Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME , in proprio e quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto:
conto corrente
avverso la sentenza n. 25/2020, della Corte di Appello di Torino, pubblicata il 9.1.2020, notificata il 14.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.4.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto di citazione ritualmente notificato, COGNOME NOME in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo spa e, premesso di intrattenere con tale Banca due rapporti di conto corrente (n.100135 aperto l’8.6.2012 e n.1000/1953 aperto il 26.7.1999), lamentava l’indebita applicazione d’interessi passivi convenzionali non pattuiti e variati unilateralmente nel corso degli anni senza preventiva pattuizione scritta, di commissioni di massimo scoperto, di interessi anatocistici e usurari per una somma di € 7.584,8 1 -per usura soggettiva in relazione al conto n. 100135- e di € 76.556,47 in relazione al conto n. 1000/1953 -di cui € 46.269,09 per usura oggettiva ed € 30.297,38 per usura soggettiva. Chiedeva la ripetizione degli importi indebitamente addebitati, oltre al risarcimento del danno patito per la mancata disponibilità delle suddette somme per un importo indicato in € 50.000. Dichiarava di non essere in possesso dei documenti contrattuali e produceva due perizie contabili (una per ciascuno dei due conti correnti), copia della richiesta inviata ex art. 119 TUB e informativa sulla mediazione.
-Con sentenza n. 2856/2018, pubblicata l’8.06.2018, il Tribunale di Torino rigettava le domande di parte attrice.
-L’attuale ricorrente , anche nella qualità, proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Torino che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
a) in tema di contratti bancari, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito o per la rielaborazione del saldo del conto corrente, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, per cui il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizioni in quanto riferite a somme non dovute, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione;
b) dalla documentazione prodotta dalla Banca è emerso che il 7.8.2015 (e quindi dopo la redazione della perizia di parte, evidentemente elaborata a prescindere dai documenti richiesti) la COGNOME firmava: “per ritiro del plico contenente copia contratto di conto” (relativo al c/ c 1000/ 1953); “per ritiro copia comunicazione fido” e “per ritiro plico contenente e/c richiesti”;
c) la circostanza non può che indurre a ritenere che la COGNOME il 7.08.2015 abbia ritirato tutti gli estratti conto, salvo poi non produrli con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato a giugno 2015 ma allegandone solo una parte con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. (in modo tra l’altro non ordinato e non corrispondente né a quanto esaminato dal perito di parte né a quanto ottenuto dalla Banca in epoca successiva).
4. –COGNOME NOME, in proprio e quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. -Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. La Corte all’esito della produzione di estratti parziali avrebbe dovuto verificare, sulla base della documentazione acquisita ed elencata nelle pp. 7,8 e 9 della sentenza, se il primo estratto conto esibito recasse un saldo iniziale a debito della cliente e avrebbe dovuto ricostruire il rapporto con prove che offrissero indicazioni certe e complete circa il saldo riferito all’inizio del periodo rispetto a cui erano stati prodotti gli estratti conto, prendendo anche in considerazione quegli elementi che avrebbero permesso di stabilire che il debito nel periodo non documentato fosse inesistente o comunque inferiore al saldo iniziale, o che addirittura fosse maturato in quell’arco di tempo un credito per il cliente stesso ed, infine, assumendo, in mancanza di almeno uno degli elementi ora citati, come dato di partenza per l’elaborazione delle operazioni il primo saldo debitore documentato.
5.1. -La censura è inammissibile
Se il correntista agisce per la ripetizione di somme, a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell’invocata nullità di t alune clausole contrattuali , l’onere probatorio non può che g ravare, ex art. 2697 c.c., sullo stesso correntista, con la conseguenza che, qualora gli estratti siano prodotti a far data da un certo momento del rapporto, in cui vi siano appostazioni negative, in mancanza di diversa prova, occorre prendere a riferimento, ai fini dell’effe ttuazione della c.t.u., proprio quel saldo (cfr., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30789/2023; Cass. n. 30661/2023; Cass. n. 28191/2023; Cass. n. 25417/2023; Cass. n. 11543/2019; Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 24948/2017).
La Corte di merito, con un attento e specifico esame di ogni documento esibito, ha ritenuto che anche gli estratti esibiti fossero incompleti in
maniera tale da non consentire una ricostruzione dell’andamento del rapporto ed ha anche evidenziato che dagli esiti probatori risultasse che dopo l’inizio del giudizio la ricorrente aveva ritirato tutta la documentazione completa dalla banca e ciononostante non aveva in alcun modo integrato la carente documentazione già esibita.
E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).
─ Con il secondo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti attraverso l’espletamento di una CTU contabile processuale.
-Con il terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
7.1 -Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’inammissibilità del primo motivo.
8 . -Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile