentenza, dove si rileva (al punto 6 RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata) che i provvedimenti di non conferma erano adeguatamente motivati e provati nelle circostanze che li giustificavano, il che elideva la possibilità che fossero sorretti da ‘motivo illecito esclusivo e determinante’ , di qui la reiezione di tale profilo di doglianza;
16. orbene, tale motivazione, che fa leva su principi affermati da questa Corte in materia di licenziamento disciplinare (Cass. n. 30429/2018, Cass. n. 9468/2019), laddove si afferma che resta escluso il carattere determinante del motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. allorché il datore di lavoro alleghi l’esistenza di una causale RAGIONE_SOCIALE‘atto che risulta altresì comprovata e che, quindi, possa sorreggere la determinazione negoziale, malgrado il concorrente motivo illecito
(ipoteticamente) emerso all’esito di causa, sembra tenuta in non cale dalla ricorrente che, ove avesse dissentito rispetto a tali argomenti, avrebbe dovuto esplicitare, ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ., le specifiche ragioni di disapprovazione;
alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge e in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio