Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27752 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27450/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL) giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1006/2021 depositata il 30/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di crediti di alcune aziende fornitrici, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in relazione a fatture per forniture di medicinali, di assistenza sanitaria nonché di acqua ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avanti al Tribunale di Milano, in cui si costituiva, resistendo, la RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza n. 5142/2018 del 10 maggio 2018 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda proposta in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE ex art. 2041 cod. civ. e la condannava alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, l’RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con sentenza n. 1006/2021 del 30 marzo 2021 la Corte d’Appello di Milano accoglieva parzialmente l’appello, per l’effetto accoglieva -in parte, in relazione alla fattura relativa a somministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– la domanda ex art. 2041 cod. civ., riconoscendone i presupposti, e condannava l’RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 346.340,81, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al saldo; oltre al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per
cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 c.c. e/o 112 e/o 115 e/o 116 cod. proc. civ. e/o 24 Cost. nonché nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.’.
Lamenta che la corte di merito non ha correttamente applicato il principio dell’onere della prova e non ha fatto buon governo delle risultanze probatorie, dato che non ha rilevato l’avvenuto pagamento, sebbene documentato in causa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, a favore della società RAGIONE_SOCIALE per il periodo marzo 2009/novembre 2009.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.’.
Lamenta che la corte di merito non ha rilevato il fatto, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza dell’avvenuto integrale pagamento, da parte di essa RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il periodo marzo/novembre 2009.
I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che essa aveva già pagato le somme di cui alla fattura n. 2005715218 emessa da RAGIONE_SOCIALE il 3 giugno 2016, e, dopo aver riconosciuto fondata la proposta azione di indebito arricchimento, l’ha condannata a pagare proprio l’importo portato dalla fattura medesima. Riporta e localizza gli atti dei precedenti gradi di giudizio in cui ha dedotto di
aver già pagato, nonché la documentazione in cui chiede lo storno della suindicata fattura, che a suo dire costituisce indebita duplicazione rispetto a somme già integralmente pagate.
Senonché dalla lettura della sentenza impugnata risulta: a) che nessuna menzione è svolta in ordine a queste allegazioni ed eccezioni (in senso lato) di avvenuto pagamento; in particolare, nessuna menzione è svolta in ordine ad una indebita duplice fatturazione delle medesime somme; la fattura ed il suo importo vengono citate unicamente per determinare il quantum debeatur in relazione all’accoglimento della domanda di indebito arricchimento; b) che, peraltro, a p. 9 della sentenza viene affermato che l’impo rto di cui alla citata fattura risulta ‘pacificamente ridotto’, e soprattutto si rileva che la parte appellata, cioè la odierna ricorrente, sostiene che la somma portata dalla fattura ‘costituisca solo il residuo dello storno effettuato da RAGIONE_SOCIALE a seguito di contestazione’.
In tal modo, seppure in maniera concisa -ma chiara, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio di motivazione apparente (v. Cass., 23781/2023)la corte d’appello ha mostrato di tenere conto delle contestazioni della RAGIONE_SOCIALE, ma ne ha poi ritenuto l’infondatezza, sul rilievo che la fattura prodotta in atti portasse una somma, seppure ridotta, ancora da pagare alla RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Ne consegue che il primo motivo è infondato, perché la corte ha ben applicato la regola dell’onere della prova, proprio sulla base del quale ha affermato che la RAGIONE_SOCIALE ha provato il suo credito, sia nell’ an sia nel quantum , e che per contro, sulla scorta dell’orientamento di questa Corte in tema di somministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’utente, cioè la odierna ricorrente, non ha idoneamente contestato né l’esistenza del rapporto contrattuale con la società cedente né l’av venuta cessione del credito e che, in punto di quantum , si sia limitata a sostenere che la fattura NUMERO_DOCUMENTO porti una somma che costituisce il residuo rispetto allo storno di somme già effettuato da RAGIONE_SOCIALE a seguito di contestazione.
3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, perché non vi è omesso esame del fatto, cioè del pagamento: il fatto storico in sé viene infatti
esaminato, là dove, seppure stringatamente, la corte di merito fa riferimento ad un ‘residuo dello storno effettuato da RAGIONE_SOCIALE a seguito di contestazione’ (v. p. 9 della sentenza).
Per il resto il motivo è inammissibile là dove pretende, anche riproducendo il contenuto di precedenti produzioni documentali, di sollecitare una revisione delle valutazioni di fatto e dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito, da ritenere preclusa in questa sede in quanto estranea al giudizio di cassazione secondo costante orientamento di legittimità (v. tra le tantissime, quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’ apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 24 giugno 2024.
Il Presidente NOME COGNOME CONDELLO