Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4327 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4327 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10824-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3287/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 908/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Retribuzione
R.G.N.10824/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 25/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato, sebbene con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda azionata dai lavoratori in epigrafe nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volta al riconoscimento del diritto a percepire «l’indennità ex art. 10 del c.c.n.l. Federambiente 1995» sulla base di un accordo sindacale dell’8 giugno 2004.
In estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che, «quand’anche si accedesse all’interpretazione dell’accordo sindacale dell’8/6/20204 offerta dagli appellanti , in ogni caso non si giungerebbe ad esito favorevole al riconoscimento del diritto dagli stessi vantato, e ciò in applicazione del principio processuale della ‘ ragione più liquida ‘ ».
Secondo la Corte detto accordo, per l’erogazione dell’emolumento preteso, prevedeva la previa «partecipazione a corsi di formazione con verifica finale» e la specifica domanda del singolo lavoratore alla procedura di sviluppo concordata con la medesima intesa sindacale.
A giudizio della Corte, «gli attuali appellanti non hanno dedotto né provato di aver partecipato ai suddetti corsi di formazione, né di aver inoltrato specifica domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo di cui sopra, con ciò omettendo di fornire la prova, su di loro gravante ex art. 2697 c.c., degli elementi costitutivi del diritto all’emolumento in esame previsti dalla stessa fonte regolatrice dagli stessi invocata».
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società intimata.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2734 e dell’art. 2735 c.c. nonché degli artt. 1 e 2 della l. n. 4 del 1953, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo che, sulla base delle buste paga, risultava provato che i lavoratori avessero raggiunto il livello 3A, con ciò dimostrando «di aver inoltrato specifica domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo e di aver partecipato ai corsi di formazione, in quanto altrimenti non avrebbe ottenuto in busta paga il livello 3A».
La doglianza è inammissibile perché denuncia solo formalmente una violazione di norme di diritto, evocando il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. che tuttavia presuppone una ricognizione della fattispecie concreta che è quella operata dalla sentenza impugnata; nella sostanza, invece, si contesta una valutazione di merito in ordine all’accertamento della partecipazione a corsi di formazione e alla domanda di partecipazione a procedure di sviluppo.
Il secondo motivo deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 e dell’art. 116 c.p.c.», contestando che la Corte di Appello abbia valutato le prove secondo prudente apprezzamento.
La censura è inammissibile.
Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a
fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; vizi neanche prospettati nella doglianza in esame.
Il terzo mezzo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che «la prova dell’esistenza di altre procedure di sviluppo avrebbe semmai dovuto essere fornita più correttamente e agevolmente dall’RAGIONE_SOCIALE».
La censura è infondata, atteso che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che, per il generale criterio di riparto degli oneri probatori, gravasse sui lavoratori attori in giudizio fornire la prova degli elementi che la stessa Corte ha individuato essere costitutivi del diritto preteso sulla base della fonte contrattuale collettiva regolatrice del rapporto.
Con l’ultimo motivo testualmente si denuncia: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Contraddittorietà della motivazione sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Errore di fatto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2734 c.c., 2735 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e della legge 4 del 1953, in relazione all’art. 360, n. 5, C.P.C.».
Il motivo è inammissibile per concorrenti profili.
Oltre a denunciare impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si deduce la violazione di norme di diritto in commistione con censure che richiamano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il quale attiene alla ricostruzione della vicenda storica, così conclamando che si tende ad una complessiva rivalutazione del merito della causa.
Inoltre, tale vizio viene evocato senza l’osservanza dei canoni posti nell’interpretazione di detta disposizione dalle decisioni delle Sezioni unite già richiamate (con principi costantemente ribaditi), in particolare senza individuare un fatto, asseritamente trascurato dalla Corte territoriale, di caratura decisiva tale che, ove fosse stato considerato, avrebbe condotto
con esito di certezza e non di mera probabilità, ad un esito diverso della lite.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, rilevando altresì -per mera completezza -che questa Corte ha avuto già modo di avallare una interpretazione dell’accordo dell’8.6.2024, pure qui in controversia, proprio nel senso patrocinato dall’azienda (cfr. Cass., n. 19153/2022; Cass., n. 32361/2023); le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 novembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME