Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15632/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE transitato al Comune -Conservazione diritto alle ‘concessioni di viaggio’ Quantificazione -Criteri -Oneri allegazione
R.G.N. 15632/2018
Ud. 21/02/2024 CC
avverso la sentenza n. 309/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 309/2017 del 19 dicembre 2017, la Corte d’appello di Cagliari, nella regolare costituzione dell’appellato RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1676 del 10 dicembre 2015.
Come riferito nella decisione impugnata, NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze delle RAGIONE_SOCIALE fino al 1° agosto 1990, passando poi alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE in base alle previsioni del d.P.C.M. n. 325/1988.
Poiché come ferroviere aveva goduto, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore, delle c.d. “concessioni di viaggio” -cioè di una carta di libera circolazione in seconda classe NOME COGNOME aveva in precedenza ottenuto, sempre dalla Corte d’Appello di Cagliari, sentenza con la quale era stato accertato il suo diritto a veder considerata la “concessione di viaggio” come parte integrante del trattamento economico di cui godeva all’atto del passaggio, con obbligo del Comune di tenerne conto al fine della determinazione del trattamento economico medesimo.
All’esito del passaggio in giudicato di tale sentenza – che conteneva anche la condanna generica del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal computo della “concessione di viaggio”, con decorrenza dal 1° luglio 1998 – NOME
COGNOME aveva nuovamente agito innanzi il Tribunale di Cagliari, chiedendo la condanna del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE al pagamento della complessiva somma di € 46.357,30, in tal modo quantificando le differenze retributive sulla base di un controvalore economico della carta di lib era circolazione di € 247,90 mensili.
La domanda era stata respinta dal giudice di prime cure con la motivazione che il ricorrente non aveva né allegato né dimostrato che il pregresso trattamento economico fosse complessivamente più favorevole di quello applicato dal RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
3. Proposto appello da parte di NOME COGNOME, la Corte d’appello ha disatteso il gravame, osservando in primo luogo che la propria precedente decisione aveva accertato il diritto dell’appellante a conservare, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento – mediante l’attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza rispetto al trattamento previsto per la qualifica di inquadramento presso il Comune – e non, come sembrava opinare l’appellante , mediante l’attrib uzione integrale dell’equivalente monetario della carta di circolazione, dovendosi preventivamente procedere alla comparazione dei due trattamenti economici.
Ha quindi concluso la Corte territoriale che erroneamente l’appellante si era limitato nel proprio atto introduttivo a domandare semplicemente il controvalore mensile della carta di circolazione moltiplicata per tutti i mesi trascorsi, in quanto avrebbe dovuto individuare l’ammontare complessivo dei due trattamenti economici, chiedendo la relativa differenza.
La Corte territoriale ha pertanto affermato che era sul ricorrente che gravavano i relativi oneri di allegazione e prova, non potendosi né attribuire al Comune appellato alcun onere probatorio né ritenere adeguata prova della pretesa la mera produzione di un prezziario delle
RAGIONE_SOCIALE, considerato anche che l’eventuale assegno ad personam per compensare l’eventuale diminuzione retributiva subita nel passaggio sarebbe stato destinato al riassorbimento per effetto dei miglioramenti retributivi apportati dalla contrattazione collettiva del comparto RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, infine, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di non ammettere i documenti offerti in produzione dall’appellante alla prima udienza , sia perché gli stessi erano da ritenersi insufficienti, sia perché la produzione doveva ritenersi non consentita dall’art. 420 c.p.c., così come ha ritenuto corretta la decisione di non accogliere le istanze di prova testimoniale e di emissione di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione, degli artt. 2697 c.c.; 115, 116, 132, 414, 437 c.p.c.; 12 Preleggi; 5 d.P.C.M. n. 325/1988; 1 e 6 L. n. 554/1988; 6 e 8 D.M.F.P. 20 giugno 1989; 1, 2, 3 e 6 d.P.C.M. n. 473/1992, ‘nonché dei relativi principi di diritto’ .
Il ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha affermato che era suo onere quello di dimostrare e quantificare l’esistenza effettiva di differenze retributive.
Richiamata la precedente sentenza della Corte d’appello di Cagliari che aveva già accertato il diritto a conseguire l’eventuale differenza di trattamento retributivo, il ricorrente argomenta che, sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 6 e 8, D.M.F.P. 20 giugno 1989; 1 e 6 L. n. 554/1988; 1, 2, 3 e 6, d.P.C.M. n. 473/1992 era semmai onere dell’Amministrazione di appartenenza procedere ad una comparazione dei trattamenti economici e produrre in giudizio gli elementi necessari per operare detto confronto.
Argomenta ulteriormente il ricorso che, a fronte dell’atteggiamento processuale assunto dal RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello avrebbe dovuto comunque procedere all’ammissione dei me zzi di prova articolati dallo stesso ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione, degli artt. 2697 c.c.; 414 c.p.c.; 12 Preleggi; 5 d.P.C.M. n. 325/1988; 1 e 6 L. n. 554/1988; 6 e 8 D.M.F.P. 20 giugno 89; 22 d.P.R. n. 333/90; 1, 2, 3 e 6 d.P.C.M. n. 473/1992, ‘nonché dei relativi principi di diritto e, in particolare del diritto della riferibilità, vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibili all’art. 24 Cost. e del divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio’ .
Argomenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale si sarebbe in ogni caso posta in contrasto con i principi in tema di vicinanza e disponibilità della prova, omettendo di considerare che gli elementi per procedere alla comparazione dei trattamenti retributivi erano nella disponibilità dell’Amministrazione e non del ricorrente.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso è -testualmente -rubricato: ‘nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 cpc n. 4, per violazione dell’art. 132, comma 2° n. 4 cpc per manifesta ed irriducibile
contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n 3 cpc, dell’art. 2697 cod.civ, dell’art. 437 cpc, dell’art. 5 Dpcm n. 325 del 5.8.88 e dell’art. 2 Dlgs n. 165/2001.’
La dedotta nullità discenderebbe dal fatto che la Corte d’appello, nel richiamare l’istituto del riassorbimento:
-avrebbe di fatto riconosciuto che il controricorrente aveva conferito al ricorrente l’assegno ad personam , ammettendo quindi la sussistenza di una differenza di trattamento economico, ma sarebbe poi incorsa nell’affermazione contraddittoria che l’odierno ricorrente non aveva fornito la prova della sussistenza di una differenza retributiva;
-avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. rilevando d’ufficio ed in totale assenza di eccezione sul punto l’applicabilità dell’istituto dell’assorbimento.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come sottolineato anche nella decisione impugnata, infatti, l’odierno ricorrente aveva già conseguito l’accertamento, ad opera della stessa Corte d’appello di Cagliari, del diritto a conservare il pregresso trattamento economico, ove più favorevole, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento medesimi, anche delle c.d. ‘concessioni di viaggio’.
Orbene, è vero che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tale accertamento -coperto da giudicato e non più sindacabile -non comportava automaticamente il diritto dell’odierno ricorrente a vedersi riconosciuto come voce retributiva il controvalore economico di dette ‘concessioni’ ed è parimenti vero che invece qualunque concreto riconoscimento economico a favore del lavoratore avrebbe presupposto la preliminare comparazione tra l’ammontare
complessivo del trattamento economico applicato dal precedente datore, da un lato, ed il trattamento attribuito dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente nell’attuali tà, dall’altro, per verificare poi se l’attuale trattamento fosse effettivamente inferiore e se quindi sussistesse il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un assegno ad personam pari alla mera differenza tra i due trattamenti.
Tuttavia, è altrettanto vero che, come diretta conseguenza dell’accertamento passato in giudicato, l’odierno ricorrente veniva a vantare la titolarità di una posizione creditoria -non più contestabile -con conseguente applicazione del consolidato principio enunciato da questa Corte, a mente del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 e, tra le successive numerose, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Alla luce di tale principio, quindi, non era onere dell’odierno ricorrente né provare, né, ancor prima, allegare l’esistenza effettiva di una concreto differenziale tra i due trattamenti retributivi, ben potendo il ricorrente limitarsi ad invocare a proprio favore il titolo di formazione giudiziale che ne aveva affermato in modo inoppugnabile la veste di creditore, gravando semmai sull’odierno controricorrente l’onere di
provare che, per effetto del trattamento economico concretamente applicato al ricorrente, detta pretesa creditoria era da ritenersi estinta.
Pertanto, se è condivisibile il giudizio formulato dalla Corte territoriale in ordine alla inadeguatezza, ai fini dell’accoglimento della domanda, dell’allegazione, da parte dell’odierno ricorrente, di una mera tariffa ferroviaria, non condivisibili sono le conseguenze che da tale giudizio sono state tratte dalla Corte d’appello.
Non condivisibile, infatti, è lo stesso governo, da parte della Corte territoriale, della regola della distribuzione degli oneri di allegazione e prova, e ciò in quanto la Corte, alla luce dei principi prima richiamati, avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno di una differenza di trattamento economico alla luce delle allegazioni e delle prove fornite (non dal lavoratore, bensì) dal RAGIONE_SOCIALE, a ciò tenuto in quanto soggetto obbligato.
La Corte d’appello, poi, non avrebbe dovuto trascurare la propria facoltà di esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’ art. 437, secondo comma, c.p.c. -esercitabili a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020) -dopo che tali poteri non erano stati esercitati, ex art. 421 c.p.c., dal giudice di prime cure, oltre a valutare la pertinenza e rilevanza delle istanze istruttorie originariamente formulate dal ricorrente alla luce di una corretta ricostruzione degli oneri di allegazione e prova.
L’accoglimento de l primo motivo determina l’assorbimento dei due motivi ulteriormente articolati dal ricorrente.
Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, la quale, procedendo ad una valutazione degli oneri di allegazione e prova conforme ai principi qui richiamati ed esercitando anche i propri poteri
istruttori d’ufficio, provvederà a comparare l’ammontare complessivo dei trattamenti economici applicati al ricorrente dal precedente datore e nell’attuali tà, verificando se l’attuale trattamento sia effettivamente inferiore e se quindi sussista il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno ad personam pari alla differenza stessa.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 21 febbraio