Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35096 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35096 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30567/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, TURRISI FELICETTA;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1533/2020 depositata il 17/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Nel luglio 1998 si verificava un incendio nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME che aveva origine da un trattore (assicurato con la RAGIONE_SOCIALE) e che portava alla distruzione di 3000 balle di fieno e 3000 balle di paglia.
Il 9 dicembre 2014, NOME COGNOME, figlio di NOME e lavoratore presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assumendo di essere proprietario dei predetti beni mobili, conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE (avente causa della RAGIONE_SOCIALE), la madre e i due fratelli, nella loro qualità di eredi di NOME COGNOME, chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti dall’incendio, quantificati in euro 48.860,00, corrispondenti al valore delle balle andate distrutte.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3031/2018, rigettava la domanda di risarcimento danni, non avendo l’attore provato la titolarità dei beni distrutti.
COGNOME proponeva appello chiedendo l’integrale riforma della decisione di primo grado, perché frutto di un’erronea valutazione delle risultanze processuali, atteso che la sua qualità di proprietario emergeva da plurimi elementi, idonei a fondarne almeno una prova presuntiva. Tra questi: i) la rettifica della denuncia ai Carabinieri sporta da NOME COGNOME; ii) la dichiarazione autenticata a pena di sanzione penale dall’appellante a margine del contratto di RAGIONE_SOCIALE prodotto in primo grado; iii) il verbale di sopralluogo del 23 ottobre 1998 nel corso del lodo arbitrale tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; iv) il certificato dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE rilasciato il 13 ottobre 1998. Inoltre, sosteneva che tale prova era comunque desumibile sulla base del principio ‘possesso vale titolo’, atteso che la paglia e il fieno si trovavano nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del padre, dove l’appellante lavorava. Infine, anche in caso di mancata prova della titolarità dei beni, a suo avviso, il diritto al
risarcimento del danno si sarebbe trasmesso iure successionis al solo appellante, avendo gli altri eredi confermato tale circostanza.
2.1. La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1533/2020, del 17 settembre 2020, a parziale riforma della decisione impugnata, condannava gli eredi a risarcire il loro congiunto, avendo costoro ammesso che i beni mobili distrutti nell’incendio erano di sua esclusiva titolarità e non del loro dante causa.
Il giudice dell’appello, invece, relativamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermava la statuizione di prime cure, in quanto: da un lato, l’ammissione degli eredi non aveva alcuna valenza probatoria, neppure indiziaria, nei suoi confronti avendo RAGIONE_SOCIALE contestato in modo tempestivo e specifico le prospettazioni dell’appellante; dall’altro lato, riteneva che i documenti offerti non erano neppure idonei a fondare una prova presuntiva circa la titolarità della paglia e del fieno. In particolare, evidenziava che la rettifica della denuncia costituiva piena prova della sola provenienza della dichiarazione dal de cuius , ma non della sua veridicità. Ad avviso del Collegio, la rettifica della denuncia non era da sola esaustiva a provare la titolarità dei beni mobili, mancando di elementi in grado di dimostrarne la provenienza, trovando ciò conforto sia dal fatto che essa era stata compiuta molto tempo dopo la prima denuncia (1° agosto 1998 e 17 settembre 1998), sia dal rapporto di filiazione esistente tra il denunciante e l’ appellante. Quanto poi al possesso su tali beni, l’appellante non aveva allegato l’atto di concessione delle quote dei germani, cui riconduceva l’inizio del suo possesso, né aveva dimostrato lo svolgimento di una coltivazione esclusiva presso l’RAGIONE_SOCIALE, né provato la provenienza del fieno da colture condotte a proprie esclusive spese ovvero la sua attività presso fondi limitrofi di terzi, dal cui raccolto e imballaggio proverrebbe la paglia. Del resto, tale prova non poteva ritenersi soddisfatta con la dichiarazione di NOME COGNOME a margine del contratto di RAGIONE_SOCIALE o con il verbale di
sopralluogo del 23 ottobre 1998. In ambedue i casi, infatti, si trattava di dichiarazioni unilaterali dell’appellante prive di ulteriore riscontro fattuale. Lo stesso valeva per il certificato dei RAGIONE_SOCIALE, in quanto si limitava ‘a certificare l’avvenuto intervento del 30 luglio 1998, su richiesta dell’appellante quale «sedicente proprietario delle suddette balle di fieno», non potendo pertanto costituire prova di detta circostanza, perché espressamente basato sulla sola dichiarazione di NOME COGNOME‘.
Infine, relativamente al principio ‘possesso vale titolo’, il Collegio rilevava che l’appellante non aveva offerto ‘alcuna prova né degli elementi essenziali della situazione di fatto possessoria, consistenti nella materiale disponibilità della paglia e del fieno (c.d. corpus ) e nella volontà di comportarsi quale proprietario escludendo i terzi (c.d. animus possidendi ), né ha allegato in atti alcun titolo astrattamente idoneo al trasferimento della titolarità, essendosi limitato a menzionare una concessione da parte dei propri germani’.
Infine, riguardo alla presenza della paglia e del fieno nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concludeva la Corte che, anche a voler ritenere tale circostanza significativa, in assenza di prova contraria essa poteva al più essere idonea a fondare una presunzione che detti beni fossero di titolarità di NOME COGNOME, in quanto titolare e dominus dell’RAGIONE_SOCIALE, non già dell’appellante che vi avrebbe svolto una non specificatamente provata attività di lavoro agricolo.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il signor NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME.
Considerato che:
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1153, 1350 c.c. e 513 c.p.c.’.
La Corte, nel respingere la domanda dell’appellante, avrebbe per errore sussunto la fattispecie di causa nell’ambito dell’art. 1153 c.c., escludendone l’operatività per assenza di prova dei relativi presupposti. Quando invece il titolo idoneo al trasferimento della proprietà era costituito da un contratto verbale integrato dalla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE di rettifica della denuncia ai Carabinieri, confermata da quelle rese dai germani in appello. Entrambi tali dichiarazioni, quindi, avrebbero natura ricognitiva dell’esistenza di un diritto reale altrui, il cui esame sarebbe stato omesso dal Collegio.
4.1. Con il secondo motivo il ricorrente censura ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; carenza assoluta motivazione’.
La Corte non avrebbe tenuto conto dei numerosi e concordanti indizi -costituiti dalla dichiarazione di rettifica resa dal de cuius ai Carabinieri, dal verbale di sopralluogo del 23 ottobre 1998 nel corso del lodo arbitrale, dal certificato dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del 13 ottobre 1998, nonché dal contegno processuale degli altri eredi -che, correttamente valutati, comprovavano l’esistenza di un negozio orale da cui aveva avuto origine il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni.
4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 416 c.p.c.; 3 e 24 Cost.’.
La sentenza avrebbe confermato il rigetto della domanda risarcitoria del signor NOME COGNOME sulla base di un’erronea applicazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio, atteso che le contestazioni sollevate da RAGIONE_SOCIALE erano generiche ed apodittiche.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Le censure, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, sollecitano una rivalutazione dei fatti a fondamento del l’azione in funzione di un accertamento diverso da
quello operato dal giudice del merito -al quale lo stesso è riservato -, così da non potersi ricondurre nell’alveo del c.d. vizio di sussunzione che postula che detto accertamento rimanga incontroverso.
Nel caso di specie, la Corte di appello, con motivazione rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’, ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda di NOME COGNOME e, avuto riguardo alle prove acquisite nel corso del processo, le ha ritenute inidonee a dimostrare la titolarità dei beni in capo a lui (cfr. sintesi al § 2.1. del ‘Rilevato che’ e pag. 8 e 9 sentenza impugnata).
Le doglianze, dunque , si risolvono in una critica all’apprezzamento della quaestio facti effettuato dalla Corte territoriale, come tale insindacabile in questa se non sotto il profilo del vizio di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non veicolato dal ricorrente.
6. E’ inammissibile, anche, il secondo motivo di ricorso.
Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).
Nella specie, avendo la Corte territoriale -con motivazione rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’ – confermato il rigetto della domanda attorea nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente avrebbe dovuto assolvere l’onere anzidetto; ciò che non è affatto avvenuto.
In ogni caso, le censure criticano la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti operato dal giudice del merito e ciò richiamando gli elementi già apprezzati dallo stesso giudice, così da non potersi neppure ravvisare effettivamente un vizio di omesso
esame, il quale non ricorre quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. ex plurimis , Cass., S.U., n. 8053/2014).
Il terzo motivo di ricorso – dove non assorbito dallo scrutinio negativo sui primi due – è inammissibile in quanto affatto generico, in violazione dell’art. 366 , primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. poiché non riporta, neppure per una sintesi intelligibile ed esaustiva, le difese delle RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, era il COGNOME a dover provare il diritto azionato ed essendo tale diritto sostanziato da fatti costituivi inerenti alla sfera dello stesso attore, non poteva pretendersi dal convenuto una contestazione specifica.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza