SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 296 2025 – N. R.G. 00000065 2022 DEL 08 04 2025 PUBBLICATA IL 08 04 2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta dai Signori:
dott.
NOME COGNOME
Presidente
dott.ssa
NOME
Consigliere
dott.ssa
NOME COGNOME
Giudice Aus. estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2022 ,
T R A
(c.f.
) rappresentata e difesa dall’avv.
NOME COGNOME come da mandato in atti;
– APPELLANTE –
E
(p.i.
), in persona del legale P.
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da mandato in atti;
– APPELLATA –
All’udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il DI n. 74/2019 del Tribunale di
Lecce con il quale le veniva ingiunto, su istanza di , il pagamento della somma di € 30.540,35, oltre accessori, a titolo di provvigione per la fornitura di energia elettrica per il periodo marzo 2014/gennaio 2017 chiedendone la revoca in quanto sprovvisto di documentazione probante. Cont
Si costituiva contestando l’opposizione, spiegando che invero in data 30/01/2017 personale della società RAGIONE_SOCIALE effettuava un controllo del contatore per la fornitura di energia elettrica dell’immobile della In tale circostanza veniva contestata una manomissione del contatore data la ‘ presenza di striature causate da appoggio di corpo estraneo ‘. A seguito di tali controlli RAGIONE_SOCIALE procedeva ad un ricalcolo dei consumi dal 23/03/2014 al 29/01/2017 sulla base della ‘ potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo ‘ ovvero al massimo della potenza disponibile ed emetteva la fattura n. 075087186011905 del 22/06/2017 di € 30.540,35. Cont
La causa, istruita documentalmente e prova testi, veniva decisa con sentenza n. 3363/2021, pubblicata in data 03/12/2021, con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda ritenendo provata l’esistenza del credito ‘ atteso che la fatturazione per cui è causa contabilizza la reale quantità di energia elettrica effettivamente utilizzata e/o sottratta nel corso del contratto di somministrazione de quo ‘.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto di citazione del 14 gennaio 2022 chiedendone la riforma con quattro motivi. Si è costituita l’appellata resistendo al gravame.
All’udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante si duole della sentenza per non avere rilevato il difetto di legittimazione passiva della , come emerso dalle prove documentali e testimoniali, attraverso l’ascolto della madre
Il motivo non ha fondamento atteso che di nessuna rilevanza è il trasferimento della residenza in altro luogo atteso che ben avrebbe potuto l’attrice continuare ad usufruire dell’utenza e nessuna prova di segno opposto è stata fornita.
Di nessun rilievo è la circostanza che nel momento della verifica la chiave di accesso al locale, ove era allocato il contatore venisse detenuta dalla madre, come dalla stessa dichiarato in sede di prova testimoniale, poiché la circostanza non esonerava comunque la dall’obbligo di custodia del contatore in quanto titolare del contratto di fornitura.
Con il secondo motivo l’appellante contesta la sentenza per non avere considerato che la fattura, oggetto del DI, non possa costituire prova del credito fatto valere dal fornitore, omettendo qualsivoglia valutazione della esattezza e correttezza dei conteggi.
Con il terzo motivo lamenta che non sarebbe stata fornita prova dei consumi rilevati da Enel Distribuzione, la cui chiamata in causa incombeva su . Cont
Con il quarto motivo lamenta l’errata ricostruzione dei consumi, operata non tenendo conto dei consumi presunti secondo i criteri stabiliti dall’autorità per la regolazione per l’Energia Reti e Ambienti.
Gli ultimi tre motivi esaminabili congiuntamente sono fondati.
Si deve premettere che il prelievo irregolare della energia, diversamente da quanto genericamente sostenuto dall’attrice, anche in sede di appello, deve ritenersi
provato; infatti il verbale di verifica del 30/01/2017 con il quale veniva accertata una significativa alterazione della misura dei prelievi in ragione della differenza di potenza assorbita (800 watt) sulla presa dell’immobile prima dell’ingresso e quella registrata in contemporanea sui sistemi informatici (20 watt) e la presenza di segni di un corpo estraneo sul contatore è dotato di fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso. Avverso detti accertamenti nessuna querela di falso è stata proposta e nessuna giustificazione plausibile è stata offerta dall’appellante circa la discrasia nella misurazione dei prelievi e il segno della presenza di un oggetto sul contatore che rimandava alla collocazione di un magnete, come affermato da RAGIONE_SOCIALE nelle sue missive di risposta alle contestazioni della
Sulla responsabilità del prelievo a nulla rileva che l’attrice sia affetta da deficit neuropsichici e/o sensoriali, come da certificato del 20/01/2020 in atti, non essendoci di converso prova dell’incapacità di intendere e volere; essa è responsabile ex art. 2051 cod. civ. del contatore e non ha dimostrato che la manomissione sia avvenuta ad opera di terzi contro la sua ferma ed espressa volontà ovvero nonostante essa avesse prudentemente vigilato.
Ciò detto, tuttavia, conformemente a quanto sostenuto dall’appellante ‘ nei contratti di somministrazione le fatture hanno valore meramente presuntivo per cui, in caso di contestazione da parte dell’utente, l’onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria è a carico dell’emittente ‘ (cfr. Cass. n. 2327/2019) e nella specie non vi è dubbio che la fattura sia stata fermamente contestata dall’attrice.
Deve aggiungersi che nei casi di manomissione dolosa del contatore ‘ la prova dell’ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi pre-
suntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell’utente ‘ (cfr. Cass. sent. n. 13605/2019).
L’opposta, oggi appellante, non ha adempiuto all’onere probatorio ad essa incombente, atteso che si è limitata ad effettuare la ricostruzione facendo apoditticamente riferimento al massimo della potenza consentita dall’utenza de qua , senza tuttavia offrire alcun elemento presuntivo, nei termini indicati dalla succitata sentenza, che potesse corroborare la fondatezza di tale metodo o spiegando i criteri metodologici seguiti nel settore per la ricostruzione onde consentire all’opponente una adeguata difesa. Infatti nelle lettere di risposta alle contestazioni della in atti, nessuna spiegazione in tal senso risulta predisposta, così come nessuna spiegazione è stata fornita nel corso del processo e segnatamente con la comparsa di costituzione e risposta laddove si limita a rimandare a Enel Distribuzione il ricalcolo dei consumi. Cont
Ne consegue che la richiesta di pagamento di non può dirsi sufficientemente provata e pertanto il DI n. 74/2019 del Tribunale di Lecce deve essere revocato. Ne deriva l’accoglimento dell’appello. Cont
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese del doppio grado di giudizio che vengono poste a carico dell’appellata e in favore dello Stato atteso che l’appellante è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’appello;
e per l’effetto in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l’opposizione e revoca il DI opposto;
condanna l’appellata al pagamento in favore dello Stato delle spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 3.972,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 3.307,50 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore
Il Presidente
(dott.ssa NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME