Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1184 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1184 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1578-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 03/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il decreto ingiuntivo n. 1078/2020, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di € 15.525 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte da COGNOME NOME in favore del COGNOME in relazione ad un giudizio civile. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale rigettava altresì la domanda riconvenzionale, con la quale il COGNOME aveva invocato la condanna del COGNOME al pagamento della somma di € 25.800 a fronte di prestazioni sanitarie rese in favore suo e dei suoi familiari, per ravvisata assenza di prova circa la natura di tali prestazioni, la data della loro esecuzione ed il corrispettivo singolarmente pattuito per ciascuna di esse, nonché l’eccezione di compensazione tra i due contrapposti crediti.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso NOME NOME.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: ‘PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
380-BIS COD. PROC. CIV.
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il decreto ingiuntivo n. 1078/2020, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di € 15.525 a fronte delle prestazioni professionali di assistenza legale svolte da COGNOME NOME in favore del COGNOME in relazione ad un giudizio civile. Con il
medesimo provvedimento, il Tribunale rigettava altresì la domanda riconvenzionale, con la quale il COGNOME aveva invocato la condanna del COGNOME al pagamento della somma di € 25.800 a fronte di prestazioni sanitarie rese in favore suo e dei suoi familiari, per ravvisata assenza di prova circa la natura di tali prestazioni, la data della loro esecuzione ed il corrispettivo singolarmente pattuito per ciascuna di esse, nonché l’eccezione di compensazione tra i due contrapposti crediti.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso NOME NOME.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove orali che erano state articolate al fine di dimostrare l’effettivo svolgimento delle prestazioni mediche alle quali si riferiva il credito rivendicato in via riconvenzionale. Tali prove avrebbero dovuto essere ammesse, sia in presenza di principio di prova documentale, rappresentata dalle notule depositate in atti di causa, sia in forza del mancato disconoscimento, da parte del COGNOME, dello svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui anzidetto.
Con il secondo motivo, il ricorrente insiste nella denunzia della mancata ammissione delle prove orali da lui articolate nel merito, sostenendo che in tal modo sarebbe stato ingiustamente limitato il suo diritto di difesa.
Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale ha infatti ritenuto che le prove articolate dal Lauren COGNOME non fossero ammissibili, poiché ‘… il richiamo alle ‘notule in atti’ non permette l’individuazione delle singole prestazioni sanitarie effettuate (in mancanza di specificazione, per ciascuna, della data, dell’oggetto e del destinatario, nonché del corri spettivo dovuto)’ (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata). Il ricorrente riporta, a pag. 7 del ricorso, il contenuto delle notule che egli aveva depositato, ed anche, alla pagina seguente, i capitoli di prova orale che erano stati articolati, al fine di consentire la verifica della decisività del vizio processuale denunziato. Quest’ultima
consente di evidenziare che le notule -contrariamente a quanto affermato dal Tribunale -contengono l’indicazione dei soggetti nei cui confronti il COGNOME aveva reso le prestazioni sanitarie oggetto della domanda riconvenzionale ed i relativi importi, ma non specificano invece -come, stavolta correttamente, rilevato dal giudice di merito -la tipologia delle prestazioni predette, né la data della loro esecuzione. La valutazione di genericità della prova documentale allegata dal COGNOME, e -di conseguenza -dell’inammissibilità della prova orale dedotta a conferma dei documenti sui quali era fondata la domanda riconvenzionale, formulata dal giudice di merito sulla base di diversi rilievi, ed all’esito di una valutazione in punto di fatto, non è dunque completamente attinta dalle censure proposte dal ricorrente. Queste ultime, pertanto, vanno dichiarate inammissibili, in quanto non idonee ad inficiare totalmente la validità dell ‘accertamento di merito svolto dal Tribunale, in applicazione del principio per cui, in presenza di plurime ragioni idonee a sostenere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di esse ‘… determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legi ttimamente, su di essa’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9057 del 28/08/1999, Rv. 529500; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13083 del 24/11/1999, Rv. 531469; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13552 del 04/12/1999, Rv. 531832; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5902 del 23/04/2002, Rv. 553946; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 04/02/2005, Rv. 579529; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv. 586593; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006, Rv. 592496; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007, Rv. 596410; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del
18/06/2019, Rv. 654319) ‘.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al ricorso, dei cui motivi è meramente riproduttiva. Inoltre, in essa vi è la conferma che il ricorrente lamenta un ‘errore di valutazione’ del contenuto dei documenti e delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito (cfr. pag. 2 della memoria).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200 , di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta