SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 377 2025 – N. R.G. 00000438 2023 DEPOSITO MINUTA 03 10 2025  PUBBLICAZIONE 03 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. NOME  COGNOME       Presidente
Dott. NOME COGNOME                 Consigliere
Dott. NOME COGNOME           Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale, promossa da :
con sede legale in INDIRIZZO, C.F. e P .IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ),  elettivamente  domiciliata  presso  il  suo  studio  in Cagliari, INDIRIZZO, giusta procura speciale in atti;  P. C.F.
– Appellante –
CONTRO
nata a Turri (VS) il DATA_NASCITA, C.F. residente  in  INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE
elettivamente domiciliata presso il loro studio in CagliariINDIRIZZO;
– Appellata –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1047/2023 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 17/05/2023.
Conclusioni delle parti:
Per l’appellante come da nota di precisazione delle conclusioni del 26/06/2025: ‘Piaccia all’Illustrissima Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e, conseguentemente b) riformare la sentenza di prime cure n. 1047/2023, pubblicata in data 17/05/2023, dal Tribunale di Cagliari, AVV_NOTAIO, a definizione del procedimento contraddistinto all’R.G. n. 4287/2018 avuto riguardo alle disposizioni per le quali è risultata essere soccombente, e, per l’effetto c) confermare la piena validità ed efficacia delle fatture 2014/24452062 del 05.10.2014 di € 27,89, n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO del 28.04.2016 di € 123,29, n. NUMERO_DOCUMENTO del 29.04.2017 di € 4.610,62 e n. NUMERO_DOCUMENTO del 06.12.2017 di € 2.891,06, al netto dei consumi colpiti da prescrizione, secondo quanto precisato nella superiore espositiva. In subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in parte l’appello, d) accertare l’esistenza e l’ammontare del credito vantato da ei confronti della parte appellata. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese
del doppio grado del giudizio o, con compensazione di quelli del I grado e vittoria di quelli del II; rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, come per legge.’
Per l’appellata , come da note di precisazione delle conclusioni del 25/06/2025: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: dichiarare, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c, inammissibile e/o improponibile, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, l’appello proposto da Nel merito: – rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da confermando nel merito e per le parti oggetto d’impugnazione, l’appellata sentenza n. 1047/2023 del Tribunale di Cagliari (R.G. n. 4287/2018) e comunque respingere, con la miglior formula, le domande svolte da per i motivi esposti in narrativa; Nel merito in via subordinata: riproposizione delle domande formulate in primo grado. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.’
Ragioni di fatto e di diritto
Con  atto  di  citazione  notificato  in  data  8.  5.2018,  la  sig.ra conveniva  in  giudizio dinanzi  al  Tribunale  di  Cagliari, chiedendo  di  accertare  e  dichiarare  non  dovute  le  somme  richieste  con  le fatture  n.  2014/24452062,  n.  NUMERO_DOCUMENTO/500407203,  n.  NUMERO_DOCUMENTO  e  n. NUMERO_DOCUMENTO, per un totale di € 7.652,86. A fondamento della domanda l’attrice deduceva l’inadempimento di all’obbligo di lettura periodica  del  contatore,  la  registrazione  di  consumi  anomali  dovuti  a   
malfunzionamento  del  misuratore  e  l’intervenuta  prescrizione  del  credito relativamente ai consumi relativi a periodi antecedenti all’anno 2013.
non  si  costituiva  in  giudizio  e  ne  veniva  dichiarata  la contumacia. 
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1047/2023 pubblicata il 17.05.2023, accoglieva la domanda, accertando che gli importi indicati nelle fatture non erano dovuti e condannando la convenuta alla rifusione delle spese di lite. Il Giudice di prime cure motivava la decisione rilevando che, a fronte delle specifiche contestazioni dell’attrice, la convenuta contumace non aveva adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante circa la regolare lettura, il corretto funzionamento del contatore e il compimento di atti interruttivi della prescrizione.
  
Avverso  tale  sentenza  ha  proposto  appello con  atto  di citazione notificato in data 18.12.2023, articolando cinque motivi di gravame con cui ha lamentato: 
L’erronea  interpretazione  dell’onere  probatorio  in  relazione  alla contumacia della convenuta;
La non corretta valutazione delle prove relative al funzionamento del misuratore e alla correttezza della fatturazione a saldo;
La non corretta valutazione delle prove relative alla prescrizione del credito, ritenuta erroneamente integrale dal primo Giudice;
L’erronea valutazione della normativa di settore relativa all’obbligo di lettura periodica del contatore e ai doveri di cooperazione dell’utente;
L’ingiusta condanna alle spese di lite quale conseguenza dell’erroneità della decisione nel merito.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, ha riproposto le domande già formulate in primo grado. 
All’udienza  del  25.9.2025  la  causa  è  stata  trattenuta  in  decisione  sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
  
L’appello  proposto  da è  parzialmente  fondato  e  merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
1.  Sull’erronea  valutazione  degli  effetti  della  contumacia  e  sull’onere della prova (primo, secondo e quarto motivo di appello).
I  motivi  di  gravame relativi  all’errata  interpretazione  dell’onere  probatorio, alla  valutazione  delle  prove  e  della  normativa  di  settore  sono  strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente. L’appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente desunto dalla sua contumacia la prova delle allegazioni attoree, in violazione dei principi che regolano l’onere della prova.
La doglianza è fondata. La contumacia del convenuto non costituisce una ficta confessio e non esonera l’attore dal fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda. A tale riguardo, è principio consolidato che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., non opera nei confronti della parte contumace, la cui scelta processuale di non costituirsi non può essere equiparata a una specifica presa di posizione sui fatti allegati dalla controparte, né può valere come ammissione. Il giudice, pertanto, non può ritenere provate le allegazioni dell’attore per il solo fatto della mancata costituzione del convenuto, ma deve valutare la fondatezza della domanda esclusivamente sulla base delle prove offerte dalla parte costituita.
La motivazione del Tribunale, inoltre, si rivela incompatibile con i principi che governano la ripartizione dell’onere della prova. Sebbene in un giudizio di opposizione (o di accertamento negativo del credito, come nel caso di specie) il creditore convenuto ( rivesta la posizione di attore in senso sostanziale e sia quindi gravato dall’onere di provare la fonte del proprio diritto e la sua esigibilità, il Tribunale ha errato nel ritenere che la mera contumacia equivalga a un mancato assolvimento di tale onere. La scelta processuale di rimanere contumace non può essere interpretata, sul piano probatorio, come una rinuncia a provare il proprio diritto o come un’ammissione della fondatezza delle eccezioni avversarie. L’onere della prova impone al creditore di fornire gli elementi a sostegno della propria pretesa, a fronte di una specifica contestazione, ma il giudice non può trarre automatiche conseguenze negative dalla contumacia, dovendo invece fondare la propria decisione unicamente sul materiale probatorio ritualmente acquisito al processo, ossia, nel caso di specie, quello prodotto dalla parte attrice.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non assolto l’onere probatorio in capo ad circa il corretto funzionamento del contatore e la legittimità dei consumi addebitati. Tuttavia, come lamentato dall’appellante, il Giudice di prime cure ha omesso di valutare compiutamente la documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, dalla quale emergevano elementi rilevanti per la decisione. In particolare, dalla produzione documentale (segnatamente la risposta al reclamo citata nell’atto di appello) si evince che ben
prima del giudizio, aveva preso atto del malfunzionamento del contatore matricola NUMERO_DOCUMENTO, provvedendo alla sua sostituzione in data 27.03.2012. Successivamente, la società aveva proceduto al ricalcolo dei consumi per il periodo antecedente sulla base della media giornaliera registrata dal nuovo misuratore (pari a 0,78 mc/gg), il cui corretto funzionamento non è stato oggetto di contestazione. Tale modalità di ricostruzione dei consumi “ora per allora”, basata sui dati del nuovo contatore, è prassi legittima e preferibile rispetto a criteri meramente statistici o presuntivi, in quanto fondata su un dato specifico dell’utenza in esame ( Cass. n. 34969/2023), è riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza, in quanto consente di determinare i consumi non registrati sulla base di dati reali e successivi, piuttosto che su stime astratte . Grava sull’utente, che contesta tale stima, l’onere di dimostrarne l’erroneità, prova che nel caso di specie non è stata fornita
Inoltre, è errata la valutazione del primo Giudice circa l’inadempimento di all’obbligo di lettura periodica. Sebbene la normativa di settore imponga al gestore di effettuare almeno due letture annue, la violazione di tale obbligo non determina di per sé l’annullamento del credito per i consumi effettivamente erogati. Tale inadempimento può, al più, rilevare ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento del danno o di una riduzione equitativa del credito, qualora l’utente dimostri di aver subito un pregiudizio concreto, ad esempio per la mancata tempestiva scoperta di una perdita occulta. L’utente, d’altro canto, ha l’onere di vigilare sui propri consumi, anche tramite l’autolettura, e non può invocare la negligenza del gestore per sottrarsi integralmente al pagamento del servizio fruito.
Appare altresì infondata la doglianza dell’appellata circa una presunta duplicazione di addebiti. Dall’esame delle fatture prodotte, emerge che la fattura n. 2017000510103080 del 29.04.2017 è stata emessa in acconto, mentre la successiva n. NUMERO_DOCUMENTO del 06.12.2017 è una fattura a saldo che, come indicato nel documento stesso, porta in detrazione i consumi stimati già fatturati e gli acconti versati, in conformità con la procedura prevista dalla normativa di settore (art. 6.2 Carta del Servizio Idrico Integrato).
Non si  tratta,  dunque,  di  una  duplicazione  di  addebiti,  ma  di  una  corretta prassi contabile volta a definire il rapporto dare-avere sulla base dei consumi ricalcolati .
2. Sulla prescrizione del credito (terzo motivo di appello).
Anche  il  terzo  motivo  di  appello,  con  cui  si  censura  la  statuizione  sulla prescrizione, è fondato. Il credito derivante da contratti di somministrazione, quale quello idrico, è soggetto alla prescrizione breve quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. .
Il Giudice di prime cure, accogliendo integralmente la domanda, ha di fatto dichiarato prescritto l’intero credito vantato da senza operare alcuna distinzione temporale tra i vari periodi di consumo oggetto di fatturazione. Tale decisione è doppiamente erronea. In primo luogo, perché viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo ultra petitum, dato che la stessa attrice aveva eccepito la prescrizione limitatamente ai consumi antecedenti il 2013. In secondo luogo, perché non tiene conto dell’atto interruttivo della prescrizione costituito dall’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 12059/2017, notificata all’utente in data 24.11.2017. Tale atto ha interrotto il decorso del termine prescrizionale, che deve quindi essere calcolato a ritroso da tale data. Ne consegue che la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO510103080
del  29.4.2017  di  euro  4.610,62,  che  si  riferisce  a  consumi  compresi  tra  il 1.01.2012 e il 31.3.2012, può ritenersi prescritta per il periodo compreso tra il  1.1.2012  e  il  31.3.2012,  mentre  la  fattura  n.  NUMERO_DOCUMENTO  del 6.12.2017  di  euro  2.891,06,  che  si  riferisce  a  consumi  dal  12.9.2008  al 27.11.2017,  è da intendersi prescritta per il periodo antecedente il 24.11.2012, mentre per i periodi successivi la pretesa creditoria di conserva la sua validità. 
In  conclusione,  l’appello  deve  essere  accolto  nei  limiti  sopra  esposti,  con riforma  della  sentenza  impugnata  e  accertamento  del  credito  di detratta la sola quota prescritta.  
3. Sulle spese di lite (quinto motivo di appello).
L’accoglimento per quanto di ragione dell’appello e la conseguente riforma della sentenza di primo grado impongono una nuova regolamentazione delle spese di lite. Orbene, se da un lato viene riconosciuto il diritto di credito di negato in primo grado, dall’altro tale credito viene significativamente ridotto per effetto dell’accertata prescrizione parziale. Ciò giustifica una parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, che si reputa equo stimare nel 50%, ponendo la restante metà a carico dell’appellata in ragione della maggiore soccombenza.
Per quanto riguarda il primo grado di giudizio, tenuto conto che è rimasta contumace, nulla è dovuto ad con  conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ne disponeva la condanna a carico della società.   
Le spese del presente grado vengono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, , tenuto conto del valore della causa e sulla scorta dei valori medi delle fasi processuali svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell’appello proposto da e in parziale riforma della sentenza n. 1047/2023 del Tribunale di Cagliari: 
Dichiara prescritto il credito vantato da nei confronti di per  i  consumi  idrici  antecedenti  alla  data  del  24 novembre 2012.  
Per  l’effetto,  dichiara  che è  tenuta  al  pagamento  in favore di degli  importi di cui alle fatture n. 2014/24452062 del 05.10.2014, n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO del 28.04.2016, n.  NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO  del  29.04.2017  e  n.  NUMERO_DOCUMENTO  del 06.12.2017, al netto della quota relativa ai consumi prescritti come da capo che precede.  
Condanna a rifondere ad le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 1.983,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.  
4. Dichiara che nulla è dovuto dalla ad per le spese del giudizio di primo grado.  
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa NOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME