Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30410 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23488/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 677/2023 depositata il 24/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva il Comune di Montegallo davanti al Tribunale di Ascoli Piceno per vedersi riconoscere il diritto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione previsto dall’ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della RAGIONE_SOCIALE Civile (‘Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016’). All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza emessa in data 24.09.2020 rigettava la domanda attorea, ritenendo non adeguatamente comprovato che il COGNOME al momento del sisma avesse la propria dimora abituale nell’immobile dichiarato inagibile dal Comune convenuto,
Con sentenza n.677/2023 pubblicata il 24-4-2023 la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto dal COGNOME avverso la citata sentenza. La Corte di merito riteneva condivisibile la valutazione espressa dal primo giudice secondo cui non era stato adeguatamente comprovato che l’appellante, alla data del sisma, avesse la propria stabile, prevalente e definitiva dimora presso l’immobile dichiarato inagibile, ovvero nella frazione INDIRIZZO del comune di Montegallo.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito con controricorso dal Comune di Montegallo.
I l ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia, con unico articolato motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost. nonché degli articoli 115, 116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c.. Deduce di avere evidenziato il fatto di essere il Presidente della locale Comunanza Agraria e rimarca che si tratta di
circostanza rilevantissima, atteso che può ricoprire tale figura solo chi abita sul luogo. Deduce che vivevano nello stesso alloggio anche gli altri componenti della sua famiglia e che il Cas gli era stato riconosciuto. Rimarca anche di avere offerto la prova della sua dimora abituale in Montegallo mediante prova testimoniale sui capitoli che trascrive nel ricorso ( 1Vero che presso l’abitazione di Montegallo, INDIRIZZO ove lei teste risiede, aveva la residenza anche il Sig. NOME COGNOME? 2-Vero che lei, in data anteriore al sisma 2016, si recava con frequenza quotidiana presso il Comune di Montegallo? 3-Vero che lei ha potuto verificare che il sig. NOME COGNOME era regolarmente presente nel Comune di Montegallo e con abitazione in INDIRIZZO? 4 -Vero che, al momento del sisma del 24/08/2016, il sig. COGNOME si trovava presso la sua abitazione in Montegallo INDIRIZZO? 5-Vero che a seguito degli eventi sismici del 2016, lei fu ospitato presso il campeggio allestito dalla RAGIONE_SOCIALE Civile in Frazione Balzo di Montegallo e successivamente presso l’Hotel Lo Squalo di Grottammare e ha potuto così verificare la presenza del sig. NOME COGNOME in tali strutture e per tale periodo e così sino al 5 gennaio 2017? 6-Vero che dal luglio 2018 lei teste alloggia in un modulo SAE?). Deduce che i capitoli di prova, ammessi con ordinanza di seguito revocata dal Tribunale, sono ammissibili e rilevanti perché concernono proprio la prova del fatto che i giudici hanno ritenuto non dimostrato.
L’unico motivo di ricorso merita accoglimento.
2.1 Questa Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso dal Collegio, che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Cass. 18285/2021).
2.2. La Corte territoriale ha affermato : ‘Nel caso di specie, non è stato comprovato in alcun modo che l’immobile sito nel comune di Montegallo, dove il COGNOME ha individuato la propria residenza anagrafica, costituisse anche la sua stabile ed abituale dimora ‘, così ponendo a fondamento della propria decisione l’inosservanza, da parte dell’odierno ricorrente, dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c..
La Corte di merito ha motivato detto convincimento negando rilevanza probante nel senso invocato ad alcune delle circostanze fattuali addotte dal COGNOME (suo ruolo di Presidente della locale Comunanza Agraria, correlato, a parere della Corte d’appello, alla residenza anagrafica; riconoscimento del contributo al fratello del richiedente e alla di lui compagna, i quali avevano occupato la medesima abitazione, ravvisato non probante sul rilievo che risultavano modesti consumi di energia, incompatibili con la presenza abitativa di tre persone; rinnovo della tessera elettorale nel mese di marzo 2018, parimenti ritenuta dalla Corte d’appello correlata solo alla residenza anagrafica; attività lavorativa del richiedente e luogo di svolgimento, ritenuti non precisati).
Non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale, ritualmente riproposta dall’odierno ricorrente nelle conclusioni rassegnate in appello, mentre detto mezzo istruttorio era astrattamente dotato di decisività, atteso che i capitoli di prova, trascritti in ricorso, erano per l’appunto diretti a dimostrare il fatto che il COGNOME stabilmente ed abitualmente dimorava nell’immobile sito nel Comune di Montegallo alla data del sisma. Inoltre la Corte d’appello ha valutato il compendio probatorio ed ha ricostruito i fatti basandosi solo su elementi presuntivi ai sensi dell’art. 2729 c.c., mentre la parte ne aveva offerto la dimostrazione con prova diretta (cfr. Cass. 25635/2023).
2.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, ricorre il lamentato vizio di violazione del diritto alla prova, per avere il giudice di merito rigettato la domanda per inosservanza dell’onere della prova da parte dell’odierno ricorrente, benché egli avesse offerto di adempierlo. A ciò si aggiunga che l’istanza di ammissione della prova testimoniale può ritenersi implicitamente rigettata dalla Corte di merito, ma non è dato sapere se per inammissibilità o per irrilevanza, il che, ulteriormente, si traduce nella violazione del diritto alla prova, poiché non può essere verificato se sia stata affermata l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, oppure se sia stata negata l’attitudine dimostrativa di circostanze invece decisive ( cfr. Cass. 30810/2023).
In conclusione, l’unico motivo di ricorso va accolto, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione