Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33470 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
Contratto d’opera professionale –RAGIONE_SOCIALE di ingegneria -Errata progettazione – Risarcimento danni -Onere della prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26256/2022 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , domiciliato digitalmente ex lege e con domicilio fisico eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege e con domicilio eletto presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1907/2022 depositata in data 22 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Viterbo la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME perché fossero condannati al risarcimento dei danni subiti a causa de ll’inesatto adempimento dell’incarico loro affidato di provvedere alla progettazione, nel suo terreno, di un impianto fotovoltaico, nonché, il COGNOME, di quello di attendere alla direzione dei lavori: ultimati i lavori era stato riscontrato, infatti, uno sconfinamento dell’impianto nel terreno confinante per 20 metri, dovuto ad errore di calcolo dei confini reali dell’area di proprietà d el committente, per rimediare al quale l’attore indic ò come necessaria una spesa di euro 71.018,70, lamentando anche un danno da lucro cessante pari ad euro 2.000,00.
Con sentenza n. 1080 del 2016 l’adito Tribunale rigettò la domanda, compensando le spese, avendo escluso la responsabilità dei convenuti.
Ritenne, infatti, che legittimamente questi avessero fatto riferimento ai segni di confine presenti sulla proprietà del COGNOME ed affidamento sulla dichiarazione resa da quest’ultimo circa la non necessità di eseguire rilievi catastali.
Con sentenza n. 1907/2022, resa pubblica il 22 marzo 2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale del COGNOME per l’effetto confermando la decisione del primo giudice sul merito della pretesa risarcitoria, seppur con diversa motivazione, avendo ritenuto bensì sussistente il dedotto inesatto adempimento ma non provato il danno dedotto.
In accoglimento dell’appello incidentale delle controparti ha condannato il predetto al pagamento delle spese processuali, liquidate per il primo grado in euro 13.430,00 e per il giudizio di appello in euro 9.870,00, oltre accessori.
In motivazione la Corte capitolina ha in particolare rilevato, per quanto ancora interessa, che l’appellante « ha lamentato una perdita economica sotto il profilo del danno emergente, avendo affermato, sin dal I grado (cfr. pag. 3 della memoria ex art.183 comma VI n. 1 c.p.c.) di aver provveduto a spostare l’impianto nella sua proprietà prima di procedere all’accatastamento , ribadendo, poi, nell’atto di appello (cfr. pag. 4) di aver dovuto rimuovere e ricollocare le strutture di supporto ai moduli fotovoltaici (n. 3 fili di pannelli fotovoltaici) con i relativi collegamenti oltre alla cabina … sostenendo una notevole spesa al fine di non perdere gli incentivi del RAGIONE_SOCIALE.
Nessun documento di spesa ha tuttavia prodotto in atti (i.e. fattura quietanzata, bonifici di pagamento, assegni, estratti conto da cui evincere l’addebito degli esborsi relativi), limitandosi a produrre un mero capitolato di lavori, privo di firma, neanche avvalorato da una prova testimoniale limitandosi a richiedere una CTU tecnica al dichiarato fine di ‘ valutare l’entità dei danni effettivamente subiti ‘, che correttamente non è stata ammessa dal Giudice di prime cure in quanto da ritenersi una richiesta del tutto generica ed esplorativa.
Deve quindi rigettarsi anche il quinto motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta genericamente l’omessa pronuncia sulla CTU tecnica, senza argomentare su quali documenti (afferenti in ipotesi alla nuova progettazione e la spesa effettivamente sostenuta) la consulenza si sarebbe dovuta basare. Né la liquidazione del danno può avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che ha più volte ribadito che la quantificazione equitativa del danno non prescinde, ma anzi presuppone l’avvenuta soddisfazione degli oneri di allegazione e prova ed ha chiarito che la facoltà del giudice di procedere alla valutazione equitativa del danno è rigorosamente subordinata, oltre che alla prova dell’esistenza di danni risarcibili, alla circostanza che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non già
per surrogare il mancato accertamento della prova del danno nella sua esistenza e nel suo ammontare. (cfr. ex multis Cass. n. 8615/2006; n. 3794/2008; n. 127/2016; n. 25898/2016), di cui è onerata la parte istante ».
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso.
All’esito dell’adunanza del 13 settembre 2024, in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, con ordinanza interlocutoria n. 25482 del 23/09/2024 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo poiché il decreto di fissazione dell’adunanza medesima non risultava comunicato al difensore dei controricorrenti.
È stata successivamente fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’art. 2697 cod. civ. e dell’ art. 116 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 1218 e 1223 del cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto impossibile accertare e quantificare i danni subiti e/o le spese necessarie per lo spostamento dell’impianto fotovoltaico (così nell’intestazione) .
Lamenta la mancata considerazione del computo metrico estimativo allegato alla citazione che in maniera dettagliata e precisa identificava le spese necessarie per lo spostamento della parte dell’impianto fotovoltaico erroneamente installato al di fuori del terreno di proprietà.
Rileva che alla quantificazione dei danni ivi contenuta era seguita
un’unica e generica contestazione delle controparti nella propria memoria di costituzione e risposta riferita alla unilaterale quantificazione in merito ai tempi tecnici di spostamento ed al periodo di effettuazione dello stesso, contestazione riproposta in maniera altrettanto generica nella comparsa di costituzione e risposta in appello, ma non più nelle successive memorie e nei verbali di udienze.
Sotto altro profilo rimarca che l’ aver indicato, nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., lo spostamento dell’impianto come già avvenuto era da imputare ad un errore materiale, in quanto a quel tempo l’impianto non era ancora stato spostato , conferma di ciò potendosi trarre dalla consulenza depositata in data 12 marzo 2014 nel procedimento di a.t.p. n. 2648/2012 R.G.; solo successivamente l’impianto fu oggetto delle modifiche riportate nell’atto di appello , ma allora non fu prodotta alcuna nuova documentazione in quanto inammissibile in rito.
Osserva che l’avere eventualmente e ffettuato gli spostamenti necessari mediante lavori in economia o addirittura anche autonomamente con la forza della propria impresa, non farebbe venir meno il danno.
Il motivo è inammissibile.
2.1. La violazione di legge è inammissibilmente mediata da una diversa ricognizione fattuale, tendendo la censura a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio quale esaustivamente operata dal giudice di merito non consentita in questa sede (v. Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019).
La violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. è dedotta al di fuori dei paradigmi al riguardo dettati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 5/08/2016, n. 16598, secondo cui -principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14- « la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus
probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni »; v. anche Cass. n. 23594 del 2017; Cass. 17/06/2013, n. 15107; v., inoltre, quanto all’art. 116 c.p.c., ex multis , Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020: « In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »).
2.2. Va peraltro considerato che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda essenzialmente sul rilievo che in domanda si era dedotta l’esistenza di un danno emergente rappresentato dagli esborsi già sostenuti per spostare l’impianto, esborsi di cui però non era stata offerta alcuna documentazione.
Sostiene il ricorrente che tale indicazione era da imputare a mero errore materiale poiché i lavori non erano stati ancora effettuati al momento del deposito delle memorie ex art. 186 c.p.c. (diversamente da quanto in senso contrario invece ivi espressamente affermato) ma tale assunto censorio introduce per la prima volta, inammissibilmente, in questa sede una questione, anche di fatto, nuova.
2.3. Peraltro, pur ammettendo che i lavori fossero stati effettuati successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie (fermo che la loro effettiva esecuzione, sia pure successiva, rimane comunque assunto pacifico e reiterato), nulla impediva alla parte di dimostrarne con gli opportuni mezzi l’entità ed il costo previa istanza di remissione in termini ed eventualmente anche in appello, il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. non valendo per quelle prove e per quei documenti « che la parte dimostri di non aver potuto propor (re) o produr (re) nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ».
2.4. Del tutto priva di rilievo di censorio è poi l’affermazione che gli importi di spesa indicati nel computo metrico estimativo erano stati genericamente contestati dalla controparte nella comparsa di costituzione in primo grado e riproposta poi anche in quella di appello, ma non anche nelle successive memorie e nei verbali di udienza.
È appena il caso di rilevare che:
l’onere di tempestiva contestazione, per gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c., riguarda i fatti allegati a fondamento della domanda e non il contenuto dei documenti prodotti (v. Cass. n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 e succ. conff.);
in ogni caso è la stessa parte ad evidenziare che l’attendibilità di quei documenti era stata contestata dai convenuti/appellati per la sua unilaterale provenienza, non avendo alcun rilievo che tale contestazione non fosse stata poi iterata nelle memorie e nei verbali d’udienza ;
l’eventuale sussistenza , su cui il ricorrente insiste anche nella memoria, della firma su detto documento, non inficia, di per sé sola, il ragionamento complessivo seguito dalla Corte di merito.
2.5. A fronte poi della detta ratio decidendi non costituisce pertinente argomento critico, tanto meno riconducibile ad alcuno dei vizi cassatori tipizzati dall’art. 3 60 c.p.c., l’osservazione secondo cui l’avere eventualmente effettuato gli spostamenti necessari mediante
lavori in economia o addirittura anche autonomamente con i mezzi della propria impresa, non farebbe venir meno il danno, atteso che proprio l’avere già effettuato i lavori atti a rimediare l’errore professionale rendeva la parte pienamente in grado di documentarne l’entità e il costo e così di adempiere ad un suo preci so e non surrogabile onere probatorio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dolendosi della mancata nomina di c.t.u. per la quantificazione dei danni.
Contesta, in quanto asseritamente erronea e generica, la motivazione sul punto resa dalla Corte d’appello, secondo cui si trattava di richiesta « del tutto generica ed esplorativa », osservando di contro che il consulente avrebbe avuto a disposizione il computo metrico allegato, le risultanze del procedimento di A.T.P., i tariffari regionali oltre che la possibilità di recarsi in loco onde verificare i lavori effettuati, o eventualmente da effettuare, e quantificarne i costi.
4. Il motivo è infondato, quando non inammissibile.
La valutazione del giudice a quo circa l’insussistenza, nella specie, delle ragioni che rendessero ammissibile il ricorso ad una consulenza tecnica è motivata secondo criteri conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Ed invero, come ripetutamente affermato, il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della
consulenza; al contrario, il divieto è pienamente operante quando l’onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria (Cass. n. 15774 del 15/06/2018, Rv. 649471; n. 512 del l’ 11/01/2017, Rv. 643160).
Nella specie, la Corte ha ritenuto con motivazione insindacabile, legata, come detto, alla natura stessa del danno quale dedotto in citazione, che la sua dimostrazione rientrasse nella piena disponibilità della parte.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione ed errata applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2697 del codice civile » per avere la Corte ritenuto non consentita nella specie una valutazione equitativa del danno, subordinatamente richiesta e della quale ─ sostiene ─ sussistevano tutti i presupposti, essendo stati accertati lo sconfinamento dell’impianto e la responsabilità dei resistenti .
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 380 -bis n. 1 c.p.c..
Secondo pacifico indirizzo, il ricorso del giudice alla liquidazione equitativa è legittimo quando la determinazione del preciso ammontare del danno sia impossibile o particolarmente difficile e l’accertamento di tali estremi costituisce indagine di fatto sottratta al sindacato in sede di legittimità, allorquando il giudizio al riguardo espresso dal giudice di merito sia congruamente motivato (cfr. Cass. Sez. U. 26/02/2021, n. 5422 e ivi ulteriori richiami).
Nella specie la Corte di merito si è conformata a tale principio, dando adeguata motivazione della valutazione espressa circa la piena possibilità per l’attore di assolvere il proprio onere probatorio, non sindacabile in questa sede e del resto confortata come detto dalla natura del danno quale esposto in citazione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 del codice di
procedura civile e del D.M. n. 55/2014: errata condanna alle spese per il doppio grado di giudizio ed eccessiva quantificazione delle sstesse anchein relazione al D.M. n. 55/2014 ».
Lamenta la mancata compensazione delle spese, a suo dire giustificata dall’andamento dei due gradi di giudizio (che aveva visto in appello riconosciuta la sussistenza del dedotto inesatto adempimento), e la loro quantificazione al di sopra dei minimi tariffari.
8. Anche tale motivo è inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure.
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa -ipotesi nella specie non ricorrente -o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea.
La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, n.14989 del 15/07/2005; conff., in precedenza, Cass. n. 851 del l’1 /03/1977; n. 1898 del l’ 11/02/2002; n. 10861 del 24/07/2002; n. 10009 del 24/06/2003; n. 17692 del 28/11/2003; n. 6756 del 6/04/2004; successivamente v. conff., ex permultis : Cass. n. 22541 del 20/10/2006; n. 28492 del 22/12/2005; n. 7607 del
31/03/2006; n. 26912 del 26/11/2020).
Né può obiettarsi che il riconoscimento in appello della sussistenza del dedotto inadempimento, invece negato dal primo giudice, valga ad escludere la soccombenza della parte, occorrendo a tal fine aver riguardo all’esito decisorio della lite che, indipend entemente dalla differente ratio decidendi , anche in appello è rimasta piena, avendo del resto condotto al rigetto del gravame ed all’integrale conferma della decisione di primo grado.
Secondo costante insegnamento, invero, in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (v. Cass. n. 18503 del 2/09/2014, Rv. 632108 -01; n. 17351 del 23/07/2010, Rv. 614961; n. 5373 del 5/04/2003, Rv. 561926; n. 3422 del 24/11/1971, Rv. 355002).
Anche la quantificazione delle spese sfugge al sindacato di legittimità, una volta che essa si mantenga all’interno del range previsto dallo scaglione di riferimento, determinato in base al valore della causa, il che nella specie non è nemmeno contestato, la censura mantenendosi sul piano della mera generica doglianza riferita all’esito dell ‘esercizio del potere discrezionale al riguardo riservato al giudice del merito.
Le memorie che, come detto, sono state depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380bis.1 , comma primo, cod. proc. civ., non offrono argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da
dispositivo.
11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.300 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)