Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32239 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32239 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28754/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5400/2018 depositata il 21/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 5400 del 2018 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per la fornitura di merci deducendo l’inesistenza di ogni rapporto contrattuale e l’omessa consegna delle merci in quanto fornite a soggetto diverso;
-il Tribunale aveva revocato l’ingiunzione accogliendo solo parzialmente l’opposizione, e ritenendo ancora dovuto il residuo di una fattura relativamente alla quale non era stato contestato il sollecito di pagamento;
la Corte di appello aveva rigettato il gravame sottolineando che in fase assertiva l’appellante aveva del tutto diversamente allegato la mancanza di un sotteso rapporto contrattuale, solo tardivamente, dunque, sollevando l’eccezione d’inadempimento ;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE incorporante la RAGIONE_SOCIALE a sua volta incorporante la RAGIONE_SOCIALE;
la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in relazione alle ordinanze interlocutorie nn. 6946 e 6947 del 2022 pronunciate da questa Corte;
Rilevato che :
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1476, 2710, cod. civ., 112, 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando
di considerare che con l’opposizione al decreto ingiuntivo si era dedotta sia la mancanza di rapporto contrattuale sia la mancata consegna delle merci infatti consegnate a soggetto differente, ferma la mancanza di sottoscrizione in fattura del ricevente la merce, e posto che il difetto di contestazione, richiamato in relazione al sollecito di pagamento, avrebbe potuto rilevare solo se maturato in ambito processuale, senza esoneri sostanziali da parte del venditore in ordine all’onere di provare la consegna del bene asseritamente venduto;
Considerato che :
le Sezioni Unite hanno deciso le questioni di cui alle ordinanze interlocutorie sopra richiamate con sentenza del 09/12/2022, n. 36057, affermando il principio secondo cui in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti;
in relazione a tale principio la procura allegata al ricorso, nel presente giudizio, deve ritenersi valida;
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
il ricorso è inammissibile;
infatti, la Corte di appello, nel confermare la decisione di prime cure, ha valorizzato il fatto che in fase assertiva, ossia prima della comparsa conclusionale in prime cure, la parte in questa sede ricorrente aveva negato ogni rapporto contrattuale sotteso alla fattura, leggendo evidentemente la deduzione di consegna della merce a diverso soggetto in senso coerente a detta negatoria, e non nel contraddittorio senso di sussistenza del contratto e mancata consegna della merce;
in aggiunta, è stata valorizzata la mancata contestazione del sollecito di pagamento pacificamente ricevuto, non nel senso processuale della ‘relevatio ab onere probandi’, bensì in quello dell’indizio della intervenuta consegna;
a ciò la Corte di appello ha aggiunto la sottolineatura della mancata contestazione, nel processo, di quanto appena sopra evidenziato in ordine al difetto di reazione al sollecito in parola;
a fronte di ciò, il motivo si risolve in una richiesta di rilettura istruttoria inammissibile nella presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese della controricorrente, liquidate in euro 1.400,00 oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023.