Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33950/2019 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME .
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1269/2019 pubblicata in data 10/09/2019, n.r.g. 956/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME aveva ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la somma di euro 113.022,91 a titolo di t.f.r. e di spettanze di fine rapporto.
OGGETTO: pagamenti senza imputazione del datore di lavoro – onere della prova riparto
2.L’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, all’esito dell’istruttoria testimoniale svolta, era stata parzialmente accolta dal Tribunale, che aveva rideterminato il credito dell’ex dipendente nella somma netta di euro 41.001,18, aveva accolto la domanda riconvenzionale della società per prestiti concessi allo RAGIONE_SOCIALE, nel corso del rapporto di lavoro, per la complessiva somma di euro 102.000,00, aveva disposto la compensazione c.d. impropria o atecnica e pertanto aveva condannato lo RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società l’importo di euro 60.998,82.
3.La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dallo COGNOME e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale della società, confermava il credito dell’ex dipendente come pari alla somma netta di euro 41.001,18, corrispondente a quella lorda di euro 56.089,23, condannava la società a pagare detta somma, oltre accessori, rigettava l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
lo RAGIONE_SOCIALE è stato dipendente della società con qualifica di dirigente dal 18/04/2001 al 30/04/2016, come risulta dai documenti 1, 2 e 3 prodotti dalla società in primo grado;
è pacifico che egli abbia maturato il credito per t.f.r. e spettanze di fine rapporto, pari alla somma netta di euro 41.001,18 corrispondente a quella lorda di euro 56.089,23, come ha dato atto la stessa società nel suo ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo (pagg. 11 e 12), misura alla quale lo RAGIONE_SOCIALE ha ridotto la sua pretesa nella memoria difensiva di costituzione di primo grado;
è altrettanto pacifico che la società abbia erogato allo COGNOME, nel periodo fra il 2005 e il 2014, la complessiva somma di euro 102.000,00 in cinque soluzioni, poiché la circostanza non stata in alcun modo contestata dall’ex dipendente e risulta comunque dimostrata dai bonifici e dagli assegni bancari versati in atti;
contro
verso è invece il titolo di dette erogazioni, perché secondo la società si tratterebbe di un mutuo, con conseguente obbligo
restitutorio, secondo lo COGNOME si tratterebbe di indennità dovute a titolo di ferie non godute e di premi;
l’onere di provare il titolo a fondamento della pretesa restitutoria grava sulla società, come insegna la Corte di Cassazione (Cass. n. 30944/2018);
nel caso di specie la società non ha assolto il proprio onere probatorio, poiché non ha prodotto alcun contratto di mutuo, né alcuna dichiarazione del dirigente di ricevere quelle somme a titolo di prestito; la società non ha richiesto al dirigente la restituzione di quelle somme, se non a luglio 2016, dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
l’unico documento prodotto è l’estratto giornale di contabilità generale, in cui le somme sono registrate come ‘credito per prestito’;
nel giudizio di primo grado è stata escussa la teste COGNOME NOME, ex dipendente della società, la quale ha dichiarato di sapere che quei pagamenti erano a titolo di prestito;
tuttavia va evidenziato che nel verbale della testimonianza si dà atto che la testimone, prima ancora che le venisse rivolta la domanda, aveva resto tale dichiarazione; inoltre la stessa teste ha precisato di aver fatto questi versamenti come le era stato detto dall’amministratore della società;
quindi la testimone operava su disposizione dell’amministratore, al quale va dunque ricondotta pure la decisione di contabilizzare i versamenti come prestiti;
dunque la testimonianza si limita a riferire sotto quali voci la società abbia inteso registrare contabilmente quei versamenti, ma nulla ha detto la testimone per conoscenza diretta circa il titolo;
dal suo canto lo COGNOME ha eccepito che quegli asseriti prestiti non erano stati contabilizzati in bilancio ed ha prodotto appunto i bilanci societari relativi agli anni 2007, 2010 e 2014;
sebbene il Collegio abbia chiesto chiarimenti alla società, questa non ha saputo spiegare come mai il credito asseritamente registrato nel bilancio 2010 alla voce ‘crediti.II.5.quater Altri’ sarebbe stato poi appostato nel 2014 alla diversa voce ‘C.II.Crediti’, sottovoce
‘CRAGIONE_SOCIALE.Clienti’, pur non essendo pacificamente un credito verso clienti;
ne consegue che non risulta provata la corretta registrazione a bilancio del credito in parola;
e allora, considerata l’assenza di un contratto scritto di mutuo e l’inidoneità della testimonianza della COGNOME a fornire elementi, deve rilevarsi che ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. le scritture contabili prodotte non costituiscono idonea prova a favore della società, neppure indiziaria, come in astratto potrebbero essere come insegna Cass. n. 9968/2016;
ne consegue che la domanda restitutoria della società va rigettata;
va altresì respinto l’appello incidentale, poiché l’esito del gravame esclude la temerarietà della lite e, quindi, la responsabilità aggravata dello COGNOME ex art. 96 c.p.c.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- COGNOME NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
6.In prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositato memoria di costituzione di ulteriore difensore con procura speciale allegata.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare addebita alla Corte territoriale di aver ritenuto che essa società non avesse fornito la prova del credito restitutorio, ossia il titolo di mutuo, nonostante l’avvenuta contabilizzazione dei cinque importi come prestiti nel giornale di contabilità generale, come risultava dagli estratti prodotti in giudizio come documenti nn. 9-13 del fascicolo di primo grado.
Il motivo è inammissibile.
L’omesso esame, di cui si duole la ricorrente, non sussiste: come essa stessa ha ammesso (v. ricorso per cassazione, p. 8), la Corte territoriale ha dato atto che essa società aveva prodotto estratti del giornale di contabilità generale in cui quelle somme risultavano registrate come ‘credito per prestito’ (v. sentenza impugnata, p. 5). Quindi i giudici d’appello hanno esaminato quei documenti e li hanno ritenuti insufficienti sul piano
probatorio, in quanto inficiati da vari profili di incertezza e da vari elementi che deponevano in senso contrario o comunque in un senso non idoneo a confermare la valenza probatoria -neppure sul piano indiziario -di quei documenti.
Dunque di nessun ‘fatto storico’ è stato omesso l’esame.
Infine, contrariamente all’assunto della ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 9), la Corte territoriale ha specificamente indicato, nella sua articolata motivazione, gli elementi significativi ulteriori che avrebbero potuto offrire quella conferma probatoria, invece mancata: l’esistenza di un contratto scritto di mutuo, la testimonianza dell’ex dipendente che aveva materialmente effettuato i versamenti in favore del dirigente, la corrispondenza di quel titolo con le poste regolarmente iscritte in bilancio, la richiesta restitutoria nel corso del rapporto di lavoro.
Le ulteriori deduzioni della ricorrente sono inammissibili, sia perché si risolvono in una censura all’apprezzamento del contenuto delle buste paga, attività riservata al giudice di merito, sia in quanto volte a spostare l’onere della prova (circa il titolo di percezione di quelle somme) in capo allo RAGIONE_SOCIALE.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la società non avesse assolto il proprio onere probatorio, omettendo di considerare gli estratti del giornale di contabilità generale, dai quali si evinceva che gli importi in questione erano stati contabilizzati come prestiti.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha esattamente premesso che l’onere probatorio incombeva sulla società, in quanto attrice che aveva proposto la domanda (riconvenzionale) restitutoria, sicché era suo onere provare il relativo fatto costitutivo ex art. 2697 c.c. E tale affermazione è conforme a diritto.
Proprio dall’art. 2697 c.c. si evince che in tanto sorge a carico del convenuto l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall’attore, in quanto quest’ultimo abbia assolto il proprio onere probatorio. Secondo la Corte territoriale -all’esito di un apprezzamento delle risultanze istruttorie adeguatamente motivato, che
pertanto si sottrae al sindacato di legittimità -tale onere non è stato assolto, sicché non è proprio sorto l’onere di prova contraria in capo allo RAGIONE_SOCIALE.
Le ulteriori considerazioni della ricorrente da un lato sono inammissibili, perché tendono a sollecitare a questa Corte una diversa valutazione della valenza probatoria di documenti, interdetta in sede di legittimità; dall’altro sono infondate, in quanto invocano la mancata applicazione del principio di non contestazione di quei documenti, palesemente smentito dal tenore delle difese dello COGNOME, che nei gradi di merito ha specificamente indicato i titoli in virtù dei quali aveva ricevuto quelle somme di danaro.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2709, 2710, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che le scritture contabili fossero sufficienti elementi indiziari senza adeguata motivazione.
Il motivo è inammissibile perché assolutamente non aderente alla motivazione articolata nella sentenza d’appello.
La Corte territoriale ha, infatti, in via di principio ricordato l’insegnamento di questa Corte, secondo cui i libri contabili dell’imprenditore, se regolarmente tenuti, possono costituire indizi che, unitamente ad altri elementi indiziari, possono integrare la presunzione semplice anche a favore dell’imprenditore (Cass. n. 9968/2016). Ma poi ha escluso che tale principio potesse essere applicato nel caso in esame, una volta emersi sia la grave irregolarità della tenuta dei libri contabili, sia l’esistenza di altri elementi di segno contrario o comunque ‘neutro’, come tali inidonei ad integrare un quadro indiziario utile ex art. 2729 c.c. Tale apprezzamento appartiene al libero convincimento del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 96 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente si duole in sostanza della mancata considerazione di una pluralità di circostanze, a suo dire significative della mala fede dello COGNOME, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice del merito. Ed in ogni caso la rilevanza della mala fede,
ai sensi dell’art. 96 c.p.c., presuppone l’infondatezza della pretesa, perciò definibile ‘temeraria’, mentre nel caso di specie il credito dello COGNOME è risultato comunque sussistente e accertato, sia pure per una somma minore di quella originariamente vantata con il ricorso monitorio.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in