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Onere della prova e fatture: il fornitore deve

Una recente sentenza della Corte d’Appello ha chiarito un principio fondamentale nei contratti di fornitura: in caso di contestazione, il fornitore ha l’onere della prova sull’esatto ammontare del credito. Anche se la manomissione del contatore è provata, il fornitore non può calcolare i consumi in modo arbitrario, ma deve basarsi su criteri oggettivi. Nel caso di specie, avendo il fornitore calcolato il dovuto sulla base della massima potenza teorica, la Corte ha revocato il decreto ingiuntivo per mancato assolvimento dell’onere della prova.

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Pubblicato il 4 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Onere della Prova e Fatture: Quando il Fornitore Deve Dimostrare il Credito

Ricevere una fattura esorbitante per una fornitura di servizi, come quella elettrica, può essere un’esperienza frustrante. Spesso, l’utente si trova di fronte a una richiesta di pagamento che sembra ingiustificata, ma non sa come difendersi. Una recente sentenza della Corte d’Appello ha ribadito un principio cruciale: in caso di contestazione, l’onere della prova spetta al fornitore, che non può limitarsi a emettere una fattura basata su calcoli arbitrari. Analizziamo questo caso per capire come la legge tutela il consumatore.

I Fatti del Caso: La Manomissione del Contatore e la Fattura Contestata

Il caso nasce dall’opposizione di un’utente a un decreto ingiuntivo per oltre 30.000 euro, richiesto da una società di fornitura energetica. La società sosteneva che tale importo derivasse da un ricalcolo dei consumi effettuato dopo aver riscontrato una manomissione del contatore. Durante un controllo, i tecnici avevano infatti accertato la “presenza di striature causate da appoggio di corpo estraneo”, un’anomalia che alterava la registrazione dei prelievi.

Di conseguenza, la società aveva ricalcolato i consumi per il periodo dal marzo 2014 al gennaio 2017, addebitando all’utente l’importo massimo di energia prelevabile. In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione alla società fornitrice. L’utente ha però deciso di appellare la sentenza.

La Decisione della Corte: l’Onere della Prova Inadempito

La Corte d’Appello ha ribaltato completamente la decisione precedente, accogliendo l’appello dell’utente. Sebbene i giudici abbiano confermato che la manomissione del contatore fosse stata provata e che la responsabilità della custodia del contatore ricadesse sull’utente (in qualità di titolare del contratto), hanno spostato il focus della questione sul punto centrale della controversia: la prova del credito.

La Prova della Manomissione non Basta

La Corte ha chiarito che il verbale di verifica dei tecnici, in quanto atto pubblico, ha “fede privilegiata” e prova fino a querela di falso l’avvenuto accertamento. Pertanto, la manomissione era un fatto provato. Tuttavia, dimostrare la manomissione non equivale a dimostrare l’ammontare esatto del presunto danno subito dal fornitore.

La Ricostruzione dei Consumi e l’Onere della Prova del Fornitore

Qui si innesta il principio chiave dell’onere della prova. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza consolidata della Cassazione (cfr. Cass. n. 2327/2019 e n. 13605/2019), secondo cui le fatture emesse da un fornitore hanno un valore puramente presuntivo. Se l’utente contesta la fattura, l’onere della prova si trasferisce interamente sul fornitore. È quest’ultimo che deve dimostrare non solo il diritto al pagamento, ma anche l’esatto ammontare dei consumi effettivi.

Nel caso specifico, la società fornitrice si era limitata a calcolare il credito “facendo apoditticamente riferimento al massimo della potenza consentita dall’utenza”. Questo metodo è stato giudicato arbitrario e non sufficiente a provare la fondatezza della pretesa creditoria. Il fornitore avrebbe dovuto utilizzare criteri più oggettivi e presuntivi, come calcoli statistici basati sui consumi storici, il tipo di attività, o altri metodi riconosciuti dal settore per stimare i consumi in modo verosimile.

le motivazioni

La motivazione della Corte si fonda su un’attenta distinzione tra la prova della manomissione e la prova del quantum debeatur (l’importo dovuto). L’irregolarità del prelievo è stata considerata provata dal verbale dei tecnici. Tuttavia, la Corte ha stabilito che la conseguenza di tale irregolarità, ovvero il debito, deve essere quantificata in modo rigoroso dal creditore. La società fornitrice, limitandosi a un calcolo basato sulla massima potenza teorica senza fornire elementi presuntivi a supporto di tale metodo, non ha assolto al proprio onere della prova. Il creditore non ha spiegato né nelle lettere di risposta alle contestazioni né nel corso del processo i criteri metodologici che potessero giustificare tale ricostruzione, impedendo all’utente una difesa adeguata. Di conseguenza, non essendo stata fornita una prova sufficiente dell’importo richiesto, la domanda di pagamento è stata respinta.

le conclusioni

Questa sentenza offre un’importante tutela per i consumatori e stabilisce un chiaro confine per i fornitori. Anche in presenza di un’irregolarità come la manomissione di un contatore, il fornitore non può agire in modo arbitrario nella quantificazione del danno. Ha il preciso dovere di provare il suo credito attraverso metodologie di calcolo trasparenti e verificabili. Per l’utente, ciò significa che contestare una fattura non è un atto futile: se la contestazione è fondata, essa impone al fornitore un rigoroso onere della prova che, se non adempiuto, porta all’annullamento della pretesa creditoria.

Una fattura contestata è sufficiente a provare il credito del fornitore?
No. Secondo la sentenza, le fatture hanno un valore meramente presuntivo. Se l’utente le contesta, l’onere di provare la fondatezza e l’esatto ammontare del credito si trasferisce interamente sul fornitore.

In caso di contatore manomesso, chi ha l’onere della prova sull’importo dovuto?
Anche in caso di manomissione provata, l’onere di dimostrare l’esatto ammontare del danno (cioè dei consumi non registrati) spetta sempre alla società fornitrice. La prova della manomissione non equivale automaticamente alla prova dell’importo richiesto.

Come deve essere calcolato il consumo in caso di prelievo irregolare di energia?
Il fornitore non può basarsi su calcoli arbitrari, come l’addebito della massima potenza teorica. Deve invece utilizzare criteri presuntivi e oggettivi, come calcoli statistici basati sui consumi storici dell’utente o altri metodi logici che consentano una stima verosimile dei prelievi effettivi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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