Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 895 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 895 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17054/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3878/2016 depositata il 17/06/2016;
Ric. 2017 n. 17054 sez. S2 – ud. 10/01/2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Comune dell’Aquila e l’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per sentire dichiarare i convenuti solidalmente obbligati al pagamento, in via principale, della somma di euro 50.000 oltre iva al 10 % o, in via subordinata, della somma di euro 27.500 oltre interessi e rivalutazione in virtù di un contratto stipulato con l’istituzione convenuta quale organo strumentale dell’ente ed avente ad oggetto l’organizzazione di uno spettacolo in cui si era esibita la nota cantante NOME.
Il GLYPH Comune GLYPH dell’Aquila GLYPH si GLYPH costituiva GLYPH eccependo l’incompetenza per territorio nonché nel merito l’infondatezza delle domande avverse.
L’istituzione RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
Il Tribunale di Roma respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto mancante della personalità giuridica ed ente strumentale del Comune e condannava il Comune dell’Aquila al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 50.000.
Il Comune dell’Aquila proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Si costituiva tardivamente l’appellata società RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata dichiarava non dovuta alcuna ulteriore somma dal Comune dell’Aquila alla società RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello evidenziava che il Comune dell’Aquila aveva reiterato la sua estraneità in ordine agli obblighi di pagamento presuntivamente assunti dall’istituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la società appellata RAGIONE_SOCIALE atteso il difetto di rappresentanza di colui che aveva sottoscritto il contratto, il mancato deposito del contratto medesimo quale fonte della presunta obbligazione di pagamento, la violazione del testo unico degli enti locali circa la ritualità della forma del contratto e del relativo impegno contabile di spesa, la sua legittima riferibilità al Comune dell’Aquila, l’irrilevanza dei riconoscimenti di debito effettuate dal rappresentante dell’ente ed, infine, l’erroneità del riconoscimento di interessi e rivalutazione sull’importo deciso al Tribunale.
La Corte d’Appello riteneva tali censure manifestamente fondate atteso che il Comune dell’Aquila aveva lamentato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della società appellata. In particolare, non risultava depositato il documento a sostegno della domanda di adempimento contrattuale ovvero l’atto negoziale presumibilmente intercorso tra le parti. La società appellata aveva omesso il deposito del fascicolo di parte del primo grado di giudizio contenente gli allegati e le prove documentali posta a sostegno delle proprie domande sulle quali si era fondata la sentenza impugnata. Tale circostanza inibiva l’approfondimento circa la sussistenza del diritto azionato in primo grado dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, comportando l’accoglimento del gravame atteso l’onere della società appellata di allegare anche in secondo grado la documentazione fondante la decisione del Tribunale.
L’appello interposto al Comune dell’Aquila doveva essere accolto per il mancato rispetto degli oneri di riparto probatorio in primo grado posti a carico della società “RAGIONE_SOCIALE“, nonché per l’omesso deposito del fascicolo di primo grado della stessa parte che non risultava essere stato ritirato dal fascicolo d’ufficio del Tribunale e neppure risultava essere stato depositato in cancelleria nel giudizio di appello. Tale omesso e necessario adempimento era indiscutibilmente ascrivibile alla parte appellata e in virtù di un consolidato orientamento di legittimità il procedimento doveva essere deciso allo stato degli atti e la domanda azionata in primo grado rigettata in quanto carente di prova.
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
Il Comune dell’Aquila ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 342 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2967 c.c. rectlus 2697 c.c.
Secondo la ricorrente la Corte d’Appello avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla fondatezza dei motivi proposti dal Comune appellante sostenendo a torto che l’appellata non avrebbe assolto al proprio onere della prova.
La circostanza relativa al preteso mancato deposito del fascicolo di primo grado non sarebbe rilevante poiché tutti i documenti presenti sono stati ritualmente depositati in cancelleria in data 31 ottobre 2012, unitamente alla memoria difensiva sull’istanza inibitoria come risulta dal timbro apposto sull’ultima
pagina delle citate memorie e dei documenti allegati alle stesse. In ragione di quanto sopra e della consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’appello indipendentemente dalla presenza o meno del fascicolo di primo grado avrebbe potuto visionare tutti i documenti presenti nel fascicolo, esaminando gli allegati presenti alla memoria difensiva depositata per la fase inibitoria.
In subordine avrebbe dovuto disporre la ricerca del fascicolo tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine all’appellata per la ricostruzione, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento del fascicolo e non potendosi rigettare una domanda o un’eccezione per mancanza di una prova documentale regolarmente inserita nel fascicolo di parte, tanto più quando nei casi come quello di specie in cui il Tribunale si era pronunciato in senso favorevole all’appellata, argomentando proprio sulla medesima prova.
Il giudice del gravame avrebbe dovuto analizzare le censure dell’appellante rilevando il difetto di allegazione del Comune dell’Aquila – appellante – sul quale ricadeva l’onere di argomentare il proprio appello sulla base del paradigma normativo di cui all’articolo 342 c.p.c.
Peraltro, il Comune non aveva mai eccepito la mancata produzione in giudizio del contratto costituente la fonte dell’obbligazione oggetto di causa ma si era limitata a contestare la mancanza dei poteri in capo al sottoscrittore del medesimo contratto. La Corte d’Appello di Roma avrebbe omesso ogni valutazione sulla censura dell’appellante, proponendo un’erronea interpretazione del principio dispositivo. Peraltro, anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che è onere
dell’appellante la dimostrazione del fondamento della propria domanda di revisione del giudizio per l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice. Dunque, è onere dell’appellante mettere a disposizione del giudice di appello il documento che ha determinato l’errore del primo giudice affinché si possa procedere al suo riesame e ciò anche nei casi in cui il documento in questione sia stato in precedenza prodotto dalla controparte. Inoltre, sempre le Sezioni Unite, hanno riaffermato che quando il giudice di primo grado abbia accolto la domanda, ritenendo provato il fatto costitutivo del diritto attraverso un determinato documento, l’appellante ha l’onere di censurare la sentenza contestando il valore dimostrativo del medesimo documento e l’appello è inammissibile se il suddetto documento non venga prodotto dal medesimo appellante.
Conclusivamente la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare gli artt. 115 e 342 c.p.c. e l’art. 2697 c.c. realizzando un illegittimo inversione dell’onere della prova nella fase di appello in contrasto con la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenze nn. 28498/2005 e n. 3033/2013).
La medesima questione giuridica posta dal primo motivo di ricorso è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte all’esito dell’ordinanza interlocutoria n. 14534 del 2022 di questa sezione, la quale ha posto i seguenti quesiti:
-se l’adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l’ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l’abbandono della distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168, 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.;
se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte con le pronunzie delle sezioni unite n. 28498/2005 e n. 3033/2013, secondo cui l’appellante “subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d’appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare”;
se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se – al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento – valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.
Atteso che, in ordine a tale questione giuridica, le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 10 gennaio 2023.