Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27640/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile NOME;
-intimato- avverso il decreto del Tribunale Catania n. 8991/2022 depositato il 21/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE, concessionaria della gestione dell’Aeroporto di Palermo, propose domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e del socio COGNOME NOME del credito, pari ad € 338.459,62, derivante dall’omesso versamento da parte della fallita dei canoni relativi al rapporto di subconcessione di una porzione di un’area all’interno dell’aerostazione utilizzata per lo svolgimento del servizio di plastificazione dei bagagli.
2 Il G.D. escluse il credito a fronte di un asserito controcredito del Fallimento per il cui accertamento pendeva un giudizio ordinario.
2 1. Sull’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione rilevando che, avendo il curatore eccepito l’inadempimento della concessionaria dei servizi aereoportuali , spettava a quest’ultima fornire adeguata prova di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, onere cui la RAGIONE_SOCIALE si era sottratta limitandosi a contestare genericamente i rilievi mossi dalla curatela nella fase dell’accertamento dello stato passivo.
3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall. e 112 c.p.c. , in relazione all’art.360 comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere il Tribunale di Catania scrutinato
l’eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore all’udienza di verifica dei crediti e non riproposta dalla Curatela rimasta contumace, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
2.Il motivo è infondato.
2.1 L’art. 95 l.fall. consente al curatore di eccepire nel giudizio di verifica dei crediti i fatti estintivi e modificativi del credito; l’art. 99 l.fall. prevede poi che l’organo fallimentare possa anche nel giudizio di opposizione, e per la prima volta, proporre eccezioni di merito.
2.2 Ora, il curatore ha sollevato, nel corso delle operazioni di accertamento dello stato passivo, l’eccezione di inadempimento sia pur verbalmente nei termini riportati dal provvedimento impugnato; la circostanza che tale eccezione non sia stata reiterata nel giudizio di opposizione allo stato passivo dove la curatela è rimasta contumace non impediva al giudice dell’opposizione l’esame d ella questione per come introdotta nella precedente fase di giudizio, questione che ormai faceva parte della materia del contendere.
3 Il secondo motivo denuncia violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.c.: si sostiene che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi in materia ripartizione dell ‘onere dell a prova dal momento che RAGIONE_SOCIALE aveva assolto a quello, a suo carico, di dimostrare il credito e la sua entità (neppur contestati), con la produzione del contratto di subconcessione e non era tenuta a fornire la prova negativa che vi fosse stato un calo del fatturato di RAGIONE_SOCIALE, causato dallo spostamento dei banchi check-in e dal temporaneo stillicidio.
4 Il motivo è fondato nei termini di cui immediatamente si dirà.
4.1 Il thema decidendum , per quanto emerge dalla lettura dell’impugnato provvedimento, è costituito dalla pretesa creditoria, fatta valere in sede fallimentare da RAGIONE_SOCIALE, di € 338.459,62 in dipendenza del contratto di affidamento in sublocazione di una porzione di area aereoportuale per lo svolgimento da parte della
società in bonis di attività di plastificazione dei bagagli e altre accessorie; esse sono state dal Fallimento ha avversate con l’ eccezione di inadempimento, adducendosi condotte antidoverose del concedente (spostamento dei check in e dei flussi di passeggeri aereoportuali, continue e ripetute infiltrazioni di acqua dal solaio in corrispondenza dell’area in cui operava la fallita, con allagamenti della detta zona operativa, lavori di ammodernamento dell’aerostazione che hanno interdetto ai passeggeri il transito nel settore della postazione della fallita in bonis, interruzione della fornitura di energia elettrica) con conseguente turbamento del sinallagma.
4.2 La società subconcessionaria si era costituita nel giudizio, promosso da RAGIONE_SOCIALE, a seguito della morosità di COGNOME nel versamento dei canoni, per la declaratoria di risoluzione del contratto di subconcessione e il conseguente rilascio dell’area, eccependo in quella sede l’inadempimento dell’attrice e proponendo domanda riconvenzionale di annullamento del contratto per errore essenziale e/o dolo e di risoluzione del contratto per inadempimento della concedente con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.
4.3 Il giudizio, interrottosi per effetto del fallimento della convenuta, è stato riassunto dalla curatela.
4.4 Nelle more del presente giudizio è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della Cancelleria del 4/5/2023, la sentenza del Tribunale di Palermo nr 3799/2022 che ha dichiarato risolto il contratto di subconcessione per colpa della società fallita ed ha rigettato le domande riconvenzionali, proposte da RAGIONE_SOCIALE e fatte proprie dal fallimento, di risoluzione del contratto per colpa della concedente, di annullamento del contratto per dolo o per errore essenziale e di risarcimento dei danni; detta sentenza ha rilevato che le presunte condotte inadempienti della RAGIONE_SOCIALE, poste successivamente a fondamento anche dell’eccezione di
inadempimento proposta dal Curatore al fine paralizzare la pretesa creditoria insinuata, erano insussistenti e comunque non di gravità tale da giustificare lo scioglimento del contratto e che, inoltre, non era stata fornita prova del danno.
4.5 L’accertamento, con valore di giudicato, compiuto dal Tribunale di Palermo sui fatti costitutivi dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore in sede di giudizio di accertamento dello stato passivo, non può che spiegare diretta e vincolante efficacia nel presente giudizio con il conseguente superamento della questione della ripartizione dell’onere della prova secondo i principi riportati dall’impugnato provvedimento.
5 In accoglimento del primo motivo del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 settembre